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Il metodo di aggiudicazione deve seguire un criterio di comparazione

costo/efficacia

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quale il costo del ciclo di vita.

Non il solo costo, non la sola efficacia

133

; l‟analisi economica costi-

efficacia non intende valutare la convenienza sociale di un progetto

ma, semplicemente, posto un obiettivo considerato assolutamente

prioritario, individua la soluzione che, a parità di efficacia, minimizza

il valore attuale dei costi o il programma più efficace per un dato

costo. Il metro di comparazione lo dà il ciclo di vita

134

.

132

L‟analisi costo/efficacia è un metodo di valutazione economica impiegato per razionalizzare la scelta fra progetti alternativi. Pur presentando molti punti di contatto con l‟analisi costi/benefici, se ne distacca per la diversa impostazione di base. È una pratica che permette di confrontare un certo numero di alternative sulla base dei loro costi e di una misura comune di efficacia che è quantificata ma non monetizzata. È largamente impiegata in tutti quei casi in cui è molto difficile, se non impossibile, una valutazione monetaria dei benefici, come nei casi di beni “intangibili” (es, salute, ambiente…).

133

L‟efficacia è l‟effettiva rispondenza all‟interesse pubblico.

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Il ruolo di centerpiece del concetto di costo di ciclo della vita è ben messo in evidenza e discusso da C.D. DRAGOS e B. NEAMTU, Sustainable Public Procurement in

- 111 -

La definizione del «ciclo di vita» è fornita dal nuovo codice all‟art. 3

lett. hhhh): «tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la

ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le

relative condizioni, il trasporto, l‟utilizzazione e la manutenzione,

della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio,

dall‟acquisizione della materia prima o dalla generazione delle

risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del

servizio o all‟utilizzazione».

Il ciclo di vita è, dunque, un sistema complesso

135

.

Il costo di tale ciclo consiste nella somma dei singoli costi delle varie

fasi, nel rispetto del vincolo di sostenibilità.

La sostenibilità ambientale diviene effettivamente un calcolo, il cui

risultato è frutto di un approccio globale al ciclo della vita.

Le finalità del nuovo approccio “ciclico” sono agevolmente rinvenibili

dal tenore delle premesse della Direttiva 2014/24/UE e precisamente

dal considerando nr. 96, secondo cui «tranne se la valutazione è

basata esclusivamente sul prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici

possono determinare l‟offerta economicamente più vantaggiosa e il

Steen Treumer (eds), in The 2014 Directive on Public Procurement, DJOF Publishing, 2014. Disponibile su SSRN: http://ssrn.com.

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In fisica, un sistema complesso è un sistema in cui le singole parti sono interessate da interazioni locali, a breve raggio d‟azione, che provocano cambiamenti nella struttura complessa.

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costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di

vita. Il concetto di costo di ciclo di vita comprende tutti i costi che

emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei

servizi. Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da

realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l‟uso e la

manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche

abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali

l‟inquinamento causato dall‟estrazione delle materie prime utilizzate

nel prodotto ovvero causato da prodotto stesso o dalla sua

fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e

controllati».

L‟art. 96

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del codice dei contratti pubblici è rubricato «Costi del

ciclo di vita» ed elenca tutta la serie specifica di costi da considerare,

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Art. 96 - Costi del ciclo di vita:

«1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o

parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) costi sostenuti dall‟amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all‟acquisizione;

2) costi connessi all‟utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all‟attenuazione dei cambiamenti climatici.

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suddividendoli in «costi sostenuti dall‟amministrazione aggiudicatrice

o da altri utenti, quali: 1) costi relativi all‟acquisizione; 2) costi

connessi all‟utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi

di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta

e di riciclaggio» e in «costi imputati a esternalità ambientali legate ai

prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il

loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi

possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di

altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all‟attenuazione dei

cambiamenti climatici».

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un‟applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell‟AAP o di altri accordi internazionali che l‟Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall‟Italia.

3. L‟allegato XVIII al presente decreto contiene l‟elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita»

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Incidendo sul circuito valutativo delle offerte, gli aspetti relativi al

costo del ciclo di vita oggetto di interesse devono essere

predeterminati nei documenti di gara.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno predeterminare i dati

che gli offerenti devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine

di ottenere i costi sulla base di tali dati.

Con particolare riferimento ai costi rappresentati da esternalità

ambientali, il metodo di individuazione deve essere oggettivo, basato

su criteri verificabili e non discriminatori, accessibile da parte di tutte

le parti interessate e non deve richiedere uno sforzo eccessivo nel

reperimento dei dati richiesti ai fini della valutazione dei costi. Del

costo del ciclo di vita si occupa anche un allegato al codice, l‟allegato

XVIII

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, contenente l‟elenco degli atti legislativi europei e, ove

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Allegato XVIII - Elenco degli atti giuridici dell‟Unione di cui all‟articolo 96, comma 3 (allegato XIII dir. 24; allegato III dir. 23):

«Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi del presente decreto. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un‟adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell‟Unione, che non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi del presente codice:

a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all‟articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

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necessario, degli atti delegati attuativi, che approvano metodi comuni

per la valutazione.

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