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Il valore ecologico

4. PROPOSTE DI INTERVENTO E GESTIONE

4.1 RIPRISTINO DEI PRATI STABILI

4.1.4. Il valore ecologico

Il valore ecologico dei prati si esprime nel potenziamento della biodiversità ecosistemica e specifica. Lo spazio è arricchito di habitat seminaturali che, manifestano una ricchezza specifica comparabile o superiore a quella degli ecosistemi originari (Gusmeroli, 2012). I cotici erbosi presenti nella zona di Provaiolo sono classificabili nella zona di transizione tra gli arranatereti e i triseteti. Queste formazioni possono comprendere oltre le 60 specie. Agenti determinanti sulla biodiversità sono soprattutto la fertilità del suolo e il regime dei prelievi, che modulano indirettamente anche le componenti animali e microbiche del sistema. Per avere effetti positivi sulla biodiversità le due variabili devono però combinarsi secondo criteri di proporzionalità, altrimenti generano, inesorabilmente, perdita di specie e squilibri, si tratti di sfruttamenti intensivi in cotici a scarsa fertilità o di utilizzazioni blande in ambiti fertili. La biodiversità è condizionata per altro anche dall’epoca e dalle modalità di intervento: in linea di massima, un utilizzo precoce risulta negativo, mentre uno tardivo ha effetti positivi. Circa le modalità di utilizzo il quadro è controverso.

Il taglio sembra sortire esisti più favorevoli se l’affienamento si fa in campo rispetto al pre-appassimento e dell’insilamento. La sosta e lavorazione in campo della fitomassa affienata, unitamente ad un taglio più tardivo, agevolano la dispersione dei semi.

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Cosa ancora di migliore gestione l’abbinamento taglio-pascolamento, in cui nelle aperture del manto originate dal pascolamento possono germinare nuove specie provenienti dalla banca dei semi del suolo o trasportate dagli animali.

Oltre al mantenimento della biodiversità vegetale, tali coperture tutelano il patrimonio faunistico. La tutela del patrimonio faunistico avviene sia in virtù dell’offerta di foraggio, di cui, nonostante la competizione del bestiame domestico, beneficiano gli erbivori selvatici, sia del mantenimento di radure e boschi aperti, che costituiscono l’habitat di vari esponenti dell’avifauna tetraonide. Queste specie a rischio di estinzione, come il francolino di monte il gallo cedrone e fasianidi come la coturnice, sembrano dipendere strettamente dalla presenza dei sistemi agro-pastorali.

Fasi operative

La ricostruzione di prati stabili avviene attraverso operazioni di cambio coltura regolate dalla Legge Provinciale relativa al “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” del 23 maggio 2007 n°11, negli articoli 13, 14 e 16.

Per la legge Provinciale, tutti i terreni destinati a bosco sono soggetti al vincolo idrogeologico, l’eliminazione della copertura è pertanto vietata. Tuttavia per il ripristino di aree prative è possibile ottenere un’autorizzazione semplificata per il cambio di coltura.

Art. 13 Vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per le finalità previste dall'articolo 8 di questa legge, questo capo riordina lo strumento del vincolo idrogeologico.

2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla conservazione e al miglioramento delle forme d'uso che consentono la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità ambientale, un'adeguata protezione del terreno e delle zone di fondovalle, evitando il denudamento e l'impermeabilizzazione del suolo, e, se possibile, che

consentono di evitare il ricorso a interventi artificiali di ripristino e di manutenzione.

3. Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico alla data di entrata in vigore di questa legge e tutti i boschi, come definiti dall'articolo 2, ovunque collocati.

4. Con regolamento la Provincia provvede a definire la procedura con la quale la Giunta provinciale può ridelimitare i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, in coerenza con le finalità di questo articolo.

5. Ai fini dell'applicazione e della gestione del regime del vincolo idrogeologico si intende:

a) per trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo: ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa da quella forestale;

b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata. 6. Le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono vietati, salvo che siano autorizzati ai sensi di questa legge in quanto compatibili con le finalità previste dall'articolo 8.

