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Ne deriva l’illiceità di qualsiasi trattamento in violazione del principio di non discriminazione in ragione della nazionalità (art 18 TFUE), secondo un costrutto che è

sicuramente proprio all’ordinamento dell’Unione ma cui non risultano certo estranee le

elaborazioni sviluppatesi negli ordinamenti nazionali con riferimento al sindacato sul

principio di eguaglianza

91

. Il lavoratore è così protetto da qualsiasi trattamento

libera circolazione delle persone, cit., 122: hanno carattere reale ed effettivo le prestazioni che «rientrano di regola nel mercato del lavoro, nel senso che per esse esista una domanda e un’offerta».

90 Occorre in particolare che l’interesse invocato risponda a lecite “esigenze imperative”, siano assenti misure alternative e il sacrificio imposto non sia eccessivo: c.d. “Test di Gebhard” da C. giust. CE, 30 novembre 1995, C-55/94, Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Eventuali limitazioni del diritto di circolazione e soggiorno possono essere preordinata alla dimostrazione di un vincolo affettivo sufficientemente stretto con il territorio in cui il cittadino ha scelto di risiedere: C. giust. CE, 18 luglio 2007, C-213/05, Geven c. Land Nordrhein-Westfalen; o possono essere finalizzate a consentire controlli a sorpresa sul persistere dei requisiti presupposto di una provvidenza sociale: C. giust. UE, 18 luglio 2006, C-460/04, De Cuyper c. Office national de l’emploi. Evidenzia come il Trattato finisca per tutelare un diritto coincidente con quello «known in national constitutional traditions, to pursue an economic activity without being unduly restricted by regulation» (es. art. 41 Cost.): E. SPAVENTA, Free Movement of Persons in the European Union, Barriers to Movement in their Constitutional Context, cit., 109.

91 Sul principio di eguaglianza e non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea cfr. da ultimo: S. SPINACI, Libertà di circolazione, cittadinanza europea, principio di eguaglianza, Napoli, 2011, 97 ss.; L. SITZIA, Pari dignità e discriminazione, Napoli, 2011, 121 ss.; M. BARBERA, Il principio di eguaglianza nel sistema europeo “multilivello”, in I diritti fondamentali in Europa, a cura di E. Paciotti, Roma, 2011, 63 ss.; G. DELLA CANANEA –C.FRANCHINI, I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2010, 74-75; M. LOSANA, Il riconoscimento del principio di uguaglianza sostanziale nell'ordinamento dell'Unione

Europea: modelli di riconoscimento, tecniche di realizzazione, strumenti di garanzia, Napoli, 2010, 12 ss.; P. ZIOTTI, Il principio di eguaglianza/non discriminazione nell’ordinamento comunitario, in relazione alla

portata del principio nell’ordinamento italiano, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, vol. III, Dei diritti e dell’eguaglianza, Napoli, 2009, 1235 ss.; E. PALICI DI SUNI, Il principio di eguaglianza nell’Unione Europea, in Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, a cura di A. Lucarelli - A. Patroni Griffi, Napoli, 2009, 255 ss.; P. CARETTI, Uguaglianza e diritto comunitario, in Le ragioni dell’uguaglianza, Atti del VI Convegno della Facolta di Giurisprudenza. Università di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008, a cura di M. Cartabia e T. Vettor, Milano, 2009, 209 ss.; D.SCHIEK,V.CHEGE (eds.), European Union Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law, London and New York, 2009, XXX ss.; F. SORRENTINO, La Costituzione europea, in Trattato di diritto amministrativo europeo, cit., Pt. Generale, t. I, 40 ss.; L. AZZENA, La costruzione del principio di eguaglianza nell’ordinamento comunitario, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, 1419 ss.; L. FERRAJOLI, Uguaglianza e non discriminazione nella Costituzione europea, in Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea, a cura di A. Galasso, Milano, 2007, 20 ss.; A. ILIOPOULOU, Le

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discriminatorio ingiustificato, che sia diretto (clausole di salvaguardia, precedenze,

quote di lavoratori nazionali)

