2. LA DISCRImINAzIoNE: CAtEgoRIE E tUtELE
2.2. Discriminazione diretta
2.2.3. Il motivo oggetto del divieto di discriminazione
Sulla necessità di individuare un «termine di confronto» idoneo, una chiara
particolarità, almeno nell’ambito del diritto dell’Unione in materia di lavoro,
ricorre nel caso in cui la vittima della discriminazione sia una donna in gravidanza.
È giurisprudenza costante della Cg, a partire dalla sentenza caposcuola pronunciata
nella causa Dekker, che qualora il pregiudizio arrecato a una persona sia dovuto al
fatto che questa sia in stato di gravidanza, tale persona sarà considerata vittima di una
discriminazione diretta basata sul sesso, senza necessità di un termine di confronto
23.
2.2.3. Il motivo oggetto del divieto di
discriminazione
Il capitolo 4 esamina l’insieme dei motivi che formano oggetto del divieto di
discriminazione ai sensi della normativa europea della non discriminazione, vale
a dire: sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine etnica, origine
nazionale e religione o convinzioni personali. In detto capitolo si esamina la
necessità di un nesso di causalità fra il trattamento meno favorevole e il motivo
oggetto del divieto di discriminazione. Per stabilire se questo requisito sia
soddisfatto, è sufficiente porsi una semplice domanda: la persona avrebbe ricevuto
un trattamento meno favorevole se fosse stata di un altro sesso, di un’altra razza,
di un’altra età, o in una condizione diversa rispetto a uno degli altri motivi oggetto
del divieto di discriminazione? Se la risposta è affermativa, il trattamento meno
favorevole è chiaramente determinato dal motivo in questione.
23 Cg, sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88, Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong
Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, Racc. 1990, pag. I-3941. Cfr. nello stesso senso Cg, sentenza 14 luglio
La norma o la prassi seguita non deve necessariamente riguardare in modo esplicito
il motivo oggetto del divieto di discriminazione, essendo sufficiente che si riferisca
a un altro fattore indissociabile da quest’ultimo. In altri termini, quando si considera
se sia stata commessa una discriminazione diretta, si valuta se il trattamento meno
favorevole sia dovuto a un motivo che non è separabile dal particolare fattore
oggetto di doglianza.
Esempio: nella causa James c. Eastleigh Borough Council, il signor James
do-veva pagare il biglietto per accedere a una piscina di Eastleigh, mentre sua
moglie, la signora James, poteva entrare gratuitamente
24. Avevano entrambi 61
anni. Il diritto all’ingresso gratuito era riconosciuto soltanto alla signora James
perché era in pensione, mentre il signor James non lo era ancora, in quanto nel
Regno Unito l’età pensionabile maschile è 65 anni e quella femminile 60 anni.
Sebbene la regola dell’ingresso gratuito in piscina fosse basata sulla condizione
di essere o non essere in pensione, l’età pensionabile era legata al sesso. La
camera dei Lord del Regno Unito ha concluso che se il signor James fosse stato
del sesso opposto avrebbe ricevuto lo stesso trattamento riservato alla moglie.
Ha inoltre stabilito che l’intenzione e il motivo alla base del trattamento non
erano rilevanti, poiché l’oggetto in esame era soltanto il trattamento.
Esempio: nella causa Maruko, una coppia di due uomini aveva contratto
un’unione solidale
25. In seguito al decesso del partner, il ricorrente chiedeva il
beneficio di una pensione di vedovanza presso l’ente che gestiva il regime
pre-videnziale di categoria del partner deceduto. L’ente aveva respinto la domanda
del ricorrente in quanto le prestazioni ai superstiti erano corrisposte soltanto
ai coniugi, e lui non era stato sposato con il deceduto. La Cg ha
riconosciu-to che il rifiuriconosciu-to di corrispondere la prestazione equivaleva a un trattamenriconosciu-to
meno favorevole rispetto al termine di confronto rappresentato dal «coniuge».
Ha constatato che la costituzione di un’unione solidale in germania creava per
i partner molti diritti e responsabilità identici a quelli dei coniugi, in particolare
per quanto riguarda i regimi pensionistici pubblici. È stata dunque pronta a
ri-conoscere che, per quanto riguarda la prestazione suddetta, i partner di unioni
solidali si trovavano in una posizione analoga a quella dei coniugi. La Cg ha
altresì affermato che tale trattamento equivarrebbe a una discriminazione
fon-24 Sentenza 14 giugno 1990, James c. Eastleigh Borough Council [1990] Camera dei Lord del Regno Unito,
Sesta sezione.
25 Cg, sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06, Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen,
Racc. 2008, pag. I-1757.
data sull’orientamento sessuale. Il fatto che i partner non potessero sposarsi
era quindi inseparabile dal loro orientamento sessuale.
