n. 141, è sostituito dal seguente:
« 4-quater. L’attività di mediazione cre-ditizia è compatibile con le attività di me-diazione di assicurazione o di riassicura-zione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i ri-spettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al
de-creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in mate-ria di intermediazione finanziamate-ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli ».
Art. 29.
(Abbreviazione dei termini della comunica-zione unica per la nascita dell’impresa)
Art. 29.
(Abbreviazione dei termini della comunica-zione unica per la nascita dell’impresa)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 31 gen-naio 2007, n. 7, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:
Identico.
« 4. Le amministrazioni competenti comu-nicano all’interessato e all’ufficio del regi-stro delle imprese, per via telematica, imme-diatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulte-riori dati definitivi relativi alle posizioni re-gistrate ».
Art. 30.
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-lamento (UE) 2019/1020 del Parrego-lamento euro-peo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo
si-stema di vigilanza del mercato)
Art. 30.
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-lamento (UE) 2019/1020 del Parrego-lamento euro-peo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo
si-stema di vigilanza del mercato)
1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, assicu-rando adeguati livelli di controllo sulle con-formità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionaliz-zazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è
de-Identico.
legato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legisla-tivi per l’adeguamento della normativa na-zionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vi-gilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigi-lanza, nel rispetto dei seguenti princìpi e cri-teri direttivi specifici, oltre che, ove compa-tibili, di quelli di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorità di vigi-lanza e delle autorità incaricate del con-trollo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea ai sensi, rispettiva-mente, degli articoli 10 e 25 del regola-mento (UE) 2019/1020 e delle relative attri-buzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell’Unione europea, con conte-stuale adeguamento, revisione, riorganizza-zione, riordino e semplificazione della nor-mativa vigente, nella maniera idonea a im-plementare e massimizzare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favo-rendo, ove funzionale a tali obiettivi, la con-centrazione nell’attribuzione e nella defini-zione delle competenze, anche mediante ac-corpamenti delle medesime per gruppi omo-genei di controlli o prodotti e la razionaliz-zazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei princìpi di compe-tenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenzia-zione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l’attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le re-gole di prevalenza dei profili di competenza
rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta de-finizione delle competenze e una distribu-zione e allocadistribu-zione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all’espletamento delle funzioni at-tribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministra-tivi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mer-cato dell’Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza, e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della norma-tiva dell’Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercia-lizzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché ga-rantire a operatori e utenti finali, secondo i princìpi di concentrazione e trasparenza, fa-cile accesso a informazioni pertinenti e com-plete sulle procedure e sulle normative ap-plicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione;
c) individuazione dell’ufficio unico di collegamento di cui all’articolo 10 del rego-lamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, preve-dendo che al medesimo siano attribuite le
funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garan-tendo, per lo svolgimento delle funzioni as-segnate, adeguate risorse finanziarie, stru-mentali e di personale, anche mediante asse-gnazione di unità di personale dotate delle necessarie competenze ed esperienze, prove-nienti dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le atti-vità di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordina-menti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e coopera-zione tra le autorità di vigilanza e con le au-torità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e tra tali autorità e l’ufficio unico di colle-gamento, favorendo l’utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all’ar-ticolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso in-formativo con l’ufficio unico di collega-mento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l’applicazione dei sistemi di intelligenza ar-tificiale per il tracciamento di prodotti ille-citi e per l’analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di sti-pulare convenzioni con altre pubbliche am-ministrazioni per l’affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse preva-lente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valuta-zione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e pre-visione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza, nonché ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell’articolo 21 del regola-mento (UE) 2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del si-stema sanzionatorio da applicare per le vio-lazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all’allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasi-vità nonché di ragionevolezza e proporziona-lità, e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e di controllo e dell’ufficio unico di collega-mento;
i) definizione delle ipotesi in cui è am-messo il recupero, totale ai sensi dell’arti-colo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall’operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi proce-dimenti, dei costi che possono essere recu-perati e delle relative modalità di recupero.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
fi-nanza pubblica. A tale fine, le amministra-zioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i mede-simi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’en-trata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 31.
(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)
Art. 31.
(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)
1. All’articolo 150 del codice delle assi-curazioni private, di cui al decreto legisla-tivo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:
1. Identico.
« 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel terri-torio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 ».
2. Le disposizioni del presente articolo