92

, o – come più spesso accade – indiretto, poiché

distinguendo secondo «razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali

e sociali» o altri elementi culturali o storici, determina un trattamento deteriore anche

solo potenziale per un particolare gruppo nazionale, a prescindere dalla volontà storica

del legislatore

93

.

principe d’égalité et de non-discrimination, in Droit administratif européen, cit., 435 ss.; C. AUBIN –B. JOLY, De l'égalité à la non- discrimination: politique européenne et approche des inégalités en France, in Droit social, 2007, 1295 ss.; O. DOYLE, Direct Discrimination, Indirect Discrimination and Autonomy, in Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 3, 2007, 537 ss.; G. BRAGA, Il principio di eguaglianza nell’ordinamento europeo, in L'ordinamento europeo, vol. I, cit., 299 ss.; D. MARTIN, Egalité et non- discrimination dans la jurisprudence communautaire: Etude critique à la lumière d'une approche comparatiste, Bruxelles, 2006, XXX ss.; R. HERNU, Principe d'égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Paris, 2003, XXX ss.; G. TESAURO, Eguaglianza e legalità nel diritto comunitario, in Dir. Un. Eur., 1999, 1 ss.; F. GHERA, Il principio di eguaglianza nella costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 2003, XXX ss.; S. FREDMAN, Equality: A New Generation?, in Industrial Law Journal, Vol. 30, No. 2, 2001, 145 ss.; F. SORRENTINO, L’eguaglianza nella giurisprudenza della corte costituzionale e della corte di giustizia delle Comunità europee, in Pol. dir., 2001, 179 ss. Sul principio di eguaglianza in una prospettiva comparata: E. PALICI DI SUNI, Il principio di eguaglianza, in ID. (a cura di), Diritto costituzionale dei Paesi dell’Unione

europea, Padova, 2011, 279 ss.; N. BELLOUBET-FRIER, Le principe d’égalité, in AJDA, 1998, 152 ss. 92 C. giust. CE, 4 aprile 1974, C-167/73, Commissione c. Repubblica francese, per la riserva dei ¾ dei posti sulle imbarcazioni francesi ai cittadini nazionali; C. giust. CE, 10 dicembre 1991, C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova Spa c. Siderurgica Gabrielli Spa, sulla norma che impone che le operazioni di movimento delle merci nei porti siano riservate a imprese che impiegano cittadini italiani; C. giust. CE, 10 luglio 2008, C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV, sull’obbligo di sanzionare un imprenditore che aveva dichiarato di assumere solo operai autoctoni. 93 Per una definizione di discriminazione diretta e indiretta cfr. Dir. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, art. 2, § 2: «a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»; nello stesso senso: Dir. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, art. 2, § 1. La discriminazione indiretta comprende ogni «established patterns or regulatory or private behaviour that for cultural-historic reasons, work to the disavantage of a given group»: E. SPAVENTA, Free Movement of Persons in the European Union, Barriers to Movement in their Constitutional Context, cit., 20. Sull’origine della nozione nella giurisprudenza della Corte suprema americana e specialmente in 401 U.S. 424 Griggs v. Duke Power Co. (1971): D. IZZI, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005, 131 ss. In generale sul “diritto antidiscriminatorio”, oltre ai riferimenti citati supra, in nt. 68, cfr. da ultimo: I. CASTANGIA,G.BIAGIONI, Il principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea, Napoli, 2011, XXX ss.; B. MICOLANO, Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2009, XXX ss.; L. CALAFÀ, D. GOTTARDI, Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, Roma, 2009, XXX ss.; C. FAVILLI, La non discriminazione nell'Unione Europea, Bologna, 2009, XXX ss.; M. BELL, Racism and Equality in the European Union, Oxford, 2008, XXX ss.; C. FAVILLI, P. MONACO (a cura di), Materiali per lo studio del diritto antidiscriminatorio, Firenze, 2008, XXX ss.; M. BARBERA, Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, a cura di M. Barbera, Milano, 2007, XIX ss.; E. ELLIS, EU Anti-Discrimination Law, Oxford, 2005, XXX ss.

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Atti o fatti non discriminatori ma che abbiano l’effetto di dissuadere i cittadini

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