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115 Sez. 6a, 11 dicembre 2006 n. 741/2007, Koljini, rv. 235853.

116 Espresso, tra le altre, da sez. 6a, 25 febbraio 1998 n. 674, Molinetti, rv. 211725.

a) Forme di presentazione della richiesta di riesame dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare reale.

C’era stato un non recente precedente delle Sezioni unite117 che aveva enunciato il principio per cui in materia di misure cautelari la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo raccomandata, a norma dell’art. 583 c.p.p., e in tal caso l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Due decisioni, molto ravvicinate, di oltre dieci anni più tardi118, della seconda sezione penale, identiche quanto a motivazione, avevano preso consapevolmente le distanze dal dictum del più alto collegio, enunciando il diverso principio secondo cui la facoltà di proporre istanza di riesame delle misure cautelari nelle forme di cui all’art. 583 c.p.p. è ammessa solo per quelle personali, ma è preclusa in tema di misure reali, stante il tassativo disposto dell’art. 324, comma 2, stesso codice, che, a differenza del precedente art. 309, comma 4, dettato in tema di riesame delle misure cautelari personali (secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale lo stesso art. 324 non rinvia), richiama espressamente le sole forme previste dall’art. 582.

Va rimarcato che successivamente alla decisione delle Sezioni unite citata era entrata in vigore la legge 8 agosto 1995 n. 332, che aveva modificato il testo originario sia dell’art.

309 sia dell’art. 324 c.p.p. nei termini cui si è fatto appena cenno, per la parte che qui rileva.

Alcune sentenze antecedenti alla legge n. 332 del 1995 avevano enunciato principi in contrasto tra loro e, tra quelle massimate, due di esse in contrasto con il dictum delle Sezioni unite119.

117 Sez. un., 11 maggio 1993 n. 24, Esposito Mocerino, rv. 193750.

118 Sez. 2a, 16 ottobre 2003 n. 43059, Ferrigno, rv. 227203, nonché 31 ottobre 2003 n. 45795, De Gemini, rv. 227010.

Secondo queste decisioni, la ratio dell’inapplicabilità dell’art. 583 c.p.p. al riesame delle misure cautelari reali risiederebbe nell’urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall’interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevità dei termini, fissati dai commi 3 e 5 dell’art. 324. Sennonché, da un lato, deve sottolinearsi come anche con riferimento al riesame delle misure cautelari personali, e anzi a maggior ragione per esse, sussista una intrinseca

“urgenza” della procedura (che non fa venir meno la facoltà di presentazione dell’istanza nelle forme previste dall’art.

583 c.p.p., ma determina solo il differimento della decorrenza del termine di cui all’art. 309, comma 5, stesso codice, dal momento della presentazione o proposizione diretta al tribunale competente a quello dell’arrivo della richiesta a detto tribunale: Sez. un., 22 marzo 2000 n. 10 Solfrizzi, rv. 215827); dall’altro, non può mancarsi di ricordare che la pur ritenuta necessità di celere definizione del procedimento di riesame delle misure cautelari reali non ha impedito alle Sezioni unite di affermare che anche in esso i termini processuali sono sospesi in periodo feriale, in quanto è “escluso che tra le situazioni d’urgenza disciplinate dalla disposizione di cui all’art. 240-bis rientri quella di richiesta di riesame avverso provvedimento di cautela reale” (Sez. un., 20 aprile 1994 n. 5, Iorizzo, rv. 197702).

119 Si tratta di sez. 5a, 21 febbraio 1994 n. 1009, Sabato, rv. 197443, in senso favorevole alla decisione delle Sezioni unite e, in senso contrario, di sez. 2a, 13 ottobre 1993 n. 3948, Ascione, rv. 196738 e di sez. 1a, 17 maggio 1994 n. 2314, Guerrieri, rv. 198210. Mentre quest’ultima sentenza non motiva in modo specifico per disattendere l’insegnamento delle Sezioni unite, la sentenza Ascione ne dissente consapevolmente, affermando che il rinvio fatto dall’art. 309,

Dopo l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332, e in particolare a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 3, agli artt. 309 e 324 c.p.p., fino al 2003 non risulta massimata alcuna decisione sull’argomento, quantunque sia difficile immaginare che tra le diecine di migliaia di ricorsi decisi in un decennio dalle Sezioni unite non ve ne fossero di quelli in cui, senza contestazione alcuna, era stata ritenuta ammissibile l’istanza di riesame di misure di cautela reale presentata a mezzo del servizio postale.

Le Sezioni unite hanno ritenuto di confermare il loro precedente120, costruito in modo tale da non potersi dire obliterato dalla legge sopravvenuta.

Esse hanno così enunciato il principio così massimato:

In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell’art. 583 cod.

proc. pen., anche con telegramma o con trasmissione del’atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell’art.324, comma 5, cod. proc. pen.

Preso atto del contrasto già insorto prima dell’entrata in vigore della legge del 1995 più volte citata, esse si sono soffermate soprattutto sulle due sentenze della seconda sezione penale del 2003, dall’identica motivazione, che avevano ritenuto di individuare, in quella legge, una volontà di differenziazione, razionalmente giustificabile sulla base delle diversità degli interessi in gioco e delle relative procedure, diretta a escludere l’ammissibilità della formalità di spedizione per telegramma o con posta raccomandata dell’atto di riesame dei provvedimenti di sequestro, a differenza di quanto stabilito per il riesame dei provvedimenti applicativi di misure personali coercitive. Questa particolare attenzione è stata dovuta alla circostanza che tali decisioni, senza contestare il risalente insegnamento delle Sezioni unite, lo avevano ritenuto superato dal novum legislativo.

comma 4, c.p.p. alle forme dell’art. 582 è talmente “preciso e inequivocabile” da non poter essere integrato, a pena di un arbitrario ampliamento della sua portata, in contrasto con i criteri generali dettati dall’art. 12 delle preleggi, con quello all’art. 583, sia pure al fine di emendare, in via interpretativa, una svista del legislatore.

