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Ai sensi del comma 11 dell'Articolo 13, l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente i seguenti impegni accessori:

6.1 L'INPS dichiara e garantisce:

(a) di essere validamente costituito ed esistente in Italia come ente pubblico, secondo quanto previsto dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni;

(b) di avere personalità giuridica e di avere il potere di concludere il presente contratto, nonché di assumere tutte le obbligazioni previste nel presente contratto e di adempiere alle stesse;

(c) di non poter essere sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali o liquidative diverse dalla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, allo stato attuale delle leggi;

(d) di non essere sottoposto alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, ovvero ad altre procedure di liquidazione o scioglimento volontarie o coatte, comunque denominate; di non essere soggetto, per quel che ad esso risulta al momento della sottoscrizione del presente contratto, ad ispezioni, indagini o controlli finalizzati a valutare l'opportunità del suo assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata; e

(e) alla data di stipula del presente contratto, di non avere compiuto atti e di non essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo assoggettamento alla procedura liquidativa di cui al punto (d) che precede, ovvero ad altre procedure concorsuali o liquidative, comunque denominate.

6.2 Con riguardo alla conclusione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:

(a) di aver regolarmente compiuto tutti gli atti, assunto tutte le delibere, ottenuto tutte le autorizzazioni e permessi nonché di avere espletato tutte le procedure richieste dalla legge per la stipula del presente contratto con l'Acquirente, per l'assunzione delle relative obbligazioni e per la cessione, alle condizioni previste nel presente contratto, dei Nuovi Crediti Ceduti;

(b) che il presente contratto, una volta che sia stato sottoscritto da persona autorizzata in nome e per conto dell'INPS, costituirà valida fonte di obbligazioni per l'INPS e sarà idoneo a trasferire all'Acquirente la titolarità dei Nuovi Crediti Ceduti, senza necessità di ulteriori atti, approvazioni, autorizzazioni o formalità

di sorta, salvo il verificarsi di tutte le condizioni di cui alla clausola 4 che precede;

(c) che il Prof. Massimo Paci, il quale, nella sua qualità di Presidente dell'INPS sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del presente contratto;

(d) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con la legge, con altre obbligazioni precedentemente assunte o con provvedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ad oggi emanati, ai quali siano assoggettati l'INPS, il suo patrimonio o i Nuovi Crediti Ceduti;

(e) che la conclusione del presente contratto e la cessione all'Acquirente dei Nuovi Crediti Ceduti sono atti di diritto privato, pur se regolati e autorizzati da atti amministrativi o di diritto pubblico;

(f) che, per quanto riguarda la stipula del presente contratto, l'assunzione delle obbligazioni con lo stesso assunte e la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile; e

(g) che ai fini della validità della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti all'Acquirente o della validità dell'assunzione da parte dell'INPS delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non è necessaria la partecipazione di altre parti al presente contratto, oltre all'INPS e all'Acquirente.

6.3 Con riguardo ai documenti ed alle informazioni forniti all'Acquirente, l'INPS dichia ra e garantisce:

(a) che il bilancio consuntivo del 2000 dell'INPS (copia del quale è stata consegnata all'Acquirente unitamente a copia del bilancio preventivo del 2002), rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'INPS alla data di riferimento, nonché il risultato economico del relativo esercizio, e che, insieme al bilancio preventivo del 2002, entrambi sono stati redatti con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'INPS;

(b) che il bilancio consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2002 dell'INPS, copia dei quali è stata consegnata all'Acquirente, sono stati tutti regolarmente approvati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili; e

(c) che dalla data di approvazione del bilancio consuntivo del 2000 e del bilancio preventivo del 2002, non sono intervenuti fatti o provvedimenti tali da poter, anche indirettamente, influire negativamente sulla cessione regolata dal presente contratto, ovvero sulla capacità dell'INPS di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

6.4 Con riguardo ai Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS dichiara e garantisce:

(a) che l'importo nominale e tutte le altre informazioni relative a ciascuno dei Nuovi Crediti Ceduti riportate in ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 saranno, al momento della consegna, completi, veritieri e corretti sotto ogni profilo di sostanza, fermo restando che alle informazioni circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti si applicano le disposizioni di cui alla clausola 5 del presente contratto;

(b) che i Nuovi Crediti Ceduti sono sorti a seguito di accertamenti condotti legittimamente e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza è stata verificata ai sensi delle norme pro tempore vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti) non seguite da integrale pagamento;

(c) che, successivamente alla Data di Efficacia, l'iscrizione a ruolo dei Nuovi Crediti Ceduti avverrà a seguito di accertamenti condotti legittimamente, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza sia stata verificata ai sensi delle norme pro tempore vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti) ovvero in conformità al D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 46, e successive modificazioni, non seguite da integrale pagamento;

