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3.1) Il nuovo schema di reddito minimo italiano

All’inizio dell’anno in corso, la politica italiana ha risposto alle richieste di aiuto delle classi meno abbienti tramite l’approvazione della legge n.33 del 15 marzo 2017 che presenta il seguente titolo “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e in vigore dal giorno successivo.

Tramite tale legge il Parlamento italiano voleva cercare di ridurre, se non eliminare, gli impedimenti sociali ed economici ad una piena libertà di ogni individuo e alla parità tra i cittadini. La norma richiedeva l’introduzione di una misura volta a favorire l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, attraverso un ampliamento e una riorganizzazione delle politiche sociali esistenti al fine di renderle maggiormente eque, omogenee, idonee e rispondenti ai nuovi bisogni della popolazione. Si vuole perseguire il pieno sviluppo della persona umana.

Il fondamento su cui si basa la legge in oggetto è l’art.3 della Costituzione Italiana75 e i principi cardine della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

Il Parlamento delegava il Governo a predisporre ed adottare, entro il termine di sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per stabilire le condizioni della misura. Lo schema di reddito minimo scelto fu quello di un Reddito di Inclusione. Per attuare tale misura il Governo, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà preventivamente sentire e raccogliere i pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quello per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e quello della Salute per quanto concerne le rispettive materie di competenza.

Il concetto di povertà, per la legge in questione, è definibile come l’impossibilità di possedere risorse, in un complesso di beni e servizi essenziali, atte a conseguire un livello di esistenza almeno

75 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 3 Costituzione Italiana.

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dignitosa e per permettere l’inclusione sociale. Per fare questo il Parlamento riteneva indispensabile riordinare preventivamente le prestazioni e gli strumenti assistenziali già esistenti in materia, tranne quelli relativi alle fasce più vecchie della popolazione che non sono in età lavorativa, quelli a favore e a sostegno della genitorialità e quelli riservati ai soggetti inabili/invalidi. Anche la Carta Acquisti (o NSC o SIA) ricordata nel corso dell’elaborato cesserà la propria esistenza, dal momento in cui il reddito minimo sarà in grado di coprire adeguatamente tutte le fasce di popolazione coinvolte. La SIA infatti è stata prevista come una misura-ponte necessaria e preventiva del futuro Reddito di Inclusione, previsto in attuazione a breve.

Eventuali risparmi conseguiti da tale riordino dovranno obbligatoriamente essere destinati al previsto Fondo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale.

La misura richiesta dalla legge di marzo prevedeva un trasferimento di un importo tale da permettere il raggiungimento della soglia ritenuta necessaria per una vita dignitosa ed inclusiva in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale importo deve essere universale e subordinato alla prova di specifici criteri patrimoniali secondo l’ISEE che valuta il reddito disponibile rapportandolo anche a quanto viene previsto venga consumato per la consistenza del nucleo familiare. Il richiedente dovrà inoltre aderire ad un programma personalizzato “di inclusione sociale e lavorativa” che dovrà essere predisposto dalle Regioni in cooperazione con le rispettive amministrazioni locali competenti (Comuni, Centri per l’impiego, ecc.) e con i singoli beneficiari in un’ottica di formazione, tutela della salute, istruzione e politiche abitative. Il beneficio potrà essere previsto anche tramite la fornitura di servizi alla persona.

Per fruire della misura sarà richiesta la residenza legale protratta, anche in base a quanto prescritto dall’Ordinamento Europeo. Il Governo dovrà, tramite decreti attuativi, selezionare i beneficiari e definire l’ammontare erogabile ai richiedenti. Ovviamente sarà necessario sottostare alla disponibilità effettiva delle risorse dello Stato presenti nell’apposito Fondo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale che, istituito nel 2015 (art. 1 L.28/12/2015 n. 208), prevede 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a partire dal 2017.

