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Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari (comma 1128) 140

Nel documento CIRCOLARE N. 8/E (pagine 140-145)

6. REGISTRO, BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

6.3 Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari (comma 1128) 140

titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte di Poste italiane s.p.a., delle banche e degli altri enti e società finanziari normativamente individuati, nonché dalle imprese di assicurazioni.

In particolare, la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale dai predetti soggetti – nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del d.P.R. n. 642 del 1972 – passa dal 95 al 100 per cento a partire dagli anni successivi al 2020.

Tale innalzamento è operato attraverso la modifica del comma 9 dell’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che già in precedenza aveva elevato la percentuale dell’acconto stabilita dal citato articolo 15-bis del d.P.R. n. 642 del 1972.

6.4 Imposta servizi digitali (commi da 35 a 50)

Le disposizioni in commento prevedono l’istituzione di un’imposta sui servizi digitali (di seguito, nel presente paragrafo, anche “ISD” o “imposta”).

La norma in commento tiene conto delle iniziative in campo internazionale ed europeo con riferimento alla tassazione dell’economia digitale.

Per quanto concerne il profilo internazionale, in ambito Ocse, la relazione “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS”, evidenzia la necessità di adeguare il sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione dell’economia e individua gli elementi di cui

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devono tenere conto i paesi che intendono introdurre misure per affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione.

Nel contesto dell’Unione Europea, nel marzo 2018 la Commissione europea ha lanciato la Proposta di Direttiva del consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (Bruxelles, 21.3.2018 COM(2018) 148 final)2.

Per quanto concerne gli elementi caratterizzanti la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalle disposizioni in commento della legge di bilancio 2019, si fa presente, in primo luogo, che i soggetti passivi dell’ISD sono individuati dal comma 36 nei soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

La prima soglia intende limitare l’applicazione dell’imposta ai soggetti economici che sono in grado, grazie alla loro struttura, di fornire i servizi digitali in cui si genera un grande traffico di utenti, dati, pubblicità sul web. La seconda soglia, che fa riferimento ai ricavi ottenuti nel territorio dello Stato, consente di tassare solo quei soggetti che in Italia generano un gettito di una certa consistenza.

L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi (nel prosieguo definiti, esclusivamente ai fini della descrizione della disciplina dell’ISD, quali “servizi digitali”), individuati dal comma 37, alle lettere a), b) e c):

a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

2 Si rileva, per completezza, che nel corso dell’ECOFIN del 4 dicembre 2018, i Ministri dell’Economia e Finanze dei Paesi UE hanno deciso che i lavori sull’imposta oggetto della proposta della Commissione si concentreranno su un’ipotesi di imposta il cui ambito è limitato ai ricavi generati dalla pubblicità digitale (c.d. Digital Advertising Tax, o “DAT”).

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b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Per espressa previsione normativa del comma 38, non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Nella determinazione della base imponibile dell’ISD, i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette (v. comma 39).

In base alla previsione del comma 40 il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. La stessa disposizione disciplina, inoltre, la correlazione temporale tra il ricavo tassabile ed il relativo periodo d’imposta. Viene stabilito a tale riguardo che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio digitale tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. La finalità della disposizione in commento è stabilire un nesso tra il luogo dove viene utilizzato il servizio e quello dove viene generato il ricavo.

Ai fini della localizzazione dell’utente, il medesimo comma 40 prevede, in relazione a ciascuna tipologia di servizio digitale indicato dalle lettere a), b) e c) del comma 37, un differente criterio di localizzazione nel territorio dello Stato.

In particolare, nel caso di un servizio di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia [servizio di cui al comma 37, lettera a)], un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale.

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multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi [servizio di cui al comma 37, lettera b)] l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

1) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta; 2) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non

rientra tra quelli di cui al numero 1), l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato.

Infine, nell’ipotesi di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale [servizio di cui al comma 37, lettera c)], l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell’ISD, il comma 41 stabilisce che l’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il successivo comma 42 reca previsioni in tema di obblighi di versamento e dichiarativi dell’ISD stabilendo che i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

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che questi ultimi, se privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’IVA, qualora nel corso di un anno solare realizzano i presupposti applicativi dell’ISD indicati al comma 36, devono fare richiesta all’Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali. Lo stesso comma 43 in esame dispone che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’ISD, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di IVA, in quanto compatibili (v. comma 44).

In merito alle disposizioni di attuazione e alle modalità applicative delle disposizioni relative all’ISD, i commi 45 e 46 rinviano, rispettivamente:

- ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale (con tale decreto può essere previsto anche, in base al comma 42, che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo);

- ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (con tale provvedimento, in base al comma 43, sono anche disciplinate le modalità di richiesta all’Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali da parte dei soggetti non residenti secondo quanto stabilito dallo stesso comma 43).

In base a quanto stabilito dal comma 47, le disposizioni relative all’ISD si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al citato

145 comma 45.

Si fa presente, infine, che con il comma 50 viene abrogata la disciplina (recata nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019, della legge di bilancio 2018) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, le cui previsioni non hanno mai trovato applicazione.

6.5 Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (comma

Nel documento CIRCOLARE N. 8/E (pagine 140-145)

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