(d) di poter pienamente e validamente disporre dei Nuovi Crediti Ceduti alla data del presente contratto; che, in particolare, l'INPS è libero di cederli all'Acquirente con efficacia retroattiva alla Data di Efficacia;

(e) che l'INPS è l'unico soggetto autorizzato a cedere i Nuovi Crediti Ceduti;

(f) che i Nuovi Crediti Ceduti non sono stati già ceduti dall'INPS a terzi e sono liberi da qualsiasi pegno, pignoramento, onere, vincolo o privilegio;

(g) che la riscossione dei Nuovi Crediti Ceduti iscritti a ruolo potrà essere validamente effettuata dai Concessionari; che i Concessionari potranno validamente riversare all' Acquirente, nei modi previsti dalla Convenzione Tipo stipulata con i Concessionari, gli importi riscossi a valere sui Nuovi Crediti Ceduti;

(h) che l'INPS ed i Concessionari non sono tenuti ad effettuare ritenute d'acconto o altre deduzioni di carattere fiscale sui Nuovi Crediti Ceduti;

(i) che i soggetti tenuti al pagamento dei Nuovi Crediti Ceduti sono tenuti ad adempiere alle loro obbligazioni in Euro; e

(j) che le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti (b) e (c) della presente clausola 6.4, nella parte in cui si riferiscono all'esistenza, validità, efficacia, ed esigibilità dei Nuovi Crediti Ceduti, ove risultassero non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo, comporteranno una responsabilità dell'INPS ai sensi della clausola 6.9, nei limiti ed alle condizioni di cui alla clausola 6.12.

6.5 Con riguardo all'esecuzione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:

(a) di avere ottenute tutte le autorizzazioni e tutti i permessi necessari per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto;

(b) che l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituirà attività di diritto privato;

(c) che, nell'esecuzione del presente contratto, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 830 del Codice Civile;

(d) che l'INPS non potrà in alcun modo recedere, in tutto o in parte, ovvero risolvere o far annullare il presente contratto avvalendosi della propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile;

(e) che nell'esecuzione del presente contratto l'INPS agirà secondo buona fede e tenendo in adeguata considerazione il fatto che l'Acquirente intende procedere alla cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, attraverso l'emissione di appositi titoli destinati ai mercati finanziari; e

(f) che l'INPS ha piena conoscenza degli impegni contrattuali assunti dall'Acquirente in relazione alla sopracitata operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti ai sensi degli atti e dei contratti citati alla precedente clausola 4.1, lettera (c) e, in particolare, ha piena conoscenza dei termini che regolano, secondo un ordine di priorità (quale risulta indicato nell'Ordine dei Pagamenti), i pagamenti che dovranno essere effettuati dall'Acquirente in relazione alla citata operazione di cartolarizzazione.

6.6 In considerazione del fatto che ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, restano impregiudicate, in relazione ai Nuovi Crediti Ceduti, le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere dilazioni ai sensi della normativa vigente, anche se i detti Nuovi Crediti Ceduti sono iscritti a ruolo per la riscossione, l'INPS dichiara e garantisce che (i) la documentazione allegata sotto il numero 3 al Primo Contratto di Cessione rappresenta in modo completo ed esaustivo la normativa attualmente in vigore che disciplina le facoltà dell'INPS di concedere dilazioni, che (ii) vi si atterrà scrupolosamente e senza eccezioni laddove volesse concedere dilazioni relativamente ai Nuovi Crediti Ceduti, e che (iii) si asterrà dall'apportarvi alcuna modifica, per quanto di propria competenza, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà essere da quest'ultimo negato qualora le Agenzie di Rating abbiano confermato che le modifiche proposte non pregiudicano il rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti.

L'INPS prende atto e riconosce che con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti è esclusa ogni prerogativa per il medesimo di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. L'INPS prende altresì atto che nel Decreto Ministeriale è precisato che il riferimento alla normativa vigente contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'Articolo 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza, da assumersi dall'INPS ai sensi del presente contratto, deve intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del presente contratto.

