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IL RIMBORSO SPESE NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

erano deducibili per il professionista ma non per il committente;

dovevano essere riaddebitate in fattura, dal professionista, al committente.

Ad esempio, se un Consulente del Lavoro si fosse recato in quel di Roma per conto di un cliente a definire una trattativa sin-dacale, prima del 2015, le relative spese per vitto e alloggio sarebbero state alter-nativamente:

sostenute in proprio e riaddebitate al cliente;

assunte direttamente dal committente.

Sia nel primo che nel secondo caso le somme avrebbero rappresentato un com-penso per il professionista che aveva fruito i servizi di vitto e alloggio.

Nel primo caso il professionista avrebbe potuto dedurre la spesa entro il limite del 75% di quanto pagato e per un importo complessivo non superiore al 2% dell’am-montare dei compensi percepiti nell’anno in cui si era verificato l’evento, mentre l’in-tero importo addebitato al cliente sarebbe stato tassato.

Nel secondo caso, il professionista avreb-be potuto dedurre integralmente il costo ma il committente avrebbe dovuto:

ricevere la fattura, sulla quale l’alberga-tore o il ristoral’alberga-tore avrebbero dovuto in-serire i dati del professionista che aveva usufruito del servizio;

comunicare al professionista l’ammonta-re delle spese sostenute nonché inviargli una copia della documentazione fiscale.

Il Consulente del Lavoro avrebbe dovuto:

emettere la parcella comprensiva dei suoi onorari e delle spese pagate dal

pagato e per un importo complessivo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno in cui si era verificato l’evento.

Si rammenta che le spese di rappresen-tanza sono deducibili limitatamente all’1%

dei ricavi annuali del professionista.

La deduzione delle spese è comunque condizionata alla dimostrazione, median-te una puntuale documentazione fiscale dell’inerenza della spesa tra la prestazio-ne resa dal professionista e l’attività svolta dal committente.

Lo stesso trattamento è applicabile anche ai lavoratori autonomi occasionali.

Anche in questo caso, le spese pagate di-rettamente dal committente non sareb-bero considerate compenso in natura di lavoro autonomo occasionale, sarebbero indeducibili per il prestatore e deducibili per il committente che le ha sostenute.

RICAPITOLANDO …

A partire dal 1° gennaio 2015 le presta-zioni alberghiere e di somministrazione committente;

addebitare in parcella l’IVA ed assogget-tare a ritenuta d’acconto anche l’importo delle spese sostenute dal committente;

ridurre il saldo dovuto dal committente del valore da lui pagato per le spese di vitto e alloggio;

dedurre dalla propria contabilità l’inte-ro importo delle spese alberghiere e di ristorazione.

Infine, il committente, ricevuta la parcella, avrebbe imputato a costo sia gli onorari che le spese di vitto e alloggio addebita-tegli dal professionista.

SPESE SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA

Nessuna modifica è stata invece apporta-ta dal D.L. n. 175/2014 nel caso in cui le spese di vitto, alloggio e trasporto siano pagate dal professionista che proseguirà a fatturare al committente, insieme agli onorari, anche le spese da lui sostenute.

In questo caso, limitatamente alla norma-tiva IVA, si dovrà distinguere tra le spese inerenti la prestazione professionale e le spese anticipate in nome e per conto del committente.

Le spese di vitto e alloggio, unitamente a quelle sostenute in occasione delle pre-stazioni professionali, devono essere:

fatturate al committente;

assoggettate ad IVA, ritenuta d’acconto nonché a rivalsa contributiva, se prevista;

fanno parte dei componenti positivi di reddito e, se puntualmente documenta-te, sono dedotte dal reddito di lavoro au-tonomo entro il limite del 75% di quanto

di alimenti e bevande, trovano due diversi trattamenti fiscali:

A se pagate direttamente dal committente:

• sono integralmente deducibili dal red-dito del committente;

• non devono più essere considerate come compensi in natura per il pro-fessionista o l’artista e i relativi valori non parteciperanno più alla forma-zione del reddito di lavoro autonomo del professionista o artista per il quale sono state pagate.

B se pagate dal professionista ed addebi-tate al cliente:

• sono soggette alle imposte sul reddito, IVA, CPA e RA se relative alla prestazio-ne professionale in quanto costi soste-nuti dal professionista per l’esecuzione dell’incarico;

• non imponibili IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 3 del DPR 633/72 nonché escluse dal reddito di lavoro autonomo qualora si tratti di spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente.

Ad esempio, rientrano nell’esclusione dal-la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 e non rientrano nei ricavi da assoggettare ad imposte sul reddito, il rimborso al pro-fessionista dei diritti di segreteria relativi al rilascio di un certificato camerale o di un qualsiasi costo documentato da una fattura già intestata al committente.

A maggior chiarimento, si evidenzia che quest’ultima tipologia di costi non sono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, in quanto rela-tivi a costi anticipati dal professionista in sostituzione del committente.

ALTRE SPESE PAGATE DAL COMMIT-TENTE, SPESE VIAGGIO

Per quanto riguarda le spese sostenute di-rettamente dal committente come quelle di trasporto, si segnala il netto contrasto tra la posizione assunta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’interpre-tazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

La Fondazione ritiene non accettabile e contrario ai principi che hanno ispirato il legislatore delegato il mancato inseri-mento, tra le spese prepagate dal com-mittente, di quelle relative al trasporto del professionista incaricato.

Mantenere vivo il principio che riconduce le spese di viaggio, direttamente pagate dal committente, alla nozione di compen-so in natura renderebbe, sempre secon-do la Fondazione, del tutto irrazionale e censurabile sotto il profilo costituzionale il decreto anche perché renderebbe inutili gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla legge delega.

Luigino Zanella CdL in Torino

dell'ordinanza della Sezione VI della Corte di Cassazione Civile n. 6793 del 2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva a tali rimborsi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il trattamento fiscale del "rimborso spese di accesso" previsto dall'articolo 35 del D.P.R. n. 500/1996 (ora articolo 35 del D.P.R. n. 271/2000), è stato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 107 dell'11 luglio 2000, laddove è stato precisato che tali emolumenti "[...] vengono corrisposti in funzione degli spostamenti del lavoratore dal comune di residenza al luogo di lavoro.

Tale fattispecie non rientra nella previsione del richiamato art. 48 (ora art. 51), comma 5, che, come sopra chiarito, prevede delle soglie di non tassabilità per le indennità di trasferta corrisposte al dipendente per svolgere incarichi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Conseguentemente se dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro non è rilevabile che il medico specialista effettui l'accesso in un comune diverso da quello nel quale è situata la propria sede di lavoro, tali erogazioni sono interamente soggette a tassazione ai sensi del comma 1 dell'art.

48 (ora art. 51)".

Considerato che la normativa esaminata con il citato documento di prassi coincide con quella attualmente in vigore, la scrivente ritiene di dover confermare l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria in merito e, conseguentemente, considerare imponibili i rimborsi spese in esame, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del TUIR.

In relazione all'ordinanza n. 6793 del 2 aprile 2015 della Corte di Cassazione, si rileva Pagina 2 di 5

901-5/2015

# ANCORA UNA SPESA FUORI DAL COMUNE

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