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Infine, politica risulta anche la composizione dell’organo costituzionale Il sistema di designazione dei conseillers è congegnato in

modo tale «da non lasciar spazio al rischio che si [possa] formare una

sorta di “contropotere” capace di porre un freno alla volontà della

maggioranza politico-legislativa».

133

Dei nove componenti il Consiglio

costituzionale

134

, tre sono designati dal Presidente della Repubblica, tre

dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e tre dal Presidente del

Senato.

135

A questi si aggiungono, quali membri i diritto, gli ex presidenti

della Repubblica.

136

133 E. G

ROSSO Francia, cit., p. 153.

134 Il numero dei componenti è leggermente inferiore a quello delle corti costituzionali

europee, normalmente oscillante tra i dodici (per esempio in Spagna o in Bulgaria) ed i quindici membri (per esempio in Italia, in Polonia, in Ungheria e in Repubblica Ceca), con solo qualche eccezione (ad esempio sette in Lettonia e sedici in Germania). Sull’esempio francese si collocano, invece, la Corte costituzionale slovena e quella rumena, entrambe composte di nove giudici. Tuttavia, anche in questi casi, divergono le procedure di nomina. Mentre la Corte costituzionale slovena è interamente di nomina parlamentare (seppur su proposta del Presidente della Repubblica), i giudici costituzionali rumeni sono scelti, ai sensi dell’art. 140 della Costituzione, per un terzo dalla Camera, per un terzo dal Senato e per un terzo dal Presidente della Repubblica. Inoltre, a differenza del Conseil constitutionnel, i giudici costituzionali rumeni sono individuati tra coloro che risultano dotati di una «formazione giuridica superiore, un’alta competenza professionale e un’esperienza di almeno diciotto anni di attività giurisdizionale o di insegnamento giuridico superiore» (art. 141 della Costituzione rumena), mentre alcun requisito tecnico è richiesto ai fini della nomina a conseilleur in Francia. Per una panoramica delle esperienze di giustizia costituzionale presenti in Europa centro-orientale, vedi F. DAL CANTO, La giustizia costituzionale nei paesi

dell’Europa orientale, in J. LUTHER, R. ROMBOLI, R. TARCHI (a cura di), Esperienze di

giustizia costituzionale, Tomo II, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000, pp. 441-469, ed

in particolare p. 461. Per una più recente analisi comparata, vedi K. KELEMEN,

Appointment of Constitutional Judges in a Comparative Perspective – with a Proposal for a New Model for Hungary, in Acta Juridica Hungarica, 54, No. 1, pp. 5-23 (2013).

Per un approfondimento sulla composizione della Corte costituzionale ungherese, alla luce delle recenti riforme, vedi Idem, La Corte costituzionale, in G.F. FERRARI (a cura di), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, G. Giappichelli, 2012, Cap. VII, pp. 87-99. Infine, Idem, The New Hungarian Constitution: European Criticalities, in corso di pubblicazione.

135

Il testo dell’art. 56 della Costituzione in vigore sino alla riforma costituzionale del 2008 (l. const. n° 2008-724 du 23 juillet 2008, in JO du 24 juillet 2008, p. 11890, texte n° 2) così sanciva: «Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat

dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat».

La riforma costituzionale del 2008 non modifica il modo decisivo il controverso sistema di designazione dei giudici costituzionali, limitandosi ad introdurre un debole controllo parlamentare sulle nomine. La legge costituzionale n° 2008-724 prevede nel nuovo testo dell’art. 56 un rinvio all’art. 13, il quale, a sua volta riformato, sottopone la procedura di nomina di alcuni «emplois ou fonctions» (specificati con legge organica) al controllo parlamentare, in ragione «de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation».

La modifica non sembra di fatto stravolgere l’impianto originario della disciplina di designazione, soprattutto per quanto riguarda il potere di nomina del Presidente della Repubblica, che pur la riforma avrebbe inteso contenere. La novella disposizione si limita, infatti, ad imporre il previo parere della commissione permanente competente in ciascuna camera, impedendo, tuttavia, che il Presidente proceda alla nomina solo qualora i tre quinti dei voti espressi complessivamente nelle due commissioni siano di segno negativo. In tal modo, sarà sufficiente che il Presidente della Repubblica possa contare su una minoranza a lui favorevole per porre nel nulla il veto parlamentare. Si veda per approfondimenti M. VOLPI, La forma di governo in Francia alla luce della

riforma costituzionale del luglio 2008, in A. CERRI, P. HÄBERLE, I.M. JARVAD, P. RIDOLA,D.SCHEFOLD (a cura di), Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum

in onore di Angel Antonio Cervati, Nova Juris Interpretatio in odierna gentium

communione, Quaderno monografico 2010, Tomo V, pp. 247-275.

Per quanto riguarda invece le nomine dei presidenti di Assemblea Nazionale e di Senato, un simile controllo parlamentare è previsto da parte della sola commissione competente nella propria camera di appartenenza.

136 La presenza tra i componenti del Conseil constitutionnel degli ex presidenti della

Repubblica, membri di diritto a vita, genera da sempre in Francia polemiche a non finire. Il Comitato per la revisione della Costituzione presieduto dal Professor Vedel nel 1993 aveva proposto la soppressione di tale categoria, incontrando purtuttavia non poche resistenze, le stesse che hanno spinto il «Comitato di riflessione e di proposta sulla modernizzazione e sul riequilibrio delle istituzioni della V Repubblica», nominato dal Presidente Nicolas Sarkozy nel 2007 e presieduto dall’ex Primo ministro Edouard Balladur, a scartare immediatamente tale soluzione.

