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Il conferimento di partecipazioni sociali

CAPITOLO 1: LO SCAMBIO NAZIONALE DI PARTECIPAZIONE

2.1 Il conferimento di partecipazioni sociali

Il conferimento è l’operazione in cui un soggetto, anche detto “conferente”, apporta un bene o un servizio ad una società o ente, cosiddetto “conferitario”, ricevendo come corrispettivo del bene ceduto una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l’apporto.

Come conseguenza del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente, che sostituisce il bene/servizio ceduto con le partecipazioni ottenute in cambio.

Similarmente all’operazione di cessione, mediante il conferimento si ha il trasferimento del bene conferito dal patrimonio del conferente a quello della conferitaria, tuttavia l’operazione si differenzia dalla cessione a causa della presenza di vincoli tra i soggetti coinvolti, poiché la partecipazione detenuta permette l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea della società conferitaria e il diritto alla partecipazioni agli utili di quest’ultima.124

La disciplina dei conferimenti si trova nel codice civile agli articoli:

- artt. 2253-2254-2255 c.c. che disciplinano il conferimento nelle società di persone;

- artt. 2342-2343-2344-2345-2440 c.c. che disciplinano il conferimento nelle società per azioni;

- artt. 2464-2465-2466 c.c. che disciplinano il conferimento nelle società a responsabilità limitata.

Tuttavia una prima “definizione” di conferimento è contenuta nell’articolo 2247 c.c. che definisce il contratto di società:

124 Si prenda il caso generale in cui le azioni o quote diano diritto di voto e diritto di partecipazione agli utili e alle perdite in modo proporzionale.

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Lo scopo dei conferimenti è quello di apportare alla società del capitale di rischio al fine di svolgere un’attività economica.

L’apporto può essere eseguito in denaro ma anche mediante “entità” suscettibili di valutazione economica125 che sono considerati utili all’effettivo svolgimento dell’attività

economica, come beni e servizi126.

Se per i conferimenti nelle società di persone la disciplina civilistica non dispone specifiche formalità amministrative, infatti non è presente l’obbligo della stima dell’oggetto del conferimento, diverso è il caso dei conferimenti nelle società di capitali. Nel caso in cui l’oggetto del conferimento in una S.p.A. sia un bene in natura o un credito l’articolo 2343 comma 1 dispone:

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.”

La ratio della disposizione si ritrova nell’esigenza di dare una corretta valutazione dei beni che formano oggetto del conferimento, evitando il fenomeno “dell’annacquamento del capitale” che si verifica nel caso in cui i beni vengano sovrastimati e, conseguentemente, emesse azione per un valore maggiore rispetto ai beni conferiti.

Operativamente, nell’operazione di conferimento in una S.p.A. è necessario depositare un’istanza di nomina dell’esperto presso la cancelleria del tribunale territorialmente

125 Articolo 1174 c.c. “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di

valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

competente127, che al fine dell’assicurazione della stima è soggetto alle responsabilità

civili e penali ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione di stima deve essere composta:

• Dalla descrizione analitica dei beni conferiti;

• Dall’esposizione dei criteri di valutazione adottati dall’esperto ai fini delle sue determinazione;

• Dalla conferma che il valore complessivo dei beni conferiti sia almeno pari a quello attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovraprezzo.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio in quanto entro 180 giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono controllare la relazione e, se sussistono fondati motivi, devono revisionare la stima.128

L’articolo 2343-ter riconosce una deroga all’obbligo della presentazione giurata di relazione di stima nei casi di:

• Conferimento di soli valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, nel caso in cui il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato a cui sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;

• Conferimento di beni in natura o crediti, nel caso in cui il valore ad essi attribuito è pari o inferiore:

o Al “fair value” iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello del conferimento della società conferente, a condizione che sia stato sottoposto a relazione legale positiva;

o Al valore risultante da una precedente relazione di stima eseguita non oltre i sei mesi precedenti al conferimento.

Per i conferimenti di beni in natura o crediti in società a responsabilità limitata l’articolo 2465 c.c. comma 1 dispone che deve essere operata una relazione di stima analoga a

127 È competente il tribunale in cui ha sede la società conferitaria. 128 Articolo 2343 comma 3 c.c.

quanto visto per le società per azioni da parte di un revisore legale o di una società di revisione129.

Nel caso in cui l’oggetto del conferimento sia una partecipazione, ai fini della valutazione, si utilizza il valore normale disciplinato dall’articolo 9 t.u.i.r.130

L’operazione, quindi, si concretizza mediante il conferimento da parte della società conferente di una partecipazione, che, in quanto bene suscettibile di valutazione economica, dovrà, se necessario, essere accompagnata da relazione giurata di stima, nella società conferitaria, la quale dovrà emettere nuove azioni in cambio della partecipazione conferita. Successivamente, il valore delle azioni o quote ricevute dalla società conferente da parte della società conferitaria, dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto del conferimento e, poiché il conferimento è un’operazione realizzativa (al pari della cessione o della permuta), la differenza tra i due valori diverrà una plusvalenza in capo alla società conferente, se il primo valore è maggiore, ovvero una minusvalenza, se lo è il secondo.