Esempio: nella causa Aziz c. Cipro, il ricorrente denunciava di essere stato
priva-to del diritpriva-to di vopriva-to a causa della sua origine etnica turco-cipriota
26. All’epoca
il diritto cipriota permetteva ai turchi-ciprioti e ai greci-ciprioti di votare alle
elezioni politiche soltanto per i candidati appartenenti alla rispettiva comunità
etnica. tuttavia, in seguito all’occupazione turca di Cipro Nord, la grande
mag-gioranza della comunità turca aveva lasciato il territorio e la partecipazione dei
turchi-ciprioti al parlamento era stata sospesa. Di conseguenza, non esisteva
più una lista di candidati per i quali il ricorrente potesse votare. Il governo
so-steneva che l’impossibilità di votare era dovuta all’assenza di candidati
dispo-nibili, ma la Cedu ha espresso il parere che lo stretto legame esistente tra i
regolamenti elettorali e l’appartenenza alla comunità turco-cipriota, assieme
al mancato adeguamento dei regolamenti elettorali alla nuova situazione da
parte del governo, faceva sì che tale rifiuto equivalesse a una discriminazione
diretta basata sull’origine etnica.
I giudici hanno fornito un’interpretazione estensiva del motivo che forma oggetto
del divieto di discriminazione. Quest’ultimo può comprendere la «discriminazione
per associazione», nel qual caso la vittima della discriminazione non è la persona
che possiede la caratteristica protetta. È altresì possibile che il motivo in questione
sia interpretato in senso astratto. gli operatori del diritto devono pertanto
condur-re un’analisi approfondita della ratio alla base del trattamento meno favocondur-revole e
ricercare conferme del fatto che il motivo oggetto del divieto sia la causa, diretta o
indiretta, di tale trattamento.
Esempio: nel caso Coleman, una madre sosteneva di aver subito un trattamento
sfavorevole sul lavoro, dovuto al fatto che suo figlio fosse disabile
27. A causa di
questa disabilità, talvolta era arrivata in ritardo in ufficio e aveva chiesto
per-messi in funzione delle esigenze del figlio. Le richieste erano state respinte, la
ricorrente era stata minacciata di licenziamento ed erano stati fatti commenti
in-sultanti sulle condizioni del figlio. La Cg ha ammesso come termine di confronto
i colleghi in mansioni analoghe con figli, constatando che era stata loro concessa
26 Cedu, sentenza 22 giugno 2004, Aziz c. Cipro (n. 69949/01).
27 Cg, sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman c. Attridge Law e Steve Law, Racc. 2008,
pag. I-5603.
la flessibilità richiesta. Ha inoltre riconosciuto che tale trattamento configurava
un’ipotesi di discriminazione e molestie dovute alla disabilità del figlio.
Esempio: nella causa Weller c. Ungheria una donna romena era sposata con un
ungherese e dall’unione erano nati quattro figli
28. La donna non era stata
am-messa a beneficiare delle prestazioni per maternità dopo il parto, non essendo
cittadina ungherese. Il marito aveva cercato di ottenere tali prestazioni, ma la
sua richiesta era stata respinta dal governo secondo il quale le prestazioni
po-tevano essere corrisposte soltanto alle madri. La Cedu ha constatato che l’uomo
aveva subito una discriminazione fondata sulla paternità (anziché sul sesso),
in quanto i genitori adottivi o i tutori di sesso maschile erano ammessi a
be-neficiare di tali prestazioni, mentre i padri biologici non lo erano. Anche i figli
avevano presentato ricorso per discriminazione dovuta al rifiuto di concedere le
prestazioni al padre, che è stato accolto dalla Cedu. I figli avevano dunque
su-bito una discriminazione fondata sulla condizione del loro genitore quale padre
biologico.
Esempio: nella causa P. c. S. e Cornwall County Council la ricorrente si era
sot-toposta a un ciclo di trattamenti per la rettificazione del sesso da maschile a
femminile ed era stata licenziata dal datore di lavoro. La Cg ha constatato che
il licenziamento costituiva un trattamento sfavorevole
29. Per quanto riguarda il
termine di confronto, la Cg ha statuito che «una persona, se licenziata per aver
intenzione di sottoporsi o per essersi sottoposta a un intervento di
rettifica-zione del sesso, subisce un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del
sesso cui apparteneva prima di detta operazione». Quanto ai fattori di
discri-minazione, sebbene non fosse stato possibile dimostrare che la differenza di
trattamento derivasse dall’appartenenza all’uno piuttosto che all’altro sesso, è
stato possibile dimostrare la correlazione al sesso dell’interessata quale causa
di discriminazione.
Nel documento
Manuale di
diritto europeo della non discriminazione
(pagine 30-33)