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I vantaggi dell‘arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria

ordinaria.

Le ragioni per cui l‘arbitrato rappresenta lo strumento privilegiato di risoluzione delle controversie marittime internazionali sono molteplici.

In primo luogo il procedimento arbitrale consente agli operatori commerciali di sottrarsi alle conseguenze deleterie di alcune caratteristiche strutturali dei tribunali nazionali considerate confliggenti con le esigenze del mondo degli affari, al punto che taluno ha affermato che la diffusione delle clausole compromissorie rappresenta, almeno in parte, l‘emblema dell‘inadeguatezza del sistema di giustizia statale (105).

La maggior parte degli Stati è infatti priva di organi specializzati per la risoluzione delle controversie marittime (106) per cui si palesa il

rischio che i giudici investiti della controversia siano privi della preparazione tecnica necessaria alla risoluzione di questioni di diritto marittimo; essi, di conseguenza, saranno portati a fondare le decisioni sulla lex fori per quanto riguarda le norme processuali e sui principi interni dell‘ordinamento e della propria cultura giuridica per quanto concerne il diritto sostanziale, omettendo di valorizzare regole e prassi marittime internazionalmente riconosciute di cui non hanno conoscenza approfondita. Al contrario il ricorso ad arbitrato, che presuppone l‘affidamento di un incarico fiduciario, consente alle parti di selezionare direttamente i soggetti cui affidare la decisione tra quanti siano non

(103) CARBONE, L’internazionalità e la specialità delle fonti del diritto della

navigazione nel terzo millennio, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2005, p. 896.

(104) CARBONE,LOPEZ DE GONZALO, L’arbitrato marittimo, in Nuova Giuri-

sprudenza Civile Commentata, II, 1993, p. 168.

(105) ALLSOP, International maritime arbitration: legal and policy issues, cit.,

p. 405.

(106) Tra gli Stati che, al contrario, hanno istituito tribunali specializzati cui è

devoluta la cognizione delle controversie in materia marittima si rammentano l‘Inghilterra, l‘Australia e la Cina.

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solo stimati internazionalmente per prestigio e buon senso, ma altresì dotati di specifiche competenze o di pluriennale esperienza nel settore marittimo (107).

In aggiunta, qualora la controversia sia sottoposta alla giuris- dizione degli organi dello Stato ove è localizzata una delle parti, questa potrebbe ricavarne vantaggi diretti o indiretti (dimestichezza con la normativa sostanziale e processuale) e potrebbe porsi un interrogativo circa l‘effettiva imparzialità dell‘organo giudicante, possibile oggetto di condizionamenti (anche culturali) e, in circostanze estreme, di vere e proprie pratiche corruttive; diversamente, l‘arbitrato si presenta come una sede ―neutrale‖, in cui nessuno dei contendenti può avvalersi di norme con le quali la controparte ha scarsa familiarità (108). Pertanto,

nei Paesi dove il sistema giudiziario statale appaia ina-deguato, l‘arbitrato non sarà ritenuto una possibile alternativa, ma la sola scelta possibile (109).

Nondimeno, ostilità ideologiche o carenze della giustizia ordinaria possono ripercuotersi anche sul procedimento arbitrale in tutti i casi in cui si renda necessario l‘intervento del giudice (ad esempio, per la nomina degli arbitri, per l‘ottenimento di procedimenti cautelari o per il riconoscimento e sua messa in esecuzione del lodo). Non è un caso che gli Stati che ospitano i maggiori centri arbitrali (in primis il Regno Unito) tipicamente manifestano un certo favor arbitratus, organizzando il proprio sistema giudiziario per consolidare la posizione egemonica acquisita nell‘ambito del sistema arbitrale mondiale (110).

Il ricorso all‘arbitrato consente inoltre di prevenire i possibili conflitti di giurisdizione determinati dagli elementi di internazionalità del rapporto contrattuale, in ragione dei quali potrebbe essere disagevole determinare il foro competente e la legge sostanziale applicabile; le parti, mediante la convenzione arbitrale, possono determinare il luogo ritenuto più conveniente ove l‘arbitrato deve avere luogo, la lingua in cui esso deve essere condotto, la legge sostanziale (ivi comprese norme di diritto non statale e i principi della lex maritima) nonché le regole del procedimento, anche in deroga ad eventuali criteri

(107) FRIGNANI, L’arbitrato commerciale internazionale, Padova, 2004, p. 281;

MARRELLA, La nuova Lex Mercatoria – Principi UNIDROIT ed usi dei contratti del

commercio internazionale, cit., p. 7.

