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L IBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE C ASSE A D EPP: CONFRONTO CON I LIBERI

Nel documento VII Rapporto AdEPP sulla Previdenza Privata (pagine 164-169)

7 LA TASSAZIONE

7.5 L IBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE C ASSE A D EPP: CONFRONTO CON I LIBERI

CONFRONTO CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA

G

ESTIONE

S

EPARATA

INPS

Il presente paragrafo si occupa di effettuare un'analisi dei contributi previdenziali dei redditi dei professionisti titolari di partita IVA iscritti alle rispettive casse di previdenza (appartenenti al perimetro AdEPP), compresa la categoria di lavoratori autonomi residuali che hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si consideri che, per avere un idea del perimetro di riferimento, i professionisti che svolgono libera professione iscritti alle casse AdEPP sono circa 1.000.000, i liberi professionisti cosiddetti non ordinistici e quindi obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS sono circa 200.000.

Lo scopo del paragrafo è quello di analizzare gli aspetti fiscali e gli obblighi dichiarativi a carico dei professionisti sugli oneri dei contributi previdenziali e, successivamente, la valutazione dell’onere contributivo, in termini percentuali rispetto il reddito netto, determinato da ciascuna Cassa di Previdenza.

7.5.1 I Contributi previdenziali versati dai professionisti

Da un punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:

1. professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria;

2. professionisti privi di una propria Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall'articolo 21, comma 25, Legge n. 335/1995.

Il pagamento dei contributi previdenziali sono a carico del professionista (cd contributo soggettivo), il quale, però, può rivalersi, sia pure in una determinata

percentuale, sul proprio cliente/committente addebitando in fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale (cd contributo integrativo).

In particolare:

- i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in quanto privi di una propria Cassa di previdenza, hanno la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente un importo pari al 4% dell'onorario a titolo di rivalsa Inps; - i professionisti, invece, che sono iscritti nella propria Cassa di previdenza di

categoria devono addebitare in fattura un importo a titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 4% a seconda dell'Albo.

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Mentre la rivalsa 4% Inps addebitata dai professionisti privi di Cassa di previdenza ed iscritti nella Gestione separata INPS (c.d. non ordinistici) costituisce una componente positiva di reddito da assoggettare a tassazione ordinaria, la percentuale addebitata dai professionisti iscritti alle proprie Casse di previdenza non costituisce una componente positiva ed è quindi fiscalmente neutra.

Con la Risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento tributario dei contributi previdenziali ed assistenziali che il professionista deve obbligatoriamente versare nelle specifiche Casse di appartenenza. Il dubbio, sollevato dal Consiglio Nazionale del notariato, consisteva nel fatto se i predetti contributi dovevano ritenersi come componenti negativi del reddito professionale oppure come oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

E' bene sottolineare come l'articolo 54 del TUIR elenca espressamente le componenti negative del reddito di lavoro autonomo e non prevede tra queste i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

L'Amministrazione finanziaria, nella suddetta risoluzione, si è espressa nel ritenere che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente come oneri

deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del TUIR con la loro indicazione nel

quadro RP del modello UNICO e non come spese inerenti all'attività esercitata. Le Casse di Previdenza prevedono tendenzialmente tre tipi di contributi che il professionista deve versare:

• quello soggettivo, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente;

• quello integrativo, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

• il contributo di maternità.

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR.

Il contributo integrativo minimo viene versato alla Cassa di Previdenza competente a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi; nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il

contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora diventa possibile dedurre dal reddito complessivo (sempre ex art. 10 c. 1 lett. e Tuir) il contributo integrativo minimo, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (cfr. inoltre risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).

7.5.2 I Contributi previdenziali versati dai professionisti

Al fine di completare la presente analisi da un punto di vista “quantitativo”, vale a dire il reale carico finanziario a carico dei professionisti nelle rispettive Casse di Previdenza, nella seguente tabella sono esposte le misure percentuali dei contributi rispetto al reddito netto imponibile

Tabella 7.4: : Oneri contributivi percentuali a carico di ciascuna categoria professionale

Ai fini della presente analisi, per questioni di semplicità espositiva, sono stati esclusi i contributi integrativi (nella misura fra il 2% d il 4%).

Sono state altrettanto escluse le informazioni sulla misura contributiva della CNN (Cassa Nazionale del Notariato), COSAGIT (assistenza integrativa giornalisti), ONAOSI (assistenza agli orfani dei sanitari).

Le percentuali sopra esposte del contributo soggettivo dei liberi professionisti si applicano al Reddito Netto come definito dall’art 49, comma 1 e comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n.917, risultante dalla dichiarazione mod.UNICO, quadro RE e quadro RH (se si tratta di reddito prodotto in forma associata).

Il reddito da dichiarare è quello al netto delle spese occorse a produrlo. Nel caso del libero professionista esclusivo, il reddito netto è quindi ricavabile direttamente dal

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Quadro RE del Modello UNICO, da cui sono desumibili l’imponibile lordo, le

spese e quindi l’imponibile netto.

7.5.3 Confronto contributi INPS G.S. con contributi altre casse di previdenza

Nel presente paragrafo si pone enfasi del carico contributivo a carico delle varie categorie di professionisti, in particolare si vuole confrontare il carico contributivo dell’INPS G.S. con quello relativo alle Casse di Previdenza Private.

Si è reputato opportuno esporre un analisi di tipo assoluto, evidenziando il differenziale del carico contributivo in termini percentuali, e, nella successiva tabella si è scelto di supporre un reddito netto pari a euro 30.000 annui.

Tabella 7.5: Differenza fra oneri contributivi Casse appartenenti all’ AdEPP e Gestione Separata INPS, con reddito netto imponibile di 30.000 euro annui.

Tabella 7.6: Limite entro il quale è maggiormente conveniente da un punto di vista economico e finanziario la Gestione Separata INPS rispetto le altre casse appartenenti

all’ADEPP.

Appare evidente che le soglie entro le quali la convenienza dell’INPS G.S. sono piuttosto infime (al limite di sopravvivenza di un professionista). Si rileva come tali soglie siano causate dal CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMALE disciplinato dalla maggior parte delle Casse di Previdenza per garantire una soglia di sostenibilità delle erogazioni pensionistiche.

La soglia minima dei contributo soggettivo minimale costituisce, pertanto, un costo/onere fisso per il professionista che è tenuto a versare prescindendo dalla maturazione di un Reddito Netto imponibile.

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Nel documento VII Rapporto AdEPP sulla Previdenza Privata (pagine 164-169)