Secondo la norma, la misura dovrà essere introdotta gradualmente sul territorio, favorendo in un primo momento le persone più bisognose: le famiglie con figli minori e/o disabili gravi a carico, le donne incinte e gli individui disoccupati di oltre 55 anni (come ricordava Boeri nella sua proposta di reddito minimo).

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La norma identifica l’INPS come l’organismo preposto alla verifica e al controllo dei requisiti di accesso per i richiedenti. Se lo stato di necessità perdurerà nel tempo, sarà allora possibile rinnovare la misura ed eventualmente completare e riadattare il programma personalizzato di reinserimento. Il Governo dovrà istituire un organismo preposto a coordinare centralmente il sistema assistenziale di servizi ed interventi sociali collegato alla misura in oggetto che avrà sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà presieduto dal relativo Ministro. Dovranno partecipare a tale organismo tutte le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e l’INPS. Tramite tale modalità sarà quindi possibile una migliore omogeneità della misura su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra diverse zone d’Italia. L’organismo dovrà dialogare e collaborare periodicamente con le parti sociali, i Sindacati, i centri per l’impiego e similari, per poter ricevere una valutazione preventiva della misura e creare ulteriori proposte valide. L’organismo infine dovrà pubblicare sul proprio sito web istituzionale, almeno annualmente, le risultanze conseguite dall’introduzione della misura assistenziale.

Il Reddito di Inclusione appare quindi a tutti gli effetti una misura di reddito minimo, infatti, presenta i caratteri di selettività, rivolgendosi ai meno abbienti sulla base della soglia di povertà, e un trasferimento condizionato alla disponibilità a lavorare.

Il 9 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri, su indicazione di Giuliano Poletti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in merito alla legge del 15 marzo del medesimo anno.

Il decreto prevede l’attivazione di un Reddito di Inclusione, in acronimo ReI, dal primo gennaio del 2018, in linea con quanto indicato dalla legge descritta poc’anzi. Tale strumento riunirà in una misura univoca nazionale i provvedimenti esistenti nella lotta contro povertà ed esclusione sociale. Il ReI sarà fornito ad identificati soggetti sulla base di determinati vincoli di reddito e di partecipazione ai progetti personalizzati per l’inclusione e il lavoro.

I vincoli reddituali e patrimoniali sono previsti pari a un valore dell’ISEE inferiore a 6.000€ e un valore del patrimonio immobiliare minore di 20.000€ escludendo la casa di abitazione.

Per motivi di bilancio nazionale avranno priorità ad accedere al beneficio le famiglie con figli minori o in stato di disabilità, donne in gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

I membri della famiglia potranno svolgere un’occupazione lavorativa, che quindi probabilmente non garantisce un adeguato sostentamento, ma nessun componente può essere oggetto di NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) o di diversi ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria.

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Da quanto indicato dal decreto sembra che il ReI prevederà, nel contempo, un trasferimento economico mensile di quasi 190€ a persona (massimo 490€ circa per nuclei di cinque o più persone) e una serie di servizi dedicati al singolo secondo precisi bisogni individuali e sue caratteristiche personali (curriculum lavorativo, percorso istruzione e formativo, condizioni abitative, ecc.). Queste serviranno a predisporre il progetto personalizzato per oltrepassare la condizione di povertà. La nuova misura avrà un vincolo temporale. Il beneficio infatti potrà essere accordato per massimo 18 mesi. Sarà possibile richiedere poi un rinnovo dopo 6 mesi dalla data dell’ultimo trasferimento ma, se rinnovato, il beneficio sarà per massimo ulteriori 12 mesi.

È prevista l’introduzione di una dichiarazione ISEE precompilata utile per accedere alle prestazioni sociali agevolate e per semplificare l’intero sistema.

Verrà istituito un organismo per il coordinamento e il controllo con il nome di “Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale”, con a capo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.76

Nella parte successiva dell’elaborato è stata predisposta una simulazione che si fonda sul ReI, in modo da avere una rappresentazione della misura che il Governo italiano intende perseguire.