(108) CARBONE,LOPEZ DE GONZALO, L’arbitrato marittimo, cit., p. 168.

(109) ALLSOP, International maritime arbitration: legal and policy issues, cit.,

p. 405.

(110) CORTAZZO, Development and Trends of the Lex Maritime from Interna-

tional Arbitration Jurisprudence, in Journal of Maritime Law and Commerce, 2012,

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di collegamento applicabili in base al diritto internazionale privato del foro.

Un‘altra qualità dell‘arbitrato è data dalla garanzia di riserva- tezza, per la quale senza il consenso delle parti il lodo non può essere pubblicato e la stessa esistenza del procedimento rimane celata ai terzi; la confidenzialità consente ai soggetti in lite di comporre i contrasti in maniera privata, mantenendo proficue relazioni commerciali ed evitando che imprese concorrenti vengano in possesso di informazioni o di dati tecnici suscettibili di sfruttamento commerciale. Tuttavia, proprio l‘omessa pubblicazione dei lodi rappresenta uno dei punti critici del sistema, impedendo la circolazione delle decisioni e il formarsi di una giurisprudenza arbitrale uniforme a livello transnazionale (111).

Oltre ai caratteri già citati, un ulteriore vantaggio del ricorso ad arbitrato è rappresentato dal carattere sostanzialmente definitivo della decisione, immediatamente vincolante e suscettibile di passare in giudicato celermente in ragione della tendenziale limitazione dei mezzi di gravame ammessi dalle legislazioni nazionali (112).

Parimenti, anche il riconoscimento e l‘esecuzione del lodo appaiono assai più agevoli rispetto a quelli di una sentenza straniera, in forza delle norme uniformi poste dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ad oggi ratificata da 149 Stati, la quale ha attribuito al lodo efficacia internazionale (113).

In definitiva, il sistema di giustizia ordinaria si informa ad un garantismo assoluto (secondo i dettami del ―giusto processo‖) conseguito principalmente attraverso rigorose regole procedurali che possono risultare inadeguate o finanche contrarie alle esigenze delle parti, ovvero semplicemente comportare una dilazione dei tempi di trattazione del procedimento. Il procedimento arbitrale, al contrario, ha una struttura procedurale flessibile e consente alle parti di contemperare l‘esigenza di ―giustizia‖ con l‘efficienza della procedura attraverso l‘esclusione di ogni formalità ritenuta non essenziale (114).

(111) CARBONE,LOPEZ DE GONZALO, L’arbitrato marittimo, cit., p. 169.

(112) BERNARDINI, L’arbitrato nel commercio e negli investimenti internaziona-

li, cit., p. 227.

(113) Sul punto v. infra, cap. II, sez. I.

(114) FORCE,MAVRONICOLAS, Two models of maritime dispute resolution: liti-

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3. Il primato dell’arbitrato nella risoluzione delle

controversie marittime: il caso britannico.

Nel settore del commercio marittimo internazionale si è affermato un sistema arbitrale di risoluzione delle controversie sostitutivo della giurisdizione delle corti statali e costituito da un certo numero di associazioni private sorte al fine di amministrare e regolare il procedimento arbitrale nei suoi aspetti essenziali (115).

Per comprovare il primato del ricorso all‘arbitrato nel settore marittimo (116), è opportuno considerare la sua diffusione in Inghilterra,

in ragione del fatto che il mondo dello shipping internazionale ha ancor oggi il suo centro a Londra e che ivi ha sede circa il 70% degli arbitrati marittimi globali; il primato della capitale inglese quale sede arbitrale e la tendenza delle parti a designare la legislazione britannica quale legge applicabile al contratto e al procedimento stesso ha reso quello inglese una sorta di ―diritto transnazionale‖ dei traffici marittimi (117).

Confrontando le statistiche annuali relative al numero degli arbitrati pubblicate dalla London Maritime Arbitrators Association, il maggiore centro arbitrale marittimo al mondo, e quelle dei procedimenti in materia marittima devoluti alla cognizione delle corti britanniche, appare evidente come il ruolo del sistema di giustizia statale nella risoluzione di controversie marittime sia alquanto secondario: nel corso del 2014 in seno alla LMAA vi sono state 3.582 nuove nomine arbitrali e sono stati pronunciati 584 lodi (118); nello stesso intervallo temporale

innanzi all‘Admiralty Court (119) sono stati iscritti 200 nuovi procedi-

(115) ALLSOP, International maritime arbitration: legal and policy issues, in

Journal of International Maritime Law, 2007, p. 405.

