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V. Le ulteriori disposizioni

V. 4. Indagini preliminari e udienza preliminare

V. 4. A) I principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini: art. 3, lett. a-d del D.d.l. e art. 3, lett. a- e quater della proposta emendativa del Governo.

I principi di delega contenuti all’art. 3 attengono alla modifica della regola di giudizio in tema di archiviazione, comprendendovi tutte le ipotesi in cui non sia ragionevole la previsione di

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una affermazione di responsabilità nel giudizio, alla rimodulazione, secondo la tipologia dei reati, dei termini di durata delle indagini, alla limitazione ad una soltanto delle proroghe consentite, all’esclusione dell’obbligo di notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela.

La criticità del D.d.l., nella parte in cui prevedeva il termine breve di sei mesi per alcuni reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni, è superata dalla proposta emendativa, che lo ha portato ad un anno. Rimane nondimeno troppo breve il termine di durata delle indagini preliminari per i reati contravvenzionali, fissato in sei mesi.

Si rinvia per un più approfondito commento delle disposizioni (escluse quelle di cui alle lett.

e), f), g) del D.d.l., nonché di cui alle lettere e-bis, e-ter, e-quater della proposta emendativa, illustrate diffusamente nel precedente paragrafo IV), all’allegato tecnico. (All. 4)

V. 4. B) L’udienza preliminare: art. 3, lett. i) del D.d.l - art. 3 lett. i-l) quater della proposta emendativa del Governo.

Con l’intento di rafforzare la funzione ‘filtro’ dell’udienza preliminare, il D.d.l. intende modificare la regola di giudizio per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425, co. 3, c.p.p.., di modo che a quella attuale (“il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”) sia sostituita quella per cui non si fa luogo al rinvio a giudizio “nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio”.

Il testo emendato innanzitutto intende ampliare la categoria dei reati per cui è consentita la citazione diretta a giudizio includendovi anche quelli puniti con pena della reclusione non superiore a sei anni che non presentino difficoltà di accertamento.

Inoltre, soprattutto con l’intento di rendere ancor più rigorosa la valutazione del GUP ai fini del rinvio a giudizio, propone una ulteriore modifica della regola per l’adozione della sentenza di non luogo a procedere, prevedendo che questa debba essere emessa quando non possa essere formulata una ragionevole prognosi di condanna.

Ancora, è stata introdotta una espressa causa di nullità per la violazione dell’art. 417, co. 1, lett. b) c.p.p. e, al contempo, una ‘inedita’ ipotesi di sanatoria dell’atto per il caso in cui il P.M. provveda ad emendarlo con immediatezza; nei casi in cui occorre adeguare l’imputazione al fatto (nei suoi elementi essenziali o accidentali), si intende positivizzare la regola per cui si fa luogo alla restituzione degli al P.M. solo se questi non provveda in udienza alle necessarie modifiche.

E’ stato, infine, introdotto uno sbarramento alla costituzione di parte civile, preclusa se non effettuata all’udienza preliminare.

L’intervento nel complesso va valutato positivamente, anche con riguardo alla modifica della regola di giudizio in sede di udienza preliminare.

Ed invero, risulta immutata la natura prognostica della valutazione rimessa al GUP e la formula utilizzata nei due testi per indicare la regola di giudizio (“ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria” e “ragionevole previsione di condanna”) appare ancora abbastanza flessibile da poter consentire applicazioni difformi.

Sarà, pertanto, rimesso al GUP valorizzare l’oggettivo potenziamento del potere valutativo di merito attribuitogli con l’abbandono del criterio processuale, riferito all’utilità o meno del dibattimento, e l’opzione in favore di un criterio ‘sostanziale’, parametrato sull’innocenza o sulla colpevolezza dell’imputato. (All. 5)

L’istituto del controllo giurisdizionale sulle iscrizioni (art. 3, co.1, lett. l del D.d.l. e art. 3, co.1, lett. l, l bis, l ter, l quater) è stato esaminato al paragrafo IV.4 cui si rinvia. L’analisi di

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dettaglio delle ulteriori previsioni è contenuta nell’allegato tecnico.

V. 5 I Procedimenti speciali: art. 4 del D.d.l. e della proposta emendativa del Governo.

L’art. 4 del D.d.l. contiene i principi di delega relativi alle modifiche aventi ad oggetto i procedimenti speciali, in particolare, il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato, e il giudizio per decreto.