72 Art. 14

Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra

1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità, per le previsioni in essi contenute che abbiano efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica per l'adozione, l'approvazione e l'entrata in vigore degli strumenti urbanistici, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è definita con regolamento. In particolare il regolamento prevede:

a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, con particolare riguardo allo strumento urbanistico comunale; la struttura provinciale si esprime in coerenza con quanto previsto dal piano forestale e montano corrispondente e con quanto prescritto dal comitato tecnico forestale in relazione al piano urbanistico della comunità;

b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del comitato tecnico forestale previsto dall'articolo 20, con particolare riguardo allo strumento urbanistico della comunità ed alle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico comunale; il comitato tecnico forestale si esprime in coerenza e nel rispetto di quanto contenuto nel piano forestale e montano corrispondente, fissando, se le previsioni sono ritenute compatibili con l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza, idonee prescrizioni, anche relativamente agli interventi di natura compensativa;

c) la facoltà del comune interessato di formulare osservazioni;

d) la decisione della Giunta provinciale sulle osservazioni formulate dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, sentito il comitato tecnico forestale.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua i contenuti degli strumenti urbanistici necessari per l'esame ai fini del vincolo idrogeologico.

4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;

b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n.

7 (Disciplina dell'attività di cava); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;

c) interventi soggetti alla procedura d'impatto ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

5. Se l'inserimento della previsione urbanistica delle opere previste dal comma 4 è avvenuto acquisendo il parere secondo la procedura prevista da questo articolo, le autorizzazioni previste dal comma 4 sono operate verificando la coerenza del progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale, ferma restando la possibilità di dettare prescrizioni circa la più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità realizzative, oltre che la possibilità d'imporre la realizzazione degli interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale secondo quanto previsto

dall'articolo 17.

6. Fino a quando gli strumenti urbanistici previsti dal comma 1 non sono approvati ai sensi di questo capo e del regolamento e fino all'approvazione dei relativi piani territoriali forestali e montani, la trasformazione dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo

73 Art. 16

Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, e la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione di opere non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, secondo il riparto delle competenze e nel

rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:

1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro; 2) interventi di edificazione;

3) impianti per la gestione di rifiuti;

b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;

c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive.

Ricevuta quindi l’autorizzazione si può operare per la conversione dell’impianto artificiale in area prativa. Per ripristinare la coltura a prato devono essere tolte tutte le piante dell’area interessata risparmiando, dove è possibile individui come latifoglie e larici, se la loro conformazione ne consenta il rilascio in aree aperte. Ciò vuol dire che piante troppo snelle o con chiome ridotte possono soffrire in modo irreversibile qualora lasciate all’influenza diretta di venti e sole. Le piante così non recuperabili andranno anch’esse utilizzate. Nell’utilizzazione così massiccia si consiglia di rimuovere la ramaglia e utilizzarla per fini energetici. Successivamente tutte le ceppaie andranno eradicate dove è possibile, oppure vanno “macinate” e frantumate fino a livello del suolo. L’eradicazione e lo smaltimento o l’interramento delle ceppaie in avvallamenti e l’eventuale livellamento del terreno è da preferirsi per il miglior risultato anche se di più onorevole realizzazione. La movimentazione della lettiera ed un suo rimescolamento inoltre svantaggia la vegetazione nitrofila già presente e assicura una migliore affermazione della copertura prativa voluta. Le specie erbacee da introdurre devono essere quelle tipiche dell’arenatereto e del triseteto. Come si è potuto verificare in progetti analoghi nei medesimi luoghi, il ricavo dell’utilizzazione del soprasuolo presente soddisfa appena e a fatica i costi di scavo per l’eradicazione delle ceppaie e il livellamento del terreno. L’intervento, quindi, deve essere attentamente valutato per non rincorre a perdite economiche.

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Figura 41 Recente ricostituzione di una superficie prativa a Macon

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