A) GE.S.A.C SpA – Gestione Servizi Aeroporti Campan
3. Servizi di trasporto aereo
3.3 Il via libera della Commissione UE all’operazione
Il 26 giugno 1997 le Autorità italiane hanno ufficialmente trasmesso alla Commissione l'insieme degli adattamenti del piano sopra esplicitati. La nuova versione del piano che è stata oggetto di concertazione con gli organismi sindacali della compagnia comprendeva previsioni economiche e finanziarie corrette in funzione di questi adattamenti e dei risultati noti del 1996.
Nella lettera del 26 giugno 1997 le Autorità italiane riconoscevano altresì che il piano nella versione adattata implica misure di aiuto di Stato ai sensi del trattato e formulavano in relazione a ciò molteplici e sostanziali impegni115.
115
Il Governo italiano si impegnava a: “adottare nei confronti di Alitalia un normale comportamento di azionista, permettendo alla compagnia di essere gestita unicamente secondo principi commerciali ed astenendosi da qualsiasi intervento nella sua gestione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla posizione di azionista dello Stato italiano; non concedere ad Alitalia nuovi fondi o altre forme di aiuto incluse le garanzie sui prestiti; garantire che, fino al 31 dicembre 2000, l'aiuto sia impiegato esclusivamente per gli obiettivi della ristrutturazione dell'Alitalia e non per acquisire nuove partecipazioni in altri vettori aerei; non concedere ad Alitalia alcun trattamento preferenziale nei confronti di altri vettori comunitari, in particolare per quanto riguarda la concessione di diritti di traffico (inclusi quelli verso i paesi al di fuori dello Spazio economico europeo), l'allocazione degli «slots», l'assistenza a terra e l'accesso alle
Le Autorità italiane precisavano inoltre che il pagamento della seconda e terza rata dell’aumento di capitale rispettivamente previsto per il maggio 1998 e il maggio 1999 sarebbe stato soggetto all'adempimento dei sopraccitati impegni, dell'effettiva implementazione del piano di ristrutturazione e del raggiungimento dei risultati previsti (particolarmente per ciò che concerne i «ratio» di costo e produttività di cui sopra).
Considerato l'insieme degli elementi di fatto sopra riportati la Commissione ha proceduto ad una valutazione definitiva del caso concludendo nel senso di ritenere116 che l'aiuto concesso dal governo italiano ad Alitalia sotto forma di un conferimento di capitali di importo complessivo pari a 2.750 miliardi di lire italiane che accompagna il piano di ristrutturazione della compagnia potesse beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo, purché venissero rispettate molteplici ed articolate condizioni tali da garantire che detto aiuto agevolasse lo sviluppo del settore del trasporto aereo e non alterasse le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione deplorava tuttavia che il Governo italiano avesse accordato ad Alitalia nel giugno 1996 un anticipo di 1.000 miliardi di lire sulla prima rata di 2.000 miliardi di lire prima della decisione finale, violando in tal modo l'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato117.
E’ quindi proseguito il monitoraggio del piano Alitalia non senza screzi e carte bollate tra la società e le Autorità europee.
Il versamento dell'aiuto così come autorizzato dalla Commissione e suddiviso in tre rate, era subordinato, oltre che al rispetto degli impegni di cui sopra, anche all'effettiva attuazione del piano di ristrutturazione e al
installazioni aeroportuali nella misura in cui tale trattamento risulti in contrasto con norme comunitarie; confermare la non applicazione di alcuna norma incompatibile con le norme comunitarie”.
116
Vedi la decisione 97/789/CE della Commissione Europea.
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Avverso la decisione della Commissione qui in commento Alitalia ha proposto ricorso avanti il Tribunale di primo grado. In particolare, il detto ricorso è stato proposto nell’ottobre 1997, e con sentenza del 12 dicembre 2000 il Tribunale ha accolto il ricorso di Alitalia disponendo l’annullamento della citata decisione.
conseguimento dei risultati previsti, con particolare riferimento agli indici di costo e di produttività. Infine, dieci settimane prima del pagamento di ciascuna rata, le autorità italiane erano tenute a presentare un rapporto alla Commissione per consentire a quest'ultima - assistita eventualmente da un consulente indipendente scelto previa consultazione delle suddette autorità – di formulare le proprie osservazioni. La prima rata di 2.000 miliardi di ITL è stata versata in due fasi, nel 1996 e nel 1997, mentre la seconda e la terza rata, pari rispettivamente a 500 e a 250 miliardi di ITL, dovevano essere versate nel maggio 1998 e nel maggio 1999.
Tra l'agosto 1997 ed il gennaio 1998 l'attenzione della Commissione si è soffermata a più riprese sul mancato rispetto di numerosi impegni previsti nella decisione, con particolare riferimento al trattamento preferenziale di cui Alitalia ha continuato a beneficiare nelle designazioni sui collegamenti tra l'Italia ed i paesi esterni allo Spazio economico europeo e all'adozione da parte della società di un comportamento da price leader su varie rotte. Il 1º aprile 1998 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un rapporto dettagliato sull'attuazione del piano, sui risultati ottenuti e sul rispetto degli impegni assunti. Sulla base di un esame dettagliato di ciascuno degli impegni sottoscritti, la Commissione ha contemporaneamente constatato la corretta attuazione del piano e la violazione di due impegni, relativi rispettivamente al divieto di discriminazione e al divieto di price leadership. A seguito dei correttivi apportati e dei nuovi impegni assunti dalle autorità italiane, nella comunicazione del 3 giugno 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi al versamento della seconda rata.
Il 18 giugno 1998 il parlamento italiano ha adottato la legge n. 194, che fornisce un fondamento giuridico e finanziario agli interventi di ricapitalizzazione di Alitalia, mediante l'erogazione di fondi in un arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2001.