Sinteticamente l’intervento complessivo può essere così ricostruito.

Quanto al patteggiamento, il D.d.l. prevede un innalzamento ad otto anni del limite di pena per cui è consentito accedere al rito e un ampliamento delle preclusioni al patteggiamento a pena superiore a cinque anni. La proposta emendativa, mantenendo fermo a cinque anni il limite di pena, consente che l’accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero, nel caso di patteggiamento a pena superiore a due anni, possa riguardare anche le pene accessorie e la loro durata, nonché la confisca facoltativa, la determinazione del suo oggetto ed ammontare.

Si esclude che la sentenza abbia effetti extrapenali ed efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e ‘in altri casi’. Si prevede, infine, il coordinamento del termine per la richiesta di patteggiamento sino all’udienza filtro per i reati a citazione diretta. Le modifiche previste dalla proposta emendativa appaiono più adeguate a rilanciare l’istituto del patteggiamento, essendo prevedibile che, in assenza di tutti i benefici che conseguono al patteggiamento ordinario e di un giudizio pieno di accertamento della responsabilità gli imputati, non avranno interesse a chiedere l’applicazione di pene di così elevata entità, e da eseguire nell’immediatezza della sentenza, ormai ricorribile in cassazione in ipotesi del tutto residuali.

Relativamente al giudizio abbreviato le modifiche riguardano quello condizionato all’integrazione probatoria, prevedendosi che, ai fini della sua ammissione, occorre aver riguardo all’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. La proposta di emendamento intende introdurre un’ulteriore riduzione della pena, pari ad un sesto, applicata dal giudice dell’esecuzione nel caso di mancata proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza L’intervento più completo di cui alla proposta emendativa va valutato positivamente potendo l’ulteriore sconto di pena disincentivare le impugnazioni.

Per il giudizio immediato è stata positivizzata la regola, di matrice giurisprudenziale, secondo cui, in caso di rigetto di rito abbreviato condizionato, l’imputato può chiedere l’abbreviato semplice o il patteggiamento; in caso di dissenso del P.M. o di rigetto, da parte del giudice, della richiesta di patteggiamento, avanzare istanza di rito abbreviato. Riguardo a tale previsione non si rilevano criticità.

Analogamente a dirsi per il rito monitorio, la cui modifica consiste: nell’aumento ad un anno (a decorrere dalla data di iscrizione dell’indagato) del termine entro il quale il P.M. può formulare richiesta di decreto penale di condanna; nella previsione che l’effetto estintivo del reato, al ricorrere delle condizioni richieste, si determina solo a seguito del pagamento della pena pecuniaria; nel beneficio di un’ulteriore riduzione della pena pecuniaria pari a un quinto se l’imputato effettua il pagamento entro dieci giorni dalla notifica del decreto e rinuncia ad opporlo. (All. 6)

V. 6 Il giudizio dibattimentale: art. 5 del D.d.l. e della proposta emendativa del Governo.

Per più ordinato e razionale svolgimento dell’udienza dibattimentale, nel D.d.l. è previsto: che il giudice calendarizzi le udienze; che le parti illustrino le richieste di prova; che la rinuncia alle prove ammesse non sia condizionata al consenso delle altre parti; che il deposito di

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consulenze e perizie avvenga con un congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per l’esame del consulente o perito; che la regola di cui all’art. 190 bis c.p.p., riguardante l’assunzione, mediante lettura, delle dichiarazioni del testimone o di una delle persone di cui all’art. 210 c.p.p. sia estesa a tutti i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione collegiale in caso di mutamento di uno dei giudici che compongono il collegio.

Rispetto all’impianto del D.d.l. la principale novità della proposta emendativa riguarda il regime di assunzione delle prove dichiarative in caso di mutamento del giudice (monocratico o collegiale). In ordine alle criticità di questa previsione si rinvia alle considerazioni già svolte al paragrafo IV; nel resto l’intervento normativo non presenta criticità. (All. 7)

V. 7 L’udienza filtro nei procedimenti a citazione diretta: art. 6 del D.d.l. della proposta emendativa del Governo.

L’istituto più innovativo in tema di procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica a citazione diretta è costituita dall’introduzione di un’udienza filtro, illustrata al paragrafo IV.6, cui si rinvia.

