Capitolo 1. I beni giuridici tutelati nella normativa anti-cannabis. Tra
3. La legge antidroga e la tutela della salute
3.1. Il concetto di salute pubblica nella normativa antidroga
Preliminarmente, giova ricordare che il concetto di salute suole essere ricondotto ad una nozione ampia, quale “benessere psicofisico, concepito come assenza di malattie o disturbi anche temporanei quali conseguenze di situazioni, sostanze, fattori o interventi indebiti di terzi”62.
Ora, con riferimento alla normativa in esame – lo si è detto più volte -, il bene della salute viene generalmente declinato nella sua dimensione ‘pubblica’ o collettiva. A questo proposito, va detto anzitutto che, calato nell’ambito normativo in considerazione, tale bene acquisisce una fisionomia peculiare rispetto a quella che lo connota in altre sedi, come nel caso delle fattispecie di pericolo contro la salute pubblica contemplate al capo II del titolo VI del codice penale, di cui il reato di epidemia può essere considerato l’archetipo. Se, infatti, queste ultime fattispecie postulano l’esistenza di un pericolo per la salute in incertam personam63, lo stesso non può dirsi per il traffico di stupefacenti, giacché in questo caso la minaccia incombe non su una platea indiscriminata di malcapitati, esposti a pericolo mediante comportamenti fraudolenti o clandestini, ma solo su coloro che, per propria scelta, decidessero di attingere al mercato degli psicotropi. Del resto, il traffico di stupefacenti è punito non solo allorché assuma i contorni propri della offerta al pubblico, ma anche quando si risolva in una cessione una tantum.
62 DONINI M., Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in Donini M., Castronuovo D. (a cura di), La riforma dei reati contro la salute pubblica, Padova, 2007, p. 215.
63 CORBETTA S.,Dei delitti contro l’incolumità pubblica, Padova, 2014, pp. 7 ss.
37 In quest’ottica, la disciplina penale risulterebbe preposta anzitutto alla salvaguardia della salute individuale, essendo preordinata alla soppressione dei canali di approvvigionamento; mentre presidierebbe la salute pubblica solo in via derivata, limitando il numero complessivo delle transazioni per l’acquisto di stupefacenti64. Con la conseguenza che i beni ‘salute pubblica’ e ‘salute individuale’ sarebbero da ritenersi contenutisticamente sovrapponibili, risultando il primo la proiezione esponenziale del secondo65.
Per contro, va segnalato che, secondo autorevole dottrina, nei delitti de quibus la salute pubblica porrebbe capo ad un’oggettività giuridica distinta e autonoma rispetto al bene ‘salute individuale’; e ciò sul presupposto che l’articolo 32 Cost. “attribuisce una rilevanza ultraindividuale alla salute del singolo, in vista dell’interesse della collettività”66, scaturente dagli obblighi di solidarietà che gravano sul cittadino67.
Nello stesso senso si pone un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che statuisce che il bene della salute vada inteso, in questo ambito, come bene di cui il singolo è portatore nell’interesse della collettività, sul rilievo che la salute dei consumatori è messa in pericolo solo “a seguito di prolungate
64 AMATO G., I reati in materia di stupefacenti: le fattispecie previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, op. cit., p. 366; BASSI A., La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Commento al D.P.R. n. 309/1990 alla luce delle modifiche con Legge n. 49/2006, Padova, 2010, pp. 19-20;
GRILLO S., Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni, Assago, 2012, pp. 45-46.
65 CORBETTA S.,Dei delitti contro l’incolumità pubblica, op.cit.
66 FLICK G.M., Droga e legge penale: miti e realtà di una repressione, Milano,1979, p. 195.
67 In questo senso si veda anche MANTOVANI F., Ideologia della droga e politica antidroga, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) p. 371: “[…] l’uso della droga rappresenta una reale minaccia alla salute collettiva, tutelata dell’art. 32 Cost., che può al limite minare le stesse basi esistenziali della compagine sociale se divenisse un fenomeno generalizzato. È in questa prospettiva, ma senza fraintendimenti, che l’uso della droga viene sentito come un… «tragico lusso» di una minoranza, che può drogarsi perché i più non si drogano e che altrimenti sarebbe costretta a tornare a lottare per i bisogni esistenziali primari e contro la foresta che risommerge le nostre città, non essendo concepibile la «società dei drogati»”.
38 assunzioni, nessuna delle quali è normalmente idonea a compromettere il bene tutelato”. Il richiamo alla consistenza pubblicistica del bene-salute, dunque, giustificherebbe l’anticipazione della tutela messa in atto dalle fattispecie di pericolo astratto configurate dall’art. 73, volte a sanzionare “condotte seriali con effetti cumulativi”68.
Sembra, invero, che la concezione solidaristica del bene ‘salute’ finisca con l’ascrivere a tale bene delle oggettività ulteriori, di rilievo pubblicistico, che andrebbero invece tenute distinte da esso. Interessi come la difesa sociale, il rendimento lavorativo dei consociati69, il contenimento delle spese destinate alla sanità pubblica70 meritano certamente di essere ponderati, unitamente agli altri interessi in gioco, al fine di operare scelte di politica criminale che garantiscano soluzioni equilibrate e ragionevoli; ma a voler far confluire siffatte istanze nel solo bene “salute pubblica”, si finisce col rendere quest’ultimo un bene eccessivamente dilatato, incapace, di fatto, di attendere a una funzione delimitativa della legge penale e di consentire un controllo sulla legittimità del suo impiego.
Per questo motivo, si ritiene preferibile accedere, in questo ambito normativo, alla prima delle due accezioni di salute pubblica qui illustrate71.
68 Cass. pen., Sez. IV, sent. 28 ottobre 2008, n. 242371. Si veda anche RUGA RIVA C., Droga e immigrazione penale: il diritto penale ingiusto, i suoi giudici e i suoi studiosi, in Critica del diritto, 2005 (2-3-4) p. 233.
69 FLICK G.M., Droga e legge penale, op. cit., p. 192.
70 DI GIOVINE O., Stupefacenti: meglio “di tutta l’erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba?”, op. cit., p. 30.
71 In tema, si veda anche SGUBBI F., Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti, op. cit., pp. 63 ss.
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