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Il motivo oggetto del divieto di discriminazione

2. LA DISCRImINAzIoNE: CAtEgoRIE E tUtELE

2.2. Discriminazione diretta

2.2.3. Il motivo oggetto del divieto di discriminazione

Sulla necessità di individuare un «termine di confronto» idoneo, una chiara

particolarità, almeno nell’ambito del diritto dell’Unione in materia di lavoro,

ricorre nel caso in cui la vittima della discriminazione sia una donna in gravidanza.

È giurisprudenza costante della Cg, a partire dalla sentenza caposcuola pronunciata

nella causa Dekker, che qualora il pregiudizio arrecato a una persona sia dovuto al

fatto che questa sia in stato di gravidanza, tale persona sarà considerata vittima di una

discriminazione diretta basata sul sesso, senza necessità di un termine di confronto

23

.

2.2.3. Il motivo oggetto del divieto di

discriminazione

Il capitolo 4 esamina l’insieme dei motivi che formano oggetto del divieto di

discriminazione ai sensi della normativa europea della non discriminazione, vale

a dire: sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine etnica, origine

nazionale e religione o convinzioni personali. In detto capitolo si esamina la

necessità di un nesso di causalità fra il trattamento meno favorevole e il motivo

oggetto del divieto di discriminazione. Per stabilire se questo requisito sia

soddisfatto, è sufficiente porsi una semplice domanda: la persona avrebbe ricevuto

un trattamento meno favorevole se fosse stata di un altro sesso, di un’altra razza,

di un’altra età, o in una condizione diversa rispetto a uno degli altri motivi oggetto

del divieto di discriminazione? Se la risposta è affermativa, il trattamento meno

favorevole è chiaramente determinato dal motivo in questione.

23 Cg, sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88, Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong

Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, Racc. 1990, pag. I-3941. Cfr. nello stesso senso Cg, sentenza 14 luglio

La norma o la prassi seguita non deve necessariamente riguardare in modo esplicito

il motivo oggetto del divieto di discriminazione, essendo sufficiente che si riferisca

a un altro fattore indissociabile da quest’ultimo. In altri termini, quando si considera

se sia stata commessa una discriminazione diretta, si valuta se il trattamento meno

favorevole sia dovuto a un motivo che non è separabile dal particolare fattore

oggetto di doglianza.

Esempio: nella causa James c. Eastleigh Borough Council, il signor James

do-veva pagare il biglietto per accedere a una piscina di Eastleigh, mentre sua

moglie, la signora James, poteva entrare gratuitamente

24

. Avevano entrambi 61

anni. Il diritto all’ingresso gratuito era riconosciuto soltanto alla signora James

perché era in pensione, mentre il signor James non lo era ancora, in quanto nel

Regno Unito l’età pensionabile maschile è 65 anni e quella femminile 60 anni.

Sebbene la regola dell’ingresso gratuito in piscina fosse basata sulla condizione

di essere o non essere in pensione, l’età pensionabile era legata al sesso. La

camera dei Lord del Regno Unito ha concluso che se il signor James fosse stato

del sesso opposto avrebbe ricevuto lo stesso trattamento riservato alla moglie.

Ha inoltre stabilito che l’intenzione e il motivo alla base del trattamento non

erano rilevanti, poiché l’oggetto in esame era soltanto il trattamento.

Esempio: nella causa Maruko, una coppia di due uomini aveva contratto

un’unione solidale

25

. In seguito al decesso del partner, il ricorrente chiedeva il

beneficio di una pensione di vedovanza presso l’ente che gestiva il regime

pre-videnziale di categoria del partner deceduto. L’ente aveva respinto la domanda

del ricorrente in quanto le prestazioni ai superstiti erano corrisposte soltanto

ai coniugi, e lui non era stato sposato con il deceduto. La Cg ha

riconosciu-to che il rifiuriconosciu-to di corrispondere la prestazione equivaleva a un trattamenriconosciu-to

meno favorevole rispetto al termine di confronto rappresentato dal «coniuge».

Ha constatato che la costituzione di un’unione solidale in germania creava per

i partner molti diritti e responsabilità identici a quelli dei coniugi, in particolare

per quanto riguarda i regimi pensionistici pubblici. È stata dunque pronta a

ri-conoscere che, per quanto riguarda la prestazione suddetta, i partner di unioni

solidali si trovavano in una posizione analoga a quella dei coniugi. La Cg ha

altresì affermato che tale trattamento equivarrebbe a una discriminazione

fon-24 Sentenza 14 giugno 1990, James c. Eastleigh Borough Council [1990] Camera dei Lord del Regno Unito,

Sesta sezione.

25 Cg, sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06, Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen,

Racc. 2008, pag. I-1757.

data sull’orientamento sessuale. Il fatto che i partner non potessero sposarsi

era quindi inseparabile dal loro orientamento sessuale.