6.7 L'INPS si impegna altresì, successivamente alla data di stipula del presente contratto:

(a) salvo previo accordo con le controparti contrattuali e previa conferma delle Agenzie di Rating che ciò non determina una diminuzione del rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, a non cedere ed a non compiere atti di disposizione dei Nuovi Crediti Ceduti a favore di altri soggetti ed a non costituire sugli stessi pegni, privilegi o altri vincoli, oneri o diritti reali a favore di altri soggetti;

(b) a compiere, nelle forme di legge, ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ogni ulteriore atto o scrittura che dovessero, anche in ragione di interventi normativi o regola mentari posteriori alla sottoscrizione del presente contratto, dimostrarsi necessari o opportuni per consentire all'Acquirente l'esercizio dei diritti derivantigli dalla cessione regolata dal presente contratto;

(c) a fare tutto quanto sia ragionevole o necessario per consentire ovvero agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei Nuovi Crediti Ceduti;

(d) a continuare a compiere gli accertamenti circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti con la diligentia quam suis; e

(e) a regolare direttamente con i Concessionari le somme relative ai Nuovi Crediti Ceduti riconosciute indebite, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n.

112 (e successive modificazioni).

6.8 Non appena l'INPS abbia notizia della non correttezza o veridicità - a qualunque causa dovuta, sia originaria che sopravvenuta - di quanto dallo stesso dichiarato e garantito alle clausole da 6.1 a 6.5 che precedono e di inadempimenti agli impegni di cui alle precedenti clausole 6.6 e 6.7 e alle successive clausole 8, 9 e 10, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente, o a persona da questo designata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax. L'INPS provvederà a verificare l'adempimento di quanto sopra previsto e a darne comunicazione con cadenza semestrale all'Acquirente a partire dal 31 dicembre 2002.

6.9 L'INPS si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio, costo o spesa, ivi compresi quelli per la difesa contro azioni giudiziali e stragiudiziali intentate da terzi, che possano, per qualsiasi ragione, derivargli (i) dal fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie dallo stesso rese alle clausole da 6.1 a 6.6 che precedono risultino non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo con riferimento alla data in cui le stesse sono rese; ovvero (ii) dal mancato adempimento da parte dell'INPS degli impegni assunti con il presente contratto.

Nonostante quanto sopra previsto resta comunque convenuto che il presente contratto si risolverà, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa dell'Acquirente:

(a) nel caso di inadempimento da parte dell'INPS degli obblighi di pagamento di cui alla clausola 2.4 (b), ed alle successive clausole 6.12 (b) e 11, per un ammontare pari o superiore a Euro 15.000.000 (quindicimilioni) e sempreché l'inadempimento sia al medesimo imputabile;

(b) in caso di risoluzione del Primo Contratto di Cessione; e

(c) in caso di risoluzione del Secondo Contratto di Cessione.

Fermo restando quanto previsto e stabilito nella clausola 6.9 del Primo Contratto di Cessione e nella clausola 6.9 del Secondo Contratto di Cessione, per i casi di risoluzione degli stessi, l'INPS e l'Acquirente espressamente concordano che, a seguito della risoluzione del presente contratto, l'Acquirente avrà diritto all'immediata restituzione di tutto quanto versato all'INPS a titolo di Corrispettivo Iniziale ai sensi della clausola 3.1 lettera (b) del presente contratto (maggiorato della somma corrisposta a titolo di anticipazione del Corrispettivo Finale in relazione agli Originari Crediti Ceduti), oltre ai danni che vengono convenzionalmente stabiliti in misura pari a quanto necessario, a titolo di interessi (ivi compresi gli interessi già corrisposti), oneri e spese, dovuti dall'Acquirente per rimborsare in via immediata i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, (compensandosi tali importi con le somme già incassate dall'Acquirente a valere sui Nuovi Crediti Ceduti, dedotte le somme eventualmente versate dall'Acquirente all'INPS a titolo di Corrispettivo Iniziale Differito), tenendo conto tuttavia del Terzo Fondo di Liquidità al momento in essere e delle altre somme necessarie per estinguere tutti i rapporti contrattuali in essere con terzi relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, restando escluso ogni ulteriore danno. A seguito della risoluzione, i Nuovi Crediti Ceduti verranno automaticamente retrocessi all'INPS ed ogni ulteriore incasso da parte dell'Acquirente a valere sugli stessi dovrà essere prontamente restituito all'INPS sempreché l'INPS abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in conseguenza della risoluzione.

Fermo restando quanto sopra previsto, le parti convengono che in caso di inadempimento da parte dell'INPS delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Acquirente potrà procedere alla risoluzione del medesimo soltanto se l'INPS entro 60 giorni dall'invio di una comunicazione da parte dell'Acquirente, in cui sia stata denunciata la non correttezza o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese, ovvero il mancato adempimento di una o più obbligazioni assunte con il presente contratto, non abbia provveduto a porvi rimedio.

