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CAPO I Gestione finanziaria

Articolo 75 Impegni di bilancio

Articolo 75 Impegni di bilancio

[1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo.

Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

1 bis. Per quanto riguarda la Croazia, i rispettivi impegni di bilancio provenienti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE per il 2013 sono assunti in base alla decisione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, prima dell’adozione di qualsiasi decisione da parte della Commissione sulla revisione di un programma operativo adottato. La

decisione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per qualsiasi impegno di bilancio a favore della Croazia. (144) 2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.] (145)

(144) Paragrafo inserito dall'allegato III dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica", allegato al Trattato 9 dicembre 2011.

(145) Abrogato dall' articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

[1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.] (146)

(146) Abrogato dall' articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 77 (147)

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale

[1. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento, di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario, alla spesa ammissibile indicata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100%, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di programmazione, quando, dopo,21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio , oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;

b) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ;

c) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore. (148)

3. Lo Stato membro che desideri beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 presenta una richiesta scritta alla Commissione entro 21 febbraio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Nella richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3, lo Stato membro giustifica la necessità della deroga fornendo le informazioni necessarie per accertare:

a) che non sono disponibili risorse per la quota-parte nazionale mediante dati sulla propria situazione macroeconomica e di bilancio;

b) che l'aumento dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è necessario per salvaguardare il proseguimento dell'attuazione di programmi operativi;

c) che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento fissati nell'allegato III;

d) che esso soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), fornendo un riferimento a una decisione del Consiglio o a un altro atto giuridico, nonché la data effettiva di decorrenza della messa a disposizione dell'assistenza finanziaria allo Stato membro.

La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga ai sensi del paragrafo 2. La Commissione dispone di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta per formulare obiezioni sull'esattezza delle informazioni fornite.

Tuttavia, se la Commissione decide di formulare obiezioni alla richiesta dello Stato membro, essa adotta una decisione motivata al riguardo mediante un atto di esecuzione.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la richiesta è considerata giustificata

5. La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.

[6. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.] (149)

7. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.

Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1.

8. I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall'applicazione del paragrafo 2 sono resi disponibili alle autorità di gestione nel più breve lasso di tempo possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti nell'ambito dell'attuazione del programma operativo.

9. Nel contesto del rapporto strategico di cui all'articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull'utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, indicando come l'importo maggiorato dell'assistenza abbia contribuito a promuovere la competitività, la crescita e l'occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell'elaborazione del rapporto strategico di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

10. In deroga al paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo

«Cooperazione territoriale europea».

12. In deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario non supera di oltre il 10% l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non supera il contributo pubblico dichiarato e

l'importo massimo della partecipazione di ciascun Fondo per ciascun programma operativo quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. (150)] (151)

(147) Articolo così sostituito dall' articolo 1 del regolamento (UE) n. 1311/2011, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento 1311/2011.

(148) Paragrafo così modificato dall' articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2013, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

(149) Paragrafo soppresso dall' articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2013, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

(150) Paragrafo aggiunto dall' articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2013, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

(151) Abrogato dall' articolo 153 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 78