SEDE DELLA LESIONE
5. Misure di prevenzione e protezione
5.2 Misure gestionali
5.2.4 Impiego di dispositivi di protezione individuale
Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore al fine di proteg-gerlo dai rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro (art. 74 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Lo stesso decreto, però, specifica nel successivo art. 75, come essi abbiano carattere di residualità; in sostanza i DPI vanno usati solo se nel luogo di lavoro non sia possi-bile adottare misure per la salute e sicurezza più robuste ed efficaci nell’abbassare il livello di rischio collegato alla mansione attesa. L’adozione dei DPI è quindi subordi-nata alla preventiva valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e all’accertata impossibilità di adottare misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collet-tiva e misure di riorganizzazione del lavoro.
Un DPI, oltre che proteggere chi lo usa deve possedere caratteristiche di comfort, er-gonomia, innocuità e solidità. L’etichettatura relativa ai DPI deve essere completa e non può mancare di alcune imprescindibili informazioni quali nome del produttore, codice del prodotto, marcatura CE, classe di protezione, norma EN di riferimento.
Inoltre tutti i DPI devono essere accompagnati da una nota informativa d’uso (nor-mata dalla Direttiva 89/686/CEE, in vigore fino al 21 aprile 2018 quando sarà abrogata a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/425 del Parlamento e del Consiglio Europeo7che, fra le altre cose, deve contenere le istruzioni per il de-posito, il modo d’uso, la pulizia, la manutenzione nonché la data di scadenza del DPI.
7 Pubblicato nella GUUE del 31 marzo 2016, il regolamento in materia di DPI abroga la direttiva 89/686/CEE e, trattandosi di un regolamento, non necessita di nessun atto di recepimento da parte dei Paesi membri come avviene per le direttive. In tale regolamento vengono definiti i requisiti per la progettazione e la fab-bricazione dei DPI nel mercato UE con l’obiettivo di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della Direttiva 89/686/CEE (recepita con il d.lgs. 475/92) rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
In base all’art. 7 del d.p.r. 302/1956 i lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti dall’impresa.
Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio.
Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure di metallo.
Gli addetti a lavorazioni che comportino particolari rischi, quale la laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi indumenti. È vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di metallo. Nei reparti in cui è necessario, le la-voratrici devono raccogliere i capelli in cuffia. I preposti hanno l’obbligo di controllare ed assicurare l’osservanza delle norme.
Alla luce di quanto sopra detto, ai fini di una corretta gestione della sicurezza nel set-tore dei fuochi pirotecnici (sostanze esplodenti) e degli esplosivi8, tenuto conto delle attività generalmente svolte, in termini indicativi e non esaurienti, si renderà neces-sario fare uso almeno dei DPI riportati in tabella 9 (la valutazione dei rischi stabilirà con precisione il tipo di DPI che dovrà essere fornito).
Tabella 9 - Elenco non esaustivo dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare
DPI LAVORAZIONE
DPI degli occhi e del viso
Occhiali a stanghette o a maschera, visiera trasparente
DPI delle mani e delle braccia
Guanti in cuoio contro le azioni meccaniche, le perforazioni, i tagli e le abrasioni
Guanti in lattice o comunque in materiale contro le aggressioni chimiche e/o eventuali creme protettive
Miscelazione e manipolazione di materie prime e miscele, situazioni di emergenza in caso di incendi/esplosioni
Lavori di movimentazione, deposito, carico e scarico di materie prime, prodotti finiti e at-trezzature per il loro utilizzo (ad es. mortai) Manipolazione di materie prime, miscela-zione e manipolamiscela-zione di miscele e semilavo-rati, raccolta di sostanze chimiche/esplosive a seguito di fuoriuscita accidentale
8 Le sostanze esplodenti sono quelle per le quali non si configura l’effetto di “micidialità” avendo unicamente uno scopo ludico sociale di divertimento. Mentre le sostanze esplosive si definiscono micidiali in quanto hanno finalità distruttiva.
DPI LAVORAZIONE DPI del piede e delle gambe
Scarpe antinfortunistiche di tipo antistatico
DPI delle vie respiratorie
Maschere antipolvere di tipo chimico
DPI del corpo
Tute di lavoro in materiale antistatico e contro le intemperie in caso di lavoro all’aperto Indumenti catarifrangenti
DPI della testa Casco
Cuffia per capelli, berretto o cappello di tipo antistatico
DPI dell’udito
Cuffie antirumore e inserti auricolari
Lavori di movimentazione, deposito, carico e scarico di materie prime, prodotti finiti ed at-trezzature per il loro utilizzo
Manipolazione di materie prime, miscela-zione e manipolamiscela-zione di miscele e semilavo-rati, raccolta di sostanze chimiche/esplosive a seguito di fuoriuscita accidentale, situazioni di emergenza in caso di incendi/esplosioni. Le maschere antipolvere non vanno usate in pre-senza di gas o vapori tossici in quanto non as-sicurano alcuna protezione; in tale circostanza bisognerà ricorrere all’uso di maschere a filtro o autoprotettori
Manipolazione di materie prime, miscela-zione e manipolamiscela-zione di miscele e semilavo-rati e prodotti finiti
Trasporto, allestimento ed esecuzione di spet-tacoli pirotecnici e bonifiche
Lavori di movimentazione, deposito, carico e scarico di materie prime, prodotti finiti e at-trezzature per il loro utilizzo (ad es. mortai), in tutti casi di lavori in cui vi è pericolo di caduta di oggetti dall’alto
Miscelazione di materie solide allo stato pol-verulento
Esecuzione di spettacoli pirotecnici e bonifiche
5.3 Sistema di gestione della sicurezza per il pericolo di incidenti rilevanti