120 Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 230/2008, Normanno, rv. 237861 e altra, in pari data, n. 231/2008, Tonelli, non massimata. Va segnalato che entrambe le sentenze hanno dichiarato inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more del giudizio di legittimità, i beni oggetto di sequestro erano stati restituiti all’interessato.

Se ne dovrebbe dedurre che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non valesse a precludere la declaratoria di inammissibilità l’interesse del ricorrente a non vedersi gravare ingiustamente delle spese del procedimento di riesame postegli legittimamente a carico (Sez. un., 20 novembre 1996 n. 22, D’Ambrosio, rv. 206485 e Sez. un., 5 luglio 1995 n.

26, Galletto, rv. 202014).

La prospettiva in parola è stata ripudiata dal massimo Collegio che, al fine di individuare l’intenzione del legislatore in un contesto interessato da noti contrasti di giurisprudenza e, insieme, da una produzione legislativa a un tempo caotica e frenetica, ha ritenuto inappagante fondarsi sulla regola interpretativa ubi dixit, voluti, ubi tacuit, noluit.

Così, ricostruendo la ratio legis a partire dai lavori preparatori, le Sezioni unite hanno posto in evidenza che da essi non traspariva alcuna indicazione nel senso di una differenziazione, quanto a forme di presentazione, tra le richieste di riesame, secondo che riguardassero misure di cautela personale o reale.

In secondo luogo, esse hanno preso in esame gli argomenti tratti dalle due sentenze citate per verificarne la fondatezza, e cioè se, oggettivamente, una differenziazione quanto a modalità di proposizione delle richieste di riesame in materia personale e reale si potesse dire razionalmente giustificata dalle caratteristiche dei due rimedi.

Ripercorrendo le tre direttrici principali di tali ragioni121, le hanno ritenute non condivisibili.

Difatti, quanto al principale argomento, non si coglierebbe alcuna ragione per escludere, con riguardo alle sole richieste di riesame in materia “reale”, forme di presentazione che sono comuni indistintamente a ogni altra impugnazione penale, in base alla disciplina generale, applicabile alle più varie materie, che non distingue affatto tra natura degli interessi in gioco; quanto al secondo, sarebbe irrilevante una diversità di effetti, di cadenze e di luogo di presentazione tra le due procedure, se non si colleghi razionalmente tale indiscutibile dato all’esigenza o anche solo all’opportunità di una diversità di forme di presentazione (ora più variegate, ora meno), esigenza che non solo non è messa in luce dalle sentenze citate, né mai è stata avvertita dalla dottrina, ma che non è nemmeno oggettivamente ipotizzabile; quanto al terzo, la limitazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p., al solo caso della “violazione di legge”, a differenza di quanto previsto dall’art. 311 c.p.p., non ha, all’evidenza, nulla a che vedere, sia dal punto di vista normativo, sia da quello logico, con la disciplina delle formalità di proposizione della precedente impugnazione.

121 Compendiabili soprattutto nelle tre seguenti: 1)- in materia di libertà personale può giustificarsi un peculiare favore per una maggiore gamma di forme di esercizio del diritto di impugnazione; 2)- il luogo, le cadenze e gli effetti dei due procedimenti di riesame sono non poco differenti; 3)- il ricorso per cassazione ha un ambito diverso secondo che si verta in materia personale o reale.

Neanche l’unico dato rilevante che potrebbe essere evocato con riferimento al thema decidendum, in quanto potenzialmente interferente proprio con le modalità di presentazione della richiesta di riesame, e cioè quello dell’oggettiva maggiore urgenza della decisione in materia di libertà personale, tenuto conto dei valori implicati, tornerebbe utile alla dimostrazione della fondatezza dell’orientamento citato. Anzi – osservano le Sezioni unite – quest’aspetto avrebbe potuto, se mai, far propendere il legislatore a escludere dalla materia regolata dall’art. 309 c.p.p., e non da quella dell’art. 324, forme di proposizione della richiesta meno affidabili circa la celerità della loro definizione. Scelta che invece non è stata adottata, non solo perché in via interpretativa ciò doveva ab origine essere ritenuto, stando alle puntuali osservazioni della citata sentenza delle Sezioni unite Esposito Mocerino, ma perché positivamente esclusa dalla ricordata modificazione dell’art. 309, comma 4, c.p.p. ad opera della legge n. 332 del 1995.

In terzo luogo, anche ove mai sussistessero dubbi interpretativi, occorrerebbe privilegiare il favor impugnationis122, tanto più che nel senso dell’ammissibilità del ricorso al mezzo postale ai fini della proposizione di atti di impugnazione si indirizzano esigenze di effettività della tutela giurisdizionale che attraversano le più diverse forme di contenzioso123.

Per contro, una limitazione delle modalità di presentazione della richiesta di riesame ai soli provvedimenti di sequestro costituirebbe irragionevole sacrificio delle esigenze di tutela giurisdizionale, sol che si consideri che tale genere di provvedimenti sono idonei a incidere sulla posizione soggettiva non solo della persona sottoposta a indagini, ma anche di quella di ogni altro interessato.