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Igiene, salute ed ambiente

Nel documento Piastrelle di ceramica e sostenibilità (pagine 33-38)

III. Preparazione di polveri per pressatura

3. Igiene, salute ed ambiente

Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro

ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

a) sviluppo di gas tossici;

b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna; c) emissioni di radiazioni pericolose;

d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;

f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. 4. Sicurezza ed accessibilità nell’uso

5. Protezione contro il rumore

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;

b) la durabilità delle opere di costruzione;

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Rispetto alla Direttiva 89/106/CEE, il Regolamento (UE) n.305/2011 introduce la novità relativa al 7° requisito, sull’uso sostenibile delle risorse naturali, mentre i primi sei requisiti erano già presenti nella Direttiva.

I Documenti Europei di Valutazione - EAD - (art. 19 del Regolamento) sono adottati dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica - TAB - in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per prodotti non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.

Gli EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento): una descrizione generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative all’impiego previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come criteri e metodi per la valutazione della prestazione del prodotto in relazione alle stesse caratteristiche essenziali.

Sulla base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia la Valutazione Tecnica Europea, comprendente la prestazione in merito alle caratteristiche essenziali concordate, che il prodotto deve dichiarare, e i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione.

Il Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare Tecnico Europeo con i Documenti Europei di Valutazione; mentre i primi sono funzionali al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval), gli EAD rappresentano il riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European Technical Assessment).

Il Regolamento definisce al Capo IV le cosiddette specifiche tecniche armonizzate

che costituiscono la base per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione; tale valutazione conduce alla dichiarazione di prestazione che deve accompagnare il prodotto nel momento del suo collocamento sul mercato.

In merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni rispetto alla Direttiva.

La Direttiva prevedeva che le procedure di controllo dei prodotti da costruzione si concretizzassero in un Attestato di conformità che poteva assumere, a seconda delle classi di rischio in cui detti prodotti rientravano, le due diverse forme di certificato di conformità: certificato da un organismo riconosciuto a svolgere la funzione di parte terza oppure dichiarazione di conformità del fabbricante.

Il Regolamento, invece, stabilisce che le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una dichiarazione di prestazione.

Le specifiche tecniche armonizzate (come riferimento per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione) si articolano in norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione. Le norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due organismi europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE - CEN e CENELEC-, definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Il Regolamento tratta inoltre nel dettaglio - come non accadeva nella Direttiva - gli obblighi degli operatori economici: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori.

Prima d’introdurre un prodotto da costruzione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti di prestazione richiesti dal Regolamento, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, redatte in un linguaggio che può essere facilmente compreso dagli utilizzatori.

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2013 sono ritenuti conformi al Regolamento;

2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2013 (la dichiarazione di prestazione sostituisce l’attestato di conformità previsto dalla Direttiva);

3. Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo, pubblicati prima del 1 luglio 2013 in conformità dell’articolo 11 della Direttiva 89/106/CEE, possono essere utilizzati come documenti per la Valutazione Tecnica Europea (tale Valutazione sostituisce infatti il Benestare disciplinato dalla Direttiva);

4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, i Benestare Tecnici Europei, rilasciati in conformità dell’articolo 9 della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1° luglio 2013, per tutto il periodo in cui tali Benestare siano in corso di validità.

Nel documento Piastrelle di ceramica e sostenibilità (pagine 33-38)

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