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Gli incarichi di posizione organizzativa

5.1. Normativa di riferimento La materia è disciplinata da:

§ artt. 107 e 109, c. 2, Tuel;

§ artt. 13 e ss. CCNL 21.5.2018;

L’articolo 13 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 21/5/2018 istituisce l’Area delle posizioni organizzative, cioè posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Sono quindi venute meno le posizioni organizzative istituite per svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (lett. c) dell’art. 8 del CCNL 31/3/1999).

La revisione delle tipologie di posizione organizzativa (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare “l’effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo” (Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni locali – triennio 2016/2018).

I Comuni italiani sono quindi stati chiamati ad adeguare la propria disciplina regolamentare in merito alle modalità di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di recepire le novità introdotte dal nuovo CCNL.

Per supportare questa importante fase di passaggio, l’ANCI ha messo a disposizione dei Comuni il Quaderno operativo n. 18: “Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa. Aggiornamento al CCNL 21/5/2018. Criteri generali di conferimento e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione”. Il documento è consultabile e scaricabile gratuitamente al seguente link: http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-operativo-Anci-sul-regolamento-posizioni-organizzative.pdf

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Secondo le nuove disposizioni di contratto nazionale, ciascun ente stabilisce la graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Gli elementi riferiti alle capacità/professionalità del soggetto da incaricare (quali capacità organizzativa e relazionale, attitudine al problem solving, ecc.), sono invece valutati ai fini dell’individuazione dei criteri per il conferimento dell’incarico. Infatti, a termini dell’articolo 14, c. 2, CCNL: “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”.

5.2. Il procedimento di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa

Il procedimento in oggetto è regolato dall’art. 14 del CCNL del 2018, che va ad integrare l’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000. Pertanto, gli incarichi sono attribuiti con provvedimento dei dirigenti ovvero, in loro assenza, del sindaco.

Ai fini del conferimento dell’incarico devono essere valutati gli aspetti relativi alla competenza professionale, ai requisiti culturali, alle attitudini, alla capacità professionale ed esperienza acquisiti, il tutto da porre in relazione alla natura e caratteristiche del programma amministrativo.

L’ente adotta i criteri generali per il conferimento degli incarichi, e stabilisce inoltre quelli per la graduazione della retribuzione di posizione sulla base dei principi contenuti nel CCNL (art. 14).

È utile precisare che è possibile conferire la titolarità di posizione organizzativa personale di categoria “C” in presenza delle seguenti condizioni dettate dal CCNL:

1. Comuni privi di posizioni di categoria D (art. 13);

2. Comuni con posti di categoria D non coperti (art. 17);

3. Comuni con presenza di personale inquadrato nella categoria D cui non è possibile attribuire l’incarico di p.o.

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Nei casi di cui ai numeri 2 e 3, l’incarico è conferito con il solo fine di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per una sola volta.

L’Aran ha affermato che il conferimento dell’incarico di p.o. non comporta una accettazione o rifiuto dello stesso, in quanto tale provvedimento costituisce l’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 3, del CCNL del 31.3.1999). Ad analoghe conclusioni perviene l’Agenzia anche nel caso di enti privi non solo di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro assegnate a dipendenti della categoria D, quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B (RAL 299).

5.3. Durata dell’incarico

Il CCNL 2018, art. 14, dispone, diversamente dal precedente contratto, che gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni.

5.4. Revoca dell’incarico

Il CCNL 2018, art. 14, prevede le ipotesi di revoca, prima della scadenza, solo in presenza di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

5.5. Attribuzione di funzioni ai componenti della Giunta nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 107, Tuel, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif.

dall’art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001). Le deliberazioni adottate sono soggette agli obblighi di pubblicazione.

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6. Il Segretario comunale

6.1. Normativa di riferimento

La figura del Segretario comunale è prevista dall’art. 97 Tuel in cui sono indicate anche le relative funzioni.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 Tuel.

Salvo quanto disposto dall’art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, Tuel).

L’ordinamento attuale prevede che i Segretari comunali e provinciali siano iscritti in un apposito Albo Nazionale, per le fasce professionali IA e IB, e per le altre negli Albi regionali gestiti dalle prefetture competenti.

Il Sindaco attinge all’Albo per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

La normativa statale è integrata da quella del CCNL del 2020, ove, all’articolo 101, si specifica che nei comuni fino a 100.000 abitanti, negli altri comuni e nelle città metropolitane, in cui non sia stato nominato un direttore generale, il segretario comunale svolge anche:

- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro attività, compresa la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ente;

- responsabilità della proposta del PEG e nel suo ambito del PDO e del Piano della performance;

- responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e di personale;

- esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti inadempienti.