(116) Secondo una tesi avvalorata da verifiche empiriche, le controversie ma-

rittime a carattere nazionale sono decise di preferenza dai tribunali statali, mentre quelle aventi elementi di internazionalità sono deferite in larga parte ad arbitri (così MAURER, Lex Maritima: Grundzüge eines transnationalen Seehandelsrechts,

Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 123).

(117) CARBONE,LOPEZ DE GONZALO, L’arbitrato marittimo, in Arbitrato: profili

di diritto sostanziale e di diritto processuale, a cura di ALPA E VIGORITI, Milano,

Utet Giuridica, 2005, p. 1296.

(118) I dati statistici degli arbitrati della London Maritime Arbitrators

Association sono tratti dalle statistiche rese note dalla stessa LMAA e consultabili

al sito internet http://www.lmaa.org.uk/ (ultima visita 04/08/2015).

(119) La funzione di Admiralty Court, per i cui profili storici si rimanda alla

sez. I, par. 5 del presente capitolo, è attualmente esercitata dall‘Admiralty Court of

the Queen's Bench Division of the High Court of Justice, che secondo l‘art. 61.2 delle Civil Procedure Rules, ha giurisdizione sulle seguenti materie: (Admiralty claims)

«(1) The following claims must be started in the Admiralty Court – (a) a claim – (i) in rem; (ii) for damage done by a ship; (iii) concerning the ownership of a ship; (iv) under the Merchant Shipping Act 1995; (v) for loss of life or personal injury

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menti mentre avanti la Commercial Court (120) ne sono stati introdotti

1.085 (121), dato aggregato che, considerata l‘ampiezza della giurisdizio-

ne della Corte, include anche cause non afferenti alla materia marittima: a titolo meramente approssimativo può ipotizzarsi che pressoché la metà di tali cause (ca. 540) afferiscano al settore marittimo.

Analizzando le serie storiche dell‘ultimo decennio, l‘andamento descritto appare alquanto costante e risente di oscillazioni ricorrenti non particolarmente indicative; finanche considerando i dati congiunti dell‘Admiralty e della Commercial Court, con la sopra posta precisa- zione, il numero di cause decise davanti ai tribunali statali è assai inferiore a 1000 nuovi casi per annum, mentre la London Maritime

specified in section 20(2)(f) of the Supreme Court Act 1981; (vi) by a master or member of a crew for wages; (vii) in the nature of towage; or (viii) in the nature of pilotage; (b) a collision claim; (c) a limitation claim; or (d) a salvage claim. (2) Any other admiralty claim may be started in the Admiralty Court».

(120) La Commercial Court of the Queen's Bench Division ha giurisdizione in

relazione a commercial claims anche in materia marittima giacché, in base all‘art. 58 delle Civil Procedure Rules, per commercial claim si intende «any claim arising out of the transaction of trade and commerce and includes any claim relating to –

(a) a business document or contract; (b) the export or import of goods; (c) the

carriage of goods by land, sea, air or pipeline; (d) the exploitation of oil and gas reserves or other natural resources; (e) insurance and re-insurance; (f) banking and financial services; (g) the operation of markets and exchanges; (h) the purchase and sale of commodities; (i) the construction of ships; (j) business agency; and (k) arbitration».

(121) I dati statistici dei procedimenti innanzi all‘Admiralty Court e alla

Commercial Court sono tratti dalle Judicial and Court Statistics periodicamente

pubblicate dal Ministry of Justice (UK) e consultabili al sito internet

http://www.gov.uk (ultima visita 04/08/2015).

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2014 LMAA Commercial Court 1/2 Admiralty Court

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Arbitrators Association negli anni più recenti si è mantenuta

costantemente oltre i 3000 appointments annui.

In definitiva il caso britannico comprova empiricamente la propensione da parte degli operatori internazionali a preferire l‘arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie in materia marittima. D‘altro canto, la comunità dello shipping internazionale, per usare le efficaci parole di Lord Donaldson, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l‘istituto arbitrale, considerato un «normal incident of commercial life» ossia «a civilised way of resolving the many differences of opinion which are bound to arise» (122).

4. Diffusione delle clausole compromissorie in relazione

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