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Il differimento della pena

CAPITOLO TERZO

5. Il differimento della pena

Nelle ipotesi indicate dall’articolo 146 c.p., il rinvio della pena è inteso come obbligatorio, nel senso che, a differenza di quanto accade nei casi contemplati dall’articolo 147 c.p., accertata la condizione oggettiva prevista dalla legge, al giudice non resta alcun margine discrezionale sull’an della concessione di tale misura.102

Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione nei confronti di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno,

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PULVIRENTI A., Inosservanze degli orari di rientro nel domicilio: equiparato il regime della detenzione domiciliare generica per la detenuta madre a quello della detenzione domiciliare speciale, in Cass. Pen., 2010, p.470

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SCANU C., Mamma è in prigione, cit., p. 119

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disciplinato dall’articolo 146 c.p, è istituto che nell’ambito del sistema sanzionatorio vigente occupa un ruolo residuale, emergente solo nei casi in cui non possa trovare applicazione la detenzione domiciliare. Nonostante tale ruolo residuale, derivante dal mutato quadro di riferimento normativo in tema di modalità esecutiva della pena detentiva103, non sono di poco conto i problemi che in talune situazioni emergono in virtù dell’automatismo che caratterizza l’applicazione dell’istituto.104

Per quanto concerne le singole ipotesi, notiamo che al comma 1 del predetto articolo, si stabilisce che l’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita nei confronti di donna incinta. La maggiore difficoltà applicativa della disposizione in esame si ha sul piano operativo, nei casi in cui l’interessata si renda irreperibile o si sottragga agli accertamenti disposti per la verifica dell’effettiva gravidanza. Della fattispecie si è occupata quasi esclusivamente la giurisprudenza di merito, ed un indirizzo ha escluso la possibilità di applicare il differimento della pena qualora, per irreperibilità od omessa presentazione dell’interessata agli accertamenti medico-legali, non sia stata raggiunta la prova della sussistenza dello stato di gravidanza.

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Cambiamento intervenuto con la riforma penitenziaria 354/75

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COMUCCI P., Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione nei confronti di condannata- madre al vaglio della corte costituzionale, in Corriere Merito, 2009 , p.1

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Il comma successivo, n.2, del predetto articolo, consente, invece, il rinvio dell’esecuzione della pena, che non sia pecuniaria, se essa deve avere luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore ad un anno. La fattispecie si sovrappone parzialmente con l’articolo 47 ter comma uno ter o.p. Secondo autorevole dottrina, il coordinamento tra le due ipotesi normative deve essere risolto alla luce del riconoscimento della sussistenza, in capo all’istante, di un vero e proprio diritto a che, ricorrendo i presupposti stabiliti dalla legge, sia disposto nei propri confronti il differimento della pena. In altri termini, il tribunale di sorveglianza adito non potrebbe, nel caso di istanza di differimento della pena, applicare in sua vece la misura della detenzione domiciliare. Molte tesi esposte non appaiono condivisibili, tenuto conto che sembrano trascurare la necessità , anche nella ricorrenza delle fattispecie sussunte dagli articoli 146-147 c.p, della ponderazione di altri interessi pubblici e la possibilità, positivamente ammessa, di un’applicazione sussidiaria della detenzione domiciliare nella particolare ipotesi prevista dall’articolo 47 ter, comma 1 ter, o.p.

La soluzione migliore, disattesa ogni ipotesi di rigidità applicativa, pare quella di privilegiare nel caso concreto, la concessione di quella misura che sia idonea ad assicurare l’adeguato contemperamento di tutti i valori coinvolti, affidando al giudice la

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ponderazione delle esigenze preventive con la tutela della maternità e della cura della prole, con preferibile applicazione della detenzione domiciliare nei casi in cui le prime appaiano ineludibili alla luce della pericolosità sociale dell’interessata.105 Anche nell’ambito della discrezionalità che il giudice esercita a fronte di un’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione, esiste dunque una zona franca nella quale il rinvio si impone, a prescindere dal fatto che nel caso concreto possa esserci il pericolo di recidiva e conseguentemente siano prospettabili esigenze di tutela della collettività.

Uno sguardo ai molti atti internazionali in materia, alcuni dei quali odierni, conferma l’unanime indirizzo a prevedere il ricorso alla detenzione per le donne madri solo come estremo rimedio e quando si siano rese responsabili di reati particolarmente gravi e a far prevalere, a tutela dell’interesse preminente del bambino, la cui fascia protetta, va sempre più allargandosi con riferimento all’età, pene alternative al carcere. In tal senso si è orientato nel passato e sembra orientarsi per il futuro il nostro legislatore.

Ne’ la condizione della madre, pur ritenuta soggetto particolarmente pericoloso, né le esigenze di tutela della collettività possono far sì che sia messo in discussione il diritto

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alla salute facente capo al bambino, fino al punto di comprimerlo attraverso l’esperienza carceraria. Sarebbe davvero irragionevole che i diritti del bambino incolpevole venissero compressi, perché lo stesso non può essere privato, in tenerissima età, delle attenzioni della madre. Purtroppo ancora una volta, anche in questo caso emergono tutti i limiti che nel nostro codice penale si riscontrano, in tema di trattamento sanzionatorio che continua ad essere incentrato, nella sostanza, sul monopolio della pena detentiva. Allo stato, perciò, non sembra privo di razionalità e ragionevolezza che la disposizione di cui all’articolo 146 comma 1 numero 1 c.p continui a permanere nel nostro ordinamento giuridico quale norma di chiusura di un sistema non ancora sufficientemente in grado di assicurare in concreto al bambino, allorché lo stesso fosse costretto a subire l’esperienza detentiva collegata a quella della madre, idonee garanzie per il suo sviluppo psico-fisico, interesse questo che rimane su ogni altro preminente.106

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76 6. I permessi premio

I permessi premio sono regolati dall’articolo 30 ter della legge 354/1975. Tali permessi sono premi di durata non superiore a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata totale dei permessi non può superare quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.107 Tale articolo viene introdotto dalla legge Gozzini. Si possono individuare due tipi di permesso: quelli che rispondono ad una funzione di umanizzazione della pena e quelli che, oltre a tale funzione, sono strumenti al contempo premiali e di trattamento individualizzato del condannato, in una prospettiva chiaramente special-preventiva. I permessi premio possono essere concessi soltanto ai condannati, cioè a coloro che sono detenuti in espiazione di pena conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato. Sono inoltre esclusi dal beneficio dei permessi premio gli affidati al servizio sociale e i condannati in detenzione domiciliare. I semiliberi, per una parte della dottrina, possono beneficiare dei permessi premio. Per quanto riguarda, invece, gli

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internati vi è consenso generale della dottrina sull’esclusione della disciplina in questione.108

Dunque, anche chi non ha avuto accesso alle misure alternative, con i permessi disposti dal magistrato di sorveglianza, può uscire dal carcere per un massimo di quarantacinque giorni l’anno. Sono tappe di un percorso che ogni condannato deve compiere per riappropriarsi gradualmente della propria libertà. Una sorta di messa alla prova, per mettere prima un piede, poi entrambi fuori dal cancello di ferro, e uscire pian piano dalle porte del carcere. 109

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UNIFI., Capitolo 3 ’Dalla riforma del 75 fino ad oggi’- L'altro diritto ,Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, cit

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CAPITOLO QUARTO

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