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Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante carattere grassetto.

Le garanzie previste dalla presente Sezione sono operanti in abbinamento al Pacchetto TOP descritto al punto 1.1.

COSA ASSICURIAMO

7.1 RISCHI ASSICURATI

Italiana Assicurazioni S.p.A., assicura il Conducente, non a titolo professionale, del veicolo descritto nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione contro gli infortuni subiti durante e in conseguenza della circola-zione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo necessarie per riprendere la marcia. La garanzia vale a condizione che l’autovettura circoli con il consenso del Proprietario/Locatario del Veicolo e che il Conducente sia in possesso della prescritta abilitazione e degli altri requisiti stabiliti dalle legge.

7.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è esente da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto 7.4 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CASI ASSICURATI 7.3 MORTE

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte del Conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma di euro 50.000,00 agli eredi legittimi o testamentari.

L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il paga-mento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conse-guenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia maggiore.

7.4 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente constatabile entro due anni dal giorno dell'infortu-nio, la Società liquida l'indennizzo secondo il grado di invalidità valutata con le percentuali conte-nute nelle Tabelle INAIL (allegato n.1 al DPR 30.6.1965 n.1124) su una somma assicurata di Euro 50.000,00.

Se l’invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 4% della totale, non viene liquidato alcun in-dennizzo; se è superiore al 4% della totale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente la fran-chigia di cui sopra; se è superiore al 15% della totale, l’indennizzo viene liquidato senza franfran-chigia, applicando quindi la percentuale di invalidità permanente alla somma assicurata.

La somma assicurata di euro 50.000,00 viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità è stabilito con addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite del 100%.

Nei casi di invalidità non previsti nella tabella, si procederà alla stima del grado d'invalidità valutando la diminu-zione della capacità dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo. Il diritto all’indennizzo per invalidità perma-nente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l’indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga alle persone indicate al punto 7.3 l’importo liquidato o offerto.

Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 19 di 27 COSA NON ASSICURIAMO

7.5 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- sofferti in conseguenza di azioni delittuose del Conducente, anche solo tentate, nonché di par-tecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana né per legit-tima difesa;

- sofferti in occasioni di guerre, insurrezioni;

- che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- determinati da stato di ubriachezza;

- verificatisi durante la partecipazione a corse, gare (salvo quelle di pura regolarità) e relative prove o allenamenti;

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani.

La garanzia non è valida quando il Conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in qualità di autista di professione.

Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi dal buon padre di fami-glia, la garanzia è operante per i soli casi di morte e invalidità permanente, con riduzione dell’indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 7.2.

7.6 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI

La garanzia vale per le persone che non abbiano superato i 75 anni. La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, sindrome di immunodeficienza acquista (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

7.7 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà:

- darne avviso alla Centrale Operativa – numero verde 800.046.300 – entro 3 giorni dalla data del sinistro precisando data, luogo, cause e modalità dell’evento. L’operatore fornirà tutte le informazioni del caso e richiederà la documentazione necessaria;

Le spese dei certificati medici sono a carico dell’Assicurato.

7.8 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza o durata delle cure me-diche, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 7.2, possono - su accordo delle Parti - essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre me-dici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell'infortunato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni dei Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinuncia-no fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I ri-sultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei me-dici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

7.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 20 di 27 APPENDICE

“SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?”

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 MODULO DI ADESIONE mod. 1009 VL

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