Esempio: nella causa Aziz c. Cipro, il ricorrente denunciava di essere stato

priva-to del diritpriva-to di vopriva-to a causa della sua origine etnica turco-cipriota

26

. All’epoca

il diritto cipriota permetteva ai turchi-ciprioti e ai greci-ciprioti di votare alle

elezioni politiche soltanto per i candidati appartenenti alla rispettiva comunità

etnica. tuttavia, in seguito all’occupazione turca di Cipro Nord, la grande

mag-gioranza della comunità turca aveva lasciato il territorio e la partecipazione dei

turchi-ciprioti al parlamento era stata sospesa. Di conseguenza, non esisteva

più una lista di candidati per i quali il ricorrente potesse votare. Il governo

so-steneva che l’impossibilità di votare era dovuta all’assenza di candidati

dispo-nibili, ma la Cedu ha espresso il parere che lo stretto legame esistente tra i

regolamenti elettorali e l’appartenenza alla comunità turco-cipriota, assieme

al mancato adeguamento dei regolamenti elettorali alla nuova situazione da

parte del governo, faceva sì che tale rifiuto equivalesse a una discriminazione

diretta basata sull’origine etnica.

I giudici hanno fornito un’interpretazione estensiva del motivo che forma oggetto

del divieto di discriminazione. Quest’ultimo può comprendere la «discriminazione

per associazione», nel qual caso la vittima della discriminazione non è la persona

che possiede la caratteristica protetta. È altresì possibile che il motivo in questione

sia interpretato in senso astratto. gli operatori del diritto devono pertanto

condur-re un’analisi approfondita della ratio alla base del trattamento meno favocondur-revole e

ricercare conferme del fatto che il motivo oggetto del divieto sia la causa, diretta o

indiretta, di tale trattamento.

Esempio: nel caso Coleman, una madre sosteneva di aver subito un trattamento

sfavorevole sul lavoro, dovuto al fatto che suo figlio fosse disabile

27

. A causa di

questa disabilità, talvolta era arrivata in ritardo in ufficio e aveva chiesto

per-messi in funzione delle esigenze del figlio. Le richieste erano state respinte, la

ricorrente era stata minacciata di licenziamento ed erano stati fatti commenti

in-sultanti sulle condizioni del figlio. La Cg ha ammesso come termine di confronto

i colleghi in mansioni analoghe con figli, constatando che era stata loro concessa

26 Cedu, sentenza 22 giugno 2004, Aziz c. Cipro (n. 69949/01).

27 Cg, sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman c. Attridge Law e Steve Law, Racc. 2008,

pag. I-5603.

la flessibilità richiesta. Ha inoltre riconosciuto che tale trattamento configurava

un’ipotesi di discriminazione e molestie dovute alla disabilità del figlio.

Esempio: nella causa Weller c. Ungheria una donna romena era sposata con un

ungherese e dall’unione erano nati quattro figli

28

. La donna non era stata

am-messa a beneficiare delle prestazioni per maternità dopo il parto, non essendo

cittadina ungherese. Il marito aveva cercato di ottenere tali prestazioni, ma la

sua richiesta era stata respinta dal governo secondo il quale le prestazioni

po-tevano essere corrisposte soltanto alle madri. La Cedu ha constatato che l’uomo

aveva subito una discriminazione fondata sulla paternità (anziché sul sesso),

in quanto i genitori adottivi o i tutori di sesso maschile erano ammessi a

be-neficiare di tali prestazioni, mentre i padri biologici non lo erano. Anche i figli

avevano presentato ricorso per discriminazione dovuta al rifiuto di concedere le

prestazioni al padre, che è stato accolto dalla Cedu. I figli avevano dunque

su-bito una discriminazione fondata sulla condizione del loro genitore quale padre

biologico.

Esempio: nella causa P. c. S. e Cornwall County Council la ricorrente si era

sot-toposta a un ciclo di trattamenti per la rettificazione del sesso da maschile a

femminile ed era stata licenziata dal datore di lavoro. La Cg ha constatato che

il licenziamento costituiva un trattamento sfavorevole

29

. Per quanto riguarda il

termine di confronto, la Cg ha statuito che «una persona, se licenziata per aver

intenzione di sottoporsi o per essersi sottoposta a un intervento di

rettifica-zione del sesso, subisce un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del

sesso cui apparteneva prima di detta operazione». Quanto ai fattori di

discri-minazione, sebbene non fosse stato possibile dimostrare che la differenza di

trattamento derivasse dall’appartenenza all’uno piuttosto che all’altro sesso, è

stato possibile dimostrare la correlazione al sesso dell’interessata quale causa

di discriminazione.

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