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L’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio ed il conseguente riconoscimento in capo ai figli nati fuori dal matrimonio del rapporto di parentela, ha comportato delle modifiche sostanziali da parte del legislatore della riforma alla disciplina successoria74.

Com’è noto, nell’impianto originario del codice civile la pienezza di status spettava ai soli figli legittimi, pertanto, ai figli illegittimi riconosciuti venivano attribuiti limitati diritti successori e quote di eredità ridotte, ai figli incestuosi e adulterini irriconoscibili, non spettava l’eredità ed anzi vi era il divieto per i genitori di disporre per testamento nei loro riguardi.

Con la riforma del 1975, i figli naturali riconosciuti sono stati equiparati ai figli legittimi sotto il profilo successorio. Ciò però solo in parte, infatti, l’art 537 cc attribuiva ai figli legittimi il diritto di commutazione, che consisteva in un       

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Sul diritto all’ascolto, C.M. Bianca, Il diritto del minore all’ascolto, in Nuove leggi civ.

comm, 2013, 546.

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Il riferimento è all’art 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, agli art 3 e 6 della Cedu e all’art 24 della Carta di Nizza, nonchè al Reg. Bruxelles II bis, che sono tutte norme che a livello internazionale ed europeo tutelano il diritto all’ascolto del minore.

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Sulla recente riforma in materia di successioni: V. Dossetti, M., L’adeguamento della

disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, in La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori eprocessuali, a cura di M. Rossetti, M.

Moretti, e C. Moretti, Bologna, 2013, 117; F. Delfini, Riforma della filiazione e diritto

successorio, in Corr. giur., 2013, 545;M. Cinque, Profili successori nella riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 659;M. Velletti, La nuova nozione di parentela,

cit., 444 V. Barba, Principi successori del figlio nato fuori dal matrimonio e problemi di diritto

diritto potestativo avente ad oggetto la facoltà di estromettere il figlio naturale dall’eredità, soddisfacendo lo stesso tramite denaro o altri beni immobili75. Tale istituto rispondeva all’esigenza di tutelare la famiglia legittima e consentiva ai figli legittimi di mantenere presso di sé i beni del decuius, cui erano legati da un valore affettivo. Costituiva, pertanto, con tutta evidenza segno manifesto della permanenza di un pregiudizio nei confronti della filiazione fuori dal matrimonio. Ai figli non riconosciuti o non riconoscibili spettava comunque quantomeno un assegno successorio a carico dell’eredità. Il legislatore del 1975 negava, inoltre, la possibilità ai figli naturali, a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, di diventare parenti delle persone che discendevano dallo stipite dei genitori: ne derivava, quale inevitabile corollario, la mancanza di diritti successori tra i parenti naturali, salvo qualche eccezione, quale la possibilità riconosciuta ai discendenti naturali di succedere all’ascendente per rappresentazione, secondo quanto previsto dall’art 468 cc76

La recente riforma ha posto fine a tale trattamento discriminatorio. In particolare, la legge 219 del 2012 ha delegato il governo ad adeguare la disciplina successoria al principio di unicità dello stato di figlio, determinando così ad opera del decreto legislativo 154 del 2013, la modifica di diverse norme del libro II del codice civile.

Tra le modifiche normative alla disciplina successoria figura innanzitutto la modifica della disciplina della rappresentazione, in virtù della quale i       

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La Corte Costituzionale con la sentenza 335 del 2009 aveva ritenuto l’istituto conforme a Costituzione sulla scorta della considerazione secondo cui la norma prevedeva la possibilità per il giudice di controllare il rispetto del principio di parità di trattamento, ove il figlio naturale avesse presentato opposizione, sulla base di una valutazione delle circostanze personali e patrimoniali.

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A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale con la sentenza 50 del 1973 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 539 cc nella parte in cui stabiliva che in assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti dovesse essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi, per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabiliva un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi.

discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente nel caso in cui questi non voglia o non possa accettare l’eredità77. Se, infatti, in passato la rappresentazione, nella linea retta, aveva luogo a favore dei discendenti dei figli sia legittimi che naturali, nella linea collaterale, aveva luogo “nei

confronti dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”. È evidente,

però, che non sussistendo alcun rapporto di parentela giuridicamente rilevante tra fratelli naturali e legittimi, non era possibile la rappresentazione in linea collaterale. Il recente intervento normativo, pertanto, se per quanto concerne la rappresentazione in linea collaterale ha inciso solo dal punto di vista terminologico, facendo oggi riferimento ai “figli”, con riguardo alla rappresentazione in linea collaterale ha apportato una rilevante novità, consentendo oggi indistintamente la rappresentazione in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle. Ciò in quanto oggi è ammesso il vincolo di parentela tra fratelli nati dentro e fuori dal matrimonio.

Altra novità è prevista all’art 459 cc che, recependo l’orientamento giurisprudenziale precedente, prevede oggi che il termine prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità decorre, per i figli nati fuori dal matrimonio, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato lo status

filiationis.

L’affermazione del principio di unicità dello stato di figlio ed venir meno del matrimonio quale presupposto per l’insorgere di rapporti parentali tra persone che discendono dallo stesso stipite, hanno comportato la modifica della disciplina della successione necessaria e di quella legittima.

Con particolare riferimento alla successione necessaria, è stato modificato l’art 536 cc ed è stato eliminato ogni riferimento alle diverse categorie di figli, facendosi oggi riferimento soltanto ai “figli”. Inoltre tra i legittimari sono ricompresi tutti gli ascendenti anche quelli “naturali”.

Novità di indubbio rilievo è costituita poi dalla modifica dell’art 537 cc. che       

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Al riguardo, M. Bianca, Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal

oggi non prevede più l’istituto della commutazione, che costituiva istituto che più ogni altro rappresentava espressione di pregiudizio nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, quali figli con una dignità inferiore rispetto a quelli nati nel matrimonio, che andavano, invece, in modo del tutto ingiustificato privilegiati78.

La modifica ovviamente ha riguardato anche la disciplina della successione legittima. Infatti, gli art 565, 566 e 567 cc hanno subito le modifiche lessicali necessarie per adeguare la norma al principio di unicità di status ed, in particolare, per attuare la piena equiparazione con riferimento ai rapporti di parentela, determinando quindi un ampliamento dei chiamati ex lege.

Sono stati, inoltre, abrogati gli art 578 e 579 cc che si occupavano della successione in caso di morte del figlio naturale. Quest’ultimo non acquistava rapporti con i parenti dei genitori e, pertanto, in caso di morte, a lui potevano succedere soltanto il genitore ed il coniuge.

L’equiparazione dello status ha fatto venir meno ogni differenza di disciplina e tali norme che prevedevano un regime ad hoc sono state abrogate.

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