V. 8 Impugnazioni: art. 7 del D.d.l. e della proposta emendativa del Governo.

Nel rinviare per l’analisi di dettaglio delle singole disposizioni all’allegato tecnico, si segnalano in questa sede le principali novità in tema di impugnazioni, avendo riguardo alle previsioni del D.d.l. e della proposta emendativa.

Nel D.d.l. si prevede: che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, ricevuto successivamente alla pronuncia; che l’impugnazione possa essere proposta con modalità telematiche; che sono inappellabili da parte del P.M. le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere, relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alterativa, escluse alcune fattispecie di reato; l’inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Per i reati a citazione diretta, la competenza a decidere della Corte d’appello in composizione monocratica, il rito camerale non partecipato, sia in quest’ultima ipotesi, sia in quella in cui il collegio procede in camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., sempre che l’imputato o il difensore lo richiedano, e non vi sia necessità di rinnovare l’istruzione dibattimentale.

La proposta emendativa intende introdurre modifiche che superano alcune criticità del testo originario. In particolare, le norme su processo in assenza escludono che il mancato rilascio al difensore ad impugnare possa essere frutto della mancata conoscenza del procedimento e, quindi, scongiurano il pericolo che l’imputato non abbia impugnato la sentenza perché ignaro del processo.

Per garantire che l’imputato riceva la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, si prevede che lo stesso a pena di inammissibilità dell’impugnazione, debba eleggere o dichiarare domicilio, evitandosi così un successivo ricorso al rimedio rescissorio per la mancata conoscenza del processo.

La proposta soppressione della monocraticità in appello opportunamente, poi, preserva il valore della collegialità.

Opportuna è, altresì, l’inversione relativa alle forme di trattazione dell’udienza, prevedendo, in via ordinaria, il rito camerale non partecipato, e, solo su richiesta dell’imputato o del difensore, la trattazione in pubblica udienza.

Nel testo emendato è scomparso il riferimento all’ipotesi di rinnovazione istruttoria, quale causa preclusiva alla trattazione scritta, ritenendosi evidentemente incompatibile con un rito camerale non partecipato la rinnovazione dell’istruttoria.

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E, infine, prevista l’eliminazione delle preclusioni di cui all’art. 599 bis c.p.p., per accedere al concordato in appello.

Se la previsione appare opportuna nell’ottica di deflazionare il carico delle Corti d’appello, nondimeno occorre considerare che le preclusioni attualmente operanti riguardano tutte le fattispecie di particolare gravità.

La proposta emendativa, inoltre, con carattere di novità rispetto al D.d.l., prevede l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi, ipotesi, peraltro, già codificata (art.

591 c.p.p., che richiama l’art. 581 c.p.p. come modificato dall’art. 1, co. 55 L. 103/2017).

Correttamente si è precisato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 c. 3 bis c.p.p., può avere ad oggetto solo prove dichiarative assunte in primo grado.

La proposta emendativa interviene poi in maniera del tutto innovativa rispetto al D.d.l. sulle modalità di trattazione dell’udienza in cassazione, prevedendo l’ampio ricorso al contraddittorio scritto.

E’, altresì, previsto che la trattazione dell’udienza della Settima Sezione penale avvenga senza formalità ovvero de plano ex art. 610 c. 5 bis c.p.p.; questa procedura è estesa ai casi di manifesta fondatezza del ricorso, che consente di accelerare i tempi per la definitività del provvedimento.

Per evitare opposizioni dilatorie è precisato che la procedura de plano, di regola, non sospende l’esecuzione dell’ordinanza di inammissibilità.

Nell’ottica di risolvere in via anticipata la questione della competenza territoriale, è apprezzabilmente previsto di devolvere, sin da subito, la questione sulla competenza territoriale alla Corte di cassazione, sempre che il giudice ne rilevi la “serietà” e, cioè, non si tratti di eccezione manifestamente infondata.

Totalmente innovativa e condivisibile, la previsione di cui all’art. 7 lett. h-septies), con la quale il legislatore intende dotare il nostro ordinamento di uno strumento che dia adeguata esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo.

E’ previsto, infatti, un mezzo di impugnazione straordinario proponibile, post iuducatum, entro termini perentori (distinto dalla rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis c.p.p. e dall’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 c.p.p.), con il quale il ricorrente vittorioso a Strasburgo potrà chiedere alla Corte di cassazione di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che abbia ravvisato violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo di natura sostanziale o processuale. (All. 8)

V. 9 Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di

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