Nonostante la presenza dei membri di diritto sia avvertita dai più come un’anomalia del passato, certamente da abbandonare alla luce del mutamento subito dal Conseil

constitutionnel, taluna dottrina evidenzia come di fatto la partecipazione di tali membri

sia rapidamente caduta in desuetudine. Secondo quanto riportato da P. BLACHER, Il

Consiglio costituzionale, cit., p. 289, dal 1958 al 2000, anno di pubblicazione dello

studio, si registrano solo due casi di partecipazione attiva, quella di Vincent Auriol e René Coty, membri di diritto, rispettivamente, dal 1959 al 1960 e dal 1959 al 1962. L’atteggiamento più diffuso sembrerebbe essere piuttosto nel senso dell’astensione. E’ ormai noto come Charles de Gaulle (membro di diritto dall’aprile 1969 al novembre 1970) e François Mitterand (membro di diritto dal maggio 1995 al gennaio 1996) non prendessero mai parte alle sedute del Conseil constitutionnel, mostrando di rispettare il sentire comune secondo il quale «l’esistenza di membri di diritto» - è da considerarsi

«un’anomalia costituzionale suscettibile di attentare all’autorità giurisdizionale dell’organo».

Tuttavia, più recentemente, è da segnalare una significativa inversione di tendenza. Il momento di svolta si registra nel 2004, quando Valery Giscard d’Estaing, membro di diritto dal 1981 e sino ad allora mantenutosi estraneo ai lavori del Consiglio costituzionale, inizia invece a parteciparvi. Dal giugno al dicembre 2004 prende parte a cinque decisioni di controllo preventivo di costituzionalità, relativamente a leggi dall’elevato peso politico e mediatico. In particolare, l’ex Presidente contribuisce al giudizio di conformità della legge sulle comunicazioni elettroniche e sui servizi di comunicazione audiovisuale (déc. n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, in JO du 10 juillet 2004, p. 12506, Rec., p. 107), della legge in materia di bioetica (déc. n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, in JO du 7 août 2004, p. 14077, Rec., p. 122), così come interviene sulla questione dell’autonomia finanziaria delle collettività territoriali (déc. n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, in JO du 30 juillet 2004, p. 13562, Rec., p. 116), in materia di assicurazione sanitaria (déc. n° 2004-504 DC du 12 août 2004, in JO du 17 août 2004, p. 14657, Rec., p. 153) e sulla legge finanziaria per il 2005 (déc. n° 2004-511 du 29 décembre 2004, in JO du 31 décembre 2004, p. 22571, @ 5). Ai giudizi di legittimità costituzionale si aggiungono, poi, un caso di decadenza dalla carica di senatore (déc. 2004-16 D du 23 décembre 2004, in JO du 29 décembre 2004, p. 22245, Rec. p. 231), una decisione in materia di incompatibilità parlamentare (déc. n° 2004-19 I du 23 décembre 2004, in JO du 29 décembre 2004, p. 22245, Rec., p. 233) e una sulla qualificazione giuridica di una disposizione normativa (déc. n° 2004-197 L du 10 juin 2004, in JO du 13 juin 2004, p. 10561, Rec., p. 99).

Il cambio di tendenza sembra confermarsi, del resto, negli anni successivi. Sono nove complessivamente le sedute alle quali lo stesso Giscard d’Estaing partecipa nel 2005, sette di controllo preventivo di costituzionalità e due sulla regolarità delle elezioni dell’Assemblea Nazionale; otto sono invece nel 2006, più precisamente, sette di controllo di costituzionalità e una di incompatibilità parlamentare.

L’arrivo di Jacques Chirac in qualità membro di diritto dal maggio 2007 non pare, poi, mutare la prassi instaurata. L’atteggiamento di quest’ultimo, forse più contenuto di Giscard d’Estaing, è comunque nel senso di una relativa partecipazione; si registrano, infatti, solo tre decisioni tra il novembre e il dicembre 2007, che salgono a sette nel 2008 (contro le dieci alle quali partecipa Giscard d’Estaing) e a ventinove (su complessive quarantotto) nel 2009, superando lo stesso Giscard d’Estaing il quale, nello stesso anno, prende parte a ventidue sedute del Consiglio costituzionale. I dati sono disponibili sul sito del Consiglio costituzionale: www.conseil-constitutionnel.fr.

La partecipazione di Chirac, alla luce poi delle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto per la passata attività di sindaco di Parigi, finisce per destare nuove perplessità. Nonostante egli si astenga dalle decisioni che anche indirettamente lo interessano (ex art. 4 Règlement intérieur sur la procédure suivi devant le Conseil

constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, stabilito con la déc.

n° 2010-117 ORGA du 4 février 2010, in JO du 18 février 2010, p. 2986, @ 74), il possibile collegamento dell’ex Presidente con sette altri membri del Consiglio suscita nel marzo 2010 reazioni di forte imbazzo. Si riapre, in definitiva, la questione dell’opportunità della presenza degli ex presidenti in un organo ormai divenuto giurisdizionale. D’altra parte, lo stesso Sarkozy dal maggio al dicembre 2012 partecipa, in qualità di ex Presidente, a otto decisioni del Consiglio costituzionale, tutte questioni

In assenza di alternanza politica al potere, tale sistema di nomina ha

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