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Il sistema dei controlli dei prodotti biologic

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

4. Il sistema dei controlli dei prodotti biologic

La qualità del biologico non si basa su autodichiarazioni dei produttori, ma su un sistema di controllo uniforme in tutta l‟Unione Europea. Prima di essere etichettato e messo sul mercato, un prodotto biologico viene sottoposto ad un rigoroso processo di certificazione che ne garantisce la provenienza da aziende che operano nel rispetto delle norme comunitarie.

Il sistema di controllo, a livello europeo, è disciplinato dagli artt. 27-34 del reg. n 834/200797.

Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici prima di iniziare la loro attività devono notificarlo alle autorità competenti dello Stato membro e assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

Ai sensi dell‟art. 27 reg. 834/2007, ogni Stato membro organizza i controlli designando una o più autorità competenti.

L‟autorità competente può conferire le sue competenze di controllo ad una o più autorità di controllo, che in presenza delle adeguate garanzie di oggettività e imparzialità svolgono l‟attività ispettiva e di certificazione delle produzioni.

L‟autorità competente può delegare compiti di ispezione e certificazione ad uno o più organismi di controllo che abbiano avuto l‟accreditamento secondo le norme EN 45011 o ISO 65.

Viene attribuito un codice di riconoscimento ad ogni autorità ed organismo di controllo.

Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunitario viene rilasciato un documento giustificativo.

97 E. Cristiani , Il metodo di produzione biologico, in Trattato di diritto agrario, 2011, Vol. III, Cap. V, pag. 88 ss

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Il documento giustificativo consente l‟identificazione dell‟operatore, del tipo o della gamma di prodotti e del periodo di validità.

A seguito dei controlli, nel caso in cui venga riscontrata una irregolarità, nell‟applicazione delle disposizioni sulla produzione biologica, le autorità hanno l‟obbligo di far togliere ogni riferimento al metodo biologico per l‟intera partita o l‟intero ciclo di produzione. Nel caso, invece, di infrazione grave viene tolto all‟operatore il diritto di commercializzare prodotti biologici per un determinato periodo di tempo da concordare con l‟autorità competente dello Stato membro. I soggetti deputati al controllo devono “senza indugio” scambiarsi le informazioni per quanto riguarda le infrazioni e le irregolarità.

Recentemente è stato pubblicato il nuovo regolamento UE n. 392/201398 che modifica il reg. CE 889/08 per quanto riguarda il

sistema di controllo per la produzione biologica.

Il nuovo regolamento ha lo scopo di apportare importanti modifiche e miglioramenti a carico del sistema di controllo per la produzione biologica.

La ragione della nascita di questo regolamento va cercata nell‟attività di audit della Corte dei conti europea conclusasi con la redazione di una relazione speciale, la n. 9/2012 “Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti biologici”.

In tale relazione sono state evidenziate delle criticità. Tra le criticità riscontrate si nota l‟insufficiente attività di vigilanza da parte delle autorità pubbliche incaricate, a partire dalla Commissione stessa e delle autorità di vigilanza degli Stati membri, nonché degli organismi di controllo.

Si evidenziano, in particolare, carenze a carico della capacità degli Stati membri di gestire la rintracciabilità dei prodotti biologici sia

98 Reg. di esecuzione n. 392/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

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all‟interno dei singoli Stati, sia e ancor di più, tra i diversi Stati membri.

Ma ciò che colpisce è la denuncia dello scarso uso e circolazione delle informazioni, soprattutto in caso d‟irregolarità e infrazioni, individuata dalla Corte dei conti come causa importante della minor efficienza del sistema di controllo.

La Commissione, dunque, riconoscendo la validità delle raccomandazioni fatte dalla Corte dei conti, ha messo mano al regolamento 889/08 per migliorarlo aumentandone l‟efficacia. E l‟ha fatto introducendo obblighi per le autorità pubbliche e gli organismi di controllo per una più efficace azione rispettivamente di vigilanza e di controllo, oltre che di gestione delle informazioni raccolte.

Gli elementi principali individuati dalla Commissione, e che devono essere migliorati, sono due: la raccolta delle informazioni delle aziende, con la creazione di un fascicolo di controllo99, e lo scambio di

queste informazioni tra organismi di controllo, tra questi e le autorità pubbliche di vigilanza e tra i medesimi soggetti dei diversi Stati membri.

Nel nostro paese è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ( Mipaaf) l‟autorità responsabile dell‟attività di controllo e coordinamento dell‟applicazione della normativa comunitaria. Agli organismi privati è delegato, invece, lo svolgimento delle attività di controllo sugli operatori.

La vigilanza degli organismi privati di controllo spetta al Mipaaf, presso il quale è istituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo che ha il compito di esprimere pareri sull‟operato degli organismi stessi, alle Regioni e alle Province autonome.

99 Per “fascicolo di controllo” si intende l‟insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo,alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo…” Art. 1 reg. 392/2013

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L‟operatore che intende avviare una nuova azienda è tenuto a notificare l‟inizio dell‟attività di produzione biologica alle Regioni e province autonome di riferimento.

Le Regioni e le Province autonome devono istituire un elenco degli operatori dell‟agricoltura biologica a sua volta, questi elenchi devono essere trasmessi al Mipaaf per la costituzione dell‟elenco nazionale degli operatori dell‟agricoltura biologica.

Tutti questi elenchi sono pubblici e consultabili nel sito web del Ministero.

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5. Regime di importazione dei prodotti biologici

Il reg. 834/2007 contiene disposizioni e procedure armonizzate per le importazioni di prodotti biologici sul mercato dell‟UE.

Le importazioni possono avvenire con due modalità differenti a seconda che i prodotti provengano da paesi terzi in regime di equivalenza, ovvero che abbiano un sistema di produzione e di controllo equivalente rispetto a quello della Comunità europea, o in regime di conformità100.

Con il termine equivalente si intende un regime idoneo a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

Per ottenere il riconoscimento di paese terzo che offre garanzie equivalenti è necessario presentare una domanda ufficiale alla Commissione la quale avvierà una valutazione approfondita delle norme di produzione biologica e del sistema di controllo del paese terzo, volta a determinarne l‟equivalenza o meno alle norme dell‟UE. Se la valutazione della Commissione ha un esito positivo allora il paese terzo viene inserito nell‟elenco dei paesi terzi riconosciuti. Al di fuori di questo regime di importazione, i prodotti biologici equivalenti possono essere importati anche mediante autorizzazioni di importazione concesse dalle autorità degli Stati membri per ogni singola spedizione e per un tempo limitato.

Questa possibilità è transitoria e verrà abolita progressivamente.

Nel regime di conformità, che non è ancora stato attivato ( la Commissione ha fissato al 31 ottobre 2014 il termine per la presentazione delle domande), l‟operatore del Paese terzo deve

100 Per la stesura di questo paragrafo mi sono avvalsa della Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull‟applicazione de reg. (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all‟etichettatura dei prodotti biologici, COM (2012) 212 final.

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ottemperare a tutte le prescrizioni della legislatura comunitaria, comprese tutte le norme attuative in materia di produzione e di etichettatura. L‟operatore deve sottoporsi a controlli da parte di un organismo riconosciuto dalla Commissione.

Diversamente al regime di equivalenza le norme applicate devono essere identiche, e non semplicemente equivalenti a quelle vigenti nell‟Unione Europea.

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