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Il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.)

Nel documento L'ordinanza del Tribunale di Locri (pagine 31-34)

Presso il comune di Riace l’accoglienza di cittadini extracomunitari era gestita non solo tramite il sistema S.P.R.A.R., ma anche mediante la predisposizione delle strutture previste dall’art. 11 d.lgs. nr. 142 del 2015 (i c.d. Centri di Accoglienza Straordinaria, nel prosieguo C.A.S.). La norma stabilisce che nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza (art. 9 d.lgs. cit.) o delle strutture S.P.R.A.R., a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza possa essere disposta dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero

dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite (ciò previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza). Tali strutture – che debbono soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 10, co. 1°

d.lgs. cit. – sono individuate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio sono situate, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici o, in casi di estrema urgenza, ricorrendo ad affidamento diretto.

Anche nel caso dei C.A.S. la permanenza dell’ospite non è a tempo indeterminato, bensì limitata al periodo strettamente necessario al suo trasferimento in un centro governativo o al suo inserimento in uno S.P.R.A.R..

La misura è destinata, come nel caso dello S.P.R.A.R., a fornire assistenza temporanea a cittadini stranieri o ad apolidi che abbiano richiesto protezione internazionale.

3.1. Per quanto attiene al finanziamento di tali strutture, ed alla rendicontazione delle spese sostenute per il loro mantenimento, non sono previste le articolate procedure che debbono invece essere adottate in relazione agli S.P.R.A.R., dovendosi gli aventi diritto al rimborso piuttosto attenere alle disposizioni di volta in volta stabilite nelle convenzioni stipulate con le Prefetture: nel caso che qui interessa, ad esempio, l’art. 11 della “Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”, stipulata il 1° aprile 2014 tra il Sindaco di Riace Domenico Lucano ed il Vice Prefetto Vicario xxxxx yyyyy, stabiliva che a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate nell’ambito del progetto C.A.S. sarebbe stato liquidato per ogni cittadino effettivamente presente nella struttura l’importo di 30 euro al giorno (oltre i.v.a. se dovuta), e che il Comune di Riace avrebbe dovuto comunicare giornalmente servizi resi e persone che ne usufruivano; il pagamento delle somme dovute sarebbe stato corrisposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, «[...] previa acquisizione di provvedimento di liquidazione e della documentazione amministrativo - contabile giustificativa, muniti delle prescritte attestazioni di rito [...]», solo una volta che la prima avesse ricevuto l’accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Interno. Così, sul punto, rispettivamente xxxxx yyyyy, funzionario amministrativo contabile presso la Prefettura di Reggio Calabria, e xxxxx yyyyy, funzionario assistente sociale presso la medesima Prefettura:

«[...] la prefettura di Reggio Calabria per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) ha stipulato delle convenzioni con gli enti locali anziché con i singoli operatori, in questo caso con il Comune di Riace che, a sua

volta, ha individuato una serie di operatori che di fatto gestiscono gli immigrati.

La rendicontazione, nella realtà specifica di Riace, varia nel tempo, noi comunque prendiamo in considerazione il periodo mensile. Tecnicamente le varie associazioni inviano le proprie rendicontazioni con le giustificazioni delle relative spese (fatture, buste paga, ecc.) al Comune. Quest’ultimo, dopo una attività di controllo, emette una determina di liquidazione che viene inviata alla prefettura unitamente a tutta la rendicontazione delle associazioni (costi sostenuti e presenze degli immigrati) [...] La rendicontazione riferita al secondo semestre del 2016 è stata presentata dal Comune di Riace nel mese di settembre 2017. La convenzione del 2014 si è conclusa a fine 2016 e dal 2017 non è stata stipulata alcun altra convenzione con il Comune di Riace. Nel mese di ottobre, il Sindaco di Riace ha inviato una lettera manifestando la disponibilità a firmare una nuova convenzione (anno 2017) cosa che di fatto non si è mai concretizzata. E’ stata stipulata la prima convenzione a 30 euro pro-capite pro-die, seguita da delle proroghe che hanno fatto salire l’importo a “sino a 35 €” [...]»(2);

«[...] Al comune di Riace è stato pagato il progetto CAS fino al mese di giugno 2016, tale pagamento è avvenuto nel 2017 decurtando gli importi dei migrati non aventi diritto … omissis … Per il CAS, a differenza dello SPRAR, non esistono linee guida si fa esclusivamente riferimento alla convenzione che viene sottoscritta dalla Prefettura e dal sindaco del Comune che ha ospitato i CAS.

Le presenze degli immigrati che i vari Comuni ci comunicano in maniera riepilogativa giornalmente. La prima convenzione CAS con il comune di Riace è del 2014, sono a conoscenza che per tutto il 2017 la convenzione era scaduta.

Ricordo che, nel mese di gennaio 2017, la prefettura ha invitato il sindaco a stipulare e/o prorogare la convenzione, cosa che di fatto non è mai avvenuta. Dal 1 aprile 2014 al mese di giugno 2016 la convenzione era 30 euro capite pro-die, quindi il comune non doveva giustificare le spese ma doveva comunicare esclusivamente il numero dei presenti ed il pagamento dei pocket-money. Dal mese di luglio 2016, con la nuova convenzione, il pagamento è passato a “sino a 35 euro” ad emigrato e il comune ha l’obbligo di documentare le relative spese per il raggiungimento di tale somma. Ricordo che il Comune di Riace ha portato la documentazione riguardante i mesi da luglio a dicembre 2016 in prefettura, nel

(2) Cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da xxxxx yyyyy dinanzi alla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri in data 9 gennaio 2018.

mese di settembre 2017 [...]»(3).

4.IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

Nel documento L'ordinanza del Tribunale di Locri (pagine 31-34)