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III.c. Continuità aziendale

Nel documento PRINCIPI CONTABILI (pagine 34-37)

E.III.c. Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, to-talmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministrato-ri, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la li-quidazione della società o di cessare l’attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel ri-sultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, pos-sono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.

E.IV. Informazioni in nota integrativa

I fatti successivi alla data di bilancio che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell’esercizio (e rappre-sentata in bilancio) e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, devono essere illustrati nella nota integrativa. L’indicazione dovrebbe riguardare la natura e la descrizione del fat-to intervenufat-to, nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dell’impresa, oppure la dichiara-zione che l’effetto non risulta determinabile.

Alcuni esempi relativi a questi fatti possono essere:

• operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) delibe-rate dopo la chiusura dell’esercizio;

• annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività; • acquisti o cessioni di un’azienda significativa;

• distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;

• annuncio o avvio di piani di ristrutturazione; • emissione di un prestito obbligazionario;

• aumento di capitale;

• assunzione di rilevanti impegni contrattuali;

• fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilan-cio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;

• richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Tali fatti vengono frequentemente illustrati nella relazione sulla gestione quali “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” (art. 2428 punto 5 codice civile). In tale caso, per completezza dell’informativa di bilancio, è necessario farne men-zione anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo alla illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

I principi contabili statuiti nel presente documento sono trattati dallo IASC principalmente nell’International Accounting Standards n.8 (IAS 8), Net profit or loss for the period,

funda-mental errors and changes in accounting policies, e nel principio contabile n. 10, Events after the balance sheet date.

Il presente documento differisce dai principi contabili internazionali negli aspetti principali di seguito esposti.

Cambiamento di principi contabili

Lo IAS 8 prevede due metodi per la contabilizzazione degli effetti di un cambiamento di principio contabile.

Il primo metodo, detto di riferimento (benchmark), prevede che gli effetti siano imputati a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto, che viene ad essere rideterminato come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato in tutti i bilanci precedenti; tutti i dati comparativi del precedente bilancio influenzati dal cambiamento di principio contabile devono essere opportunamente modificati

Il secondo metodo, consentito (allowed), prevede che gli effetti siano fatti affluire al con-to economico dell’esercizio in cui avviene il cambiamencon-to di principio contabile.

Il presente documento, per le motivazioni esposte nel paragrafo A.III.b., non ritiene per-seguibile il metodo benchmark raccomandato dallo IAS 8.

Inoltre, nel presente documento l’applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile, oltre ad essere prevista nelle circostanze contemplate dallo IAS, è consentita anche nel caso in cui il nuovo principio contabile preveda l’imputazione al conto econo-mico di costi che precedentemente venivano capitalizzati.

Infine, nel caso un’impresa adotti il metodo allowed, lo IAS 8 impone sempre (salvo casi di effettiva impossibilità) di presentare un bilancio pro-forma che ricostruisca la situazio-ne patrimoniale ed economica come se l’impresa avesse adottato il metodo benchmark. Il presente documento si limita ad incoraggiare la predisposizione di tale informativa pro-forma, che è obbligatoria per le sole imprese quotate in forza della comunicazione Con-sob n. 99059009 del 30.7.99.

Correzione di errori determinanti

Anche per questa fattispecie lo IAS 8 prevede le due metodologie contabili sopra descritte per la contabilizzazione degli effetti della correzione di un errore determinante: imputa-zione al patrimonio netto iniziale (benchmark) oppure imputaimputa-zione al conto economico dell’esercizio di correzione (allowed treatment).

Il presente documento, invece, prevede che la contabilizzazione degli effetti di ogni erro-re contabile, inclusi quelli determinanti, sia effettuata solo mediante imputazione al conto

differenza di quanto previsto dallo IAS 8 (salvo casi di effettiva impossibilità).

Eventi ed operazioni straordinarie

I principi contabili internazionali (IAS 8 ed altri Statements che di volta in volta trattano la contabilizzazione a conto economico di specifiche operazioni o valutazioni di bilancio) prevedono che solo fattispecie assai rare possano dar luogo ad effetti economici classifi-cabili come proventi o oneri straordinari (extraordinary items, in contrapposizione a

pro-fit and loss from ordinary activities).

Gli effetti di cambiamenti di principi contabili o di correzione di errori determinanti, che il presente documento richiede siano classificati come proventi o oneri straordinari, sarebbero inclusi nella determinazione del profit and loss from ordinary activities secondo gli IAS.

Il Documento interpretativo 1 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili – elenca nella sezione E varie categorie di costi e ricavi straordinari. Secondo i principi IAS, nessuno dei costi e ricavi lì elencati sarebbe da classificarsi fra gli

Nel documento PRINCIPI CONTABILI (pagine 34-37)

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