6.10 L'obbligo dell'INPS di indennizzare e manlevare l'Acquirente ed i corrispondenti diritti di quest'ultimo non potranno essere in alcun modo limitati o esclusi da:

(a) lo status di ente pubblico dell'INPS;

(b) la sottoposizione dell'INPS alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404 o a qualsiasi altra procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata;

(c) qualsiasi modifica relativa allo status di ente pubblico o al controllo dell'INPS;

(d) il decorso del tempo, fatta salva la prescrizione di tale obbligo;

(e) qualsiasi altro atto o omissione che possa operare a discarico, o comunque impedire l'adempimento di qualsiasi obbligazione dell'INPS o qualsiasi diritto, potere o rimedio conferito all'Acquirente dal presente contratto o dalla legge.

6.11 Con il presente contratto l'Acquirente conferisce mandato speciale con rappresentanza all'INPS, che accetta, affinché in suo nome e conto compia ogni atto anche giurisdizionale in suo potere che sia funzionale all'interruzione della prescrizione dei Nuovi Crediti Ceduti, anche ai sensi degli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.

6.12 Le parti convengono che nel caso di inesistenza (ivi compresa l'ipotesi di una inesistenza accertata anche solo da un provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero di dichiarata illegittimità costituzionale della norma in base alla quale i Nuovi Crediti Ceduti sono dovuti), nonché di prescrizione, ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i Nuovi Crediti Ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità, l'INPS sarà tenuto alternativamente:

(a) qualora espressamente autorizzato da un provvedimento legislativo, a sostituire i crediti in questione con altri crediti come segue,

(i) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Aziende, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente: al 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, pari al 370% ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, e pari al 1000% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;

(ii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e

Commercianti, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente: al 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, pari al 27% ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, e pari al 300% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;

(iii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Agricoli, gli stessi

verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari al 100% e potranno essere destinati unicamente a sostituire Crediti Agricoli;

Le Parti si danno reciprocamente atto ed acconsentono che le Agenzie di Rating dovranno confermare in tempo utile che con l'utilizzazione delle percentuali di ponderazione indicate nella presente lettera (a) non venga alterato il rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, dovendosi altrimenti applicare le differenti percentuali concordate con queste ultime;

ovvero

(b) a corrispondere prontamente all'Acquirente, in sostituzione dei crediti rivelatisi inesistenti, un importo in contanti pari rispettivamente al: (b1) 80% del valore nominale per i Crediti Aziende; (b2) 50% del valore nominale per i Crediti Artigiani e Commercianti; (b3) 25% del valore nominale per i Crediti Agricoli.

Tale obbligo alternativo, che dovrà essere adempiuto con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2002 sarà subordinato:

(1) al fatto che l'importo aggregato dei Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata l'inesistenza ai sensi della presente clausola 6.12, calcolato secondo i criteri di ponderazione che seguono, superi l'eventuale differenza in eccesso tra l'importo complessivo dei Nuovi Crediti Ceduti risultante dalla somma degli importi di ciascuno degli Elenchi (che non sia stata già utilizzata ai fini della clausola 2.3), maggiorato dei Nuovi Crediti Ceduti eventualmente rinvenuti ai sensi della clausola 2.7, e la somma degli Importi Minimi Garantiti (l'"Eccesso"), fermo restando che anche tale Eccesso sarà conteggiato applicando ad esso gli stessi criteri di ponderazione:

(A) per l'Eccesso relativo a Crediti Aziende un fattore di ponderazione pari (A1) al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende ovvero (A2) pari al 370% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti ovvero (A3) pari al 1000% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli;

(B) per l'Eccesso relativo a Crediti Artigiani e Commercianti un fattore di ponderazione pari (B1) al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti ovvero (B2) pari al 27% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende ovvero (B3) pari al 300% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli; e

(C) per l'Eccesso relativo a Crediti Agricoli un fattore di ponderazione pari al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli.

In tal caso l'importo dei Nuovi Crediti Ceduti inesistenti verrà conteggiato ai fini dell'applicazione degli obblighi alternativi di cui alle lettere (a) e (b) precedenti, solo per la differenza tra il relativo importo e l'Eccesso; e

(2) alla effettiva necessità per l'Acquirente di poter usufruire delle prestazioni di cui ai punti (a) e (b) per rispettare il piano di rimborso ipotizzato e indicato nell'allegato 3 per i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti oltre ai relativi interessi, tenuto conto degli Hedging Agreements, nonché per far fronte agli obblighi di pagamento esigibili in relazione agli oneri di cui alla clausola 3.3 del presente contratto, tenuto conto dell'Ordine dei Pagamenti;

e

(3) alla verifica che non si siano contestualmente verificate inesistenze ai sensi

(3) alla verifica che non si siano contestualmente verificate inesistenze ai sensi

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