• Non ci sono risultati.

Il contratto di soccida

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZION

P AESI D ELL ’U NIONE E UROPEA

4.4 Il contratto di soccida

4.4.1 Nozione

L’art. 2170 c.c. definisce il contratto di soccida e dispone quanto segue: «Nella

soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di riparti- re l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore in- trinseco che il bestiame abbia al termine del contratto».

Il codice civile prevede tre diverse tipologie di contratti di soccida:

1) la soccida semplice (artt. 2171 e ss. c.c.), che è la più diffusa, nella quale il socci- dante conferisce una determinata quantità di animali ed il soccidario provvede all’allevamento. Al termine del ciclo le parti ripartiscono gli utili mediante la divi- sione dei capi presenti;67

2) la soccida parziaria (artt. 2182 e ss. c.c.), nella quale il bestiame è conferito da en- trambi i soggetti;

3) la soccida con conferimento di pascolo (art. 2186 c.c.), nella quale il soccidario conferisce gli animali e il soccidante concede il terreno per il pascolo.

4.4.2 L’IVA nella soccida

Nel caso di allevamenti condotti in base al contratto di soccida avente le caratte- ristiche di cui all’art. 2170 c.c., possono essere considerati produttori agricoli ai fini dell’applicazione del regime speciale di cui all’art. 34, sia il soccidario che il soccidante che svolge in proprio l’attività di allevamento, mentre il soccidante che opera esclusi-

67

Presupposto fondamentale affinché si tratti di contratto di soccida è la circostanza che il soccidario abbia una sufficiente autonomia imprenditoriale e riceva, alla fine del ciclo, una parte di animali a titolo di accrescimento (che eventualmente potrà anche essere monetizzato). Se, invece, il soccidario riceve un compenso forfetario per il lavoro svolto si ricadrebbe nella fattispecie del contratto d’opera, che non può rientrare nell’ambito dell’agricoltura (Ris. Min. n. 560921 del 16 novembre n. 1990). In sostanza, il soccidario non deve ricevere un compenso rapportato al numero dei capi e ai giorni di allevamento, ma deve correre il rischio d’impresa, venendo remunerato in base alla resa effettiva rilevata a fine ciclo.

110

vamente mediante contratti associativi e non dispone di almeno un allevamento in pro- prio non può usufruire del regime speciale.68

Quindi, le cessioni di animali allevati in soccida rientrano nel regime speciale IVA e la veste di contribuente viene assunta dal solo soccidante, qualora provveda alla vendita dell’intera quantità di animali, ovvero anche dal soccidario per la parte di sua spettanza da lui direttamente ceduta. Ad esempio, se il soccidante conferisce 100 capi, alla fine del ciclo di allevamento può fatturare l’intera partita o soltanto 70 capi, con il soccidario che cede direttamente la quota di 30 capi a lui spettante.69

Se il contratto prevede che il soccidante versi in denaro le quote di accrescimen- to spettanti al soccidario, tale compenso (che rappresenta l’equivalente in denaro a titolo di ripartizione dei frutti) non è soggetto ad IVA.70

Dal lato del soccidario, tuttavia, sussistevano dei dubbi in ordine all’individuazione del regime d’imposta applicabile, data che il comma 4 dell’art. 34 di- spone che la detrazione forfetizzata non compete per le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad IVA, come sembrava essere il contratto di soccida.71 Tali dubbi sono stati chiariti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 9 febbraio 1995, n. 48/E, la quale precisa in modo inequivocabile che il conferimento del bestiame nella soccida semplice non rappresenta una fattispecie a carattere traslativo, e che sia il conferimento del bestiame che la successiva divisione degli animali, pur es- sendo atti non assoggettati ad IVA, non precludono la detrazione forfetizzata per le suc- cessive cessioni.72 La citata risoluzione, inoltre, precisa che, per gli animali non costi- tuenti accrescimento, l’applicazione della detrazione forfetizzata dipende dal titolo di acquisto originario, antecedente alla costituzione del contratto di soccida. In altre parole, essendo la soccida un contratto neutro, bisogna vedere se il soccidante che ha conferito gli animali, li ha acquisiti tramite un atto soggetto ad IVA oppure mediante un atto non soggetto: nel primo caso, per le cessioni effettuate sia il soccidante che il soccidario,

68 Circ. Min. 27 aprile 1973, n. 32. 69

G. FERRARA, La soccida nel regime speciale IVA per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n.

633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 10, 2007, p. 597.

70 Ris. Min. n. 504929 del 7 dicembre 1973.

71 G. FERRARA, La soccida nel regime speciale IVA per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n.

633, in: “Dir. giur. agr. amb.”, 10, 2007, p. 598.

111 qualora applichino il regime speciale IVA, hanno diritto alla detrazione forfetizzata; nel secondo caso, invece, le operazione di vendita non rientrano nel regime speciale.73

La procedura appena illustrata, tuttavia, non si applica per il bestiame che costi- tuisce accrescimento. A tal proposito, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2170 c.c., è indubbio che gli animali nati costituiscano accrescimento e, pertan- to, la relativa cessione è sempre soggetta al regime IVA del cedente.74

Il problema si pone, invece, per gli animali che vengono conferiti piccoli e sono destinati all’ingrasso, i quali a fine ciclo hanno avuto un incremento di peso (che rap- presenta l’accrescimento) ma non di numero. In proposito, l’art. 2181 c.c. dispone che, al termine del contratto, dopo aver stimato il nuovo valore del bestiame, il soccidante preleva un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla quantità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida, mentre l’eccedenza va divisa tra le parti. Così, ad esempio, nel caso di un contratto di soccida che prevede un conferimento di 100 capi e al termine del quale 70 capi spettano al soccidante a titolo di restituzione del bestiame conferito e i re- stanti 30 vengono assegnati per un terzo al soccidante e per i rimanenti due terzi al soc- cidario, i 20 capi assegnati a quest’ultimo rappresentano soltanto l’accrescimento e po- tranno essere ceduti senza le limitazioni previste dall’art. 34, comma 4. Quindi:75

- il soccidario cede la sua quota di animali (20 capi a titolo di accrescimento) de- traendo l’imposta sulla base delle percentuali di compensazione se applica il re- gime speciale, o in maniera analitica se ha optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;

- il soccidante, se applica il regime speciale ed ha acquistato il bestiame tramite un atto soggetto ad IVA, detrae l’imposta in base alle percentuali di compensazione sulle cessioni di tutti gli 80 capi; invece, se ha acquisito il bestiame mediante una atto non soggetto ad IVA, detrae l’imposta forfetariamente solo sulle vendite dei 10 capi a titolo di accrescimento, mentre gli altri 70 capi sono soggetti alle limita- zioni del comma 4 dell’art. 34. Infine, qualora il soccidante operi in regime nor- male, applicherà la detrazione nei modi ordinari.

73 Ivi, p. 599. 74 Ibidem. 75 Ivi, p. 600.

112