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sicurato non viene ritrovato e si presume l’avvenuto decesso, Allianz Viva paga agli eredi in parti uguali la Somma Assicurata per il caso di Morte.

Il pagamento avviene dopo 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la di-chiarazione di morte presunta6.

Se dopo il pagamento dell’Indennizzo l’Assicurato risulta vivo, Allianz Viva ha il diritto alla restituzione di quanto pagato. Dopo la restituzione, l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo per l’Invalidità Permanente eventualmente subita Art. 2.3.2 Commorienza dei genitori in presenza di figli beneficiari minori Se lo stesso evento provoca la Morte dell’Assicurato e dell’altro genitore anche se non assicurato con la presente Polizza, l’Indennizzo spettante ai figli minori beneficiari dell’Assicurazione per il caso Morte è raddoppiato, fino a un limite massimo di aumento di 103.300,00 euro.

Allianz Viva paga l’Indennizzo in parti uguali tra i figli beneficiari minori.

I minori in affido permanente sono equiparati ai figli minori.

1° ESEMPIO

Somma assicurata: 110.000,00

Decesso dell’Assicurato e dell’altro genitore, in presenza di 3 figli minori.

Indennizzo:

110.000,00 + 110.000,00 (per raddoppio) = 220.000,00

Limite di aumento 103.300,00, quindi 110.000,00 + 103.300,00 = 213.300,00 TOTALE: 213.300,00 / 3 figli minori = 71.100,00 per ogni figlio minore

2° ESEMPIO

Somma assicurata: 80.000,00

Decesso dell’Assicurato e dell’altro genitore, presenza di 2 figli minori.

Indennizzo:

80.000,00 + 80.000,00 (per raddoppio) = 160.000,00

TOTALE: 160.000,00 / 2 figli minori = 80.000,00 per ogni figlio minore I valori sono espressi in euro

Art. 2.4 INVALIDITÀ PERMANENTE (sempre operante)

Se l’Infortunio subito dall’Assicurato ha per conseguenza una Invalidità Per-manente e questa si verifica entro 2 anni dalla data dell’Infortunio (anche suc-cessivamente alla scadenza della Polizza), Allianz Viva paga un indennizzo,

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6 Articoli 60 e 62 Codice Civile

calcolato sulla Somma Assicurata indicata in Polizza e tenendo conto della diminuita capacità lavorativa dell’Assicurato, in base alla seguente tabella:

Arti ed Organi Percentuale in caso

di perdita totale anatomica o funzionale

un arto superiore 70%

una mano o un avambraccio 60%

un pollice 18%

un indice 14%

un medio 8%

un anulare 8%

un mignolo 12%

una falange del pollice 9%

una falange di altre dita della mano 1/3 del dito

un piede 40%

ambedue i piedi 100%

un alluce 5%

un altro dito del piede 3%

una falange dell’alluce 2,5%

una falange di altro dito del piede 1%

un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60%

un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio 50%

ambedue gli occhi 100%

un occhio 25%

un rene 20%

la milza 10%

sordità completa di un orecchio 10%

sordità completa di ambedue gli orecchi 40%

perdita totale della voce 30%

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa.

Se la lesione comporta una minorazione e non la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in pro-porzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’appli-cazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percen-tuali riconosciuta per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Se l’Invalidità Permanente riconosciuta è di grado pari o superiore al 60%, Allianz Viva paga un Indennizzo pari all’intera Somma Assicurata indicata in Polizza.

Se l‘Invalidità Permanente è di grado inferiore al 30%, Allianz Viva paga l’Inden-nizzo calcolato secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.4.1 “Franchigie per Invalidità Permanente”.

Art. 2.4.1 Franchigie per Invalidità Permanente

Se l’Invalidità Permanente è di grado inferiore al 30%, Allianz Viva paga un Indennizzo con la seguente modalità:

• sulla parte di Somma Assicurata fino a 103.300,00 euro si applica la per-centuale di Invalidità Permanente eccedente il 3% della totale;

• sulla parte di Somma Assicurata superiore a 103.300,00 euro si applica la percentuale di Invalidità Permanente eccedente il 5% della totale.

Se l’Invalidità Permanente accertato è di grado pari o superiore al 30% della totale, Allianz Viva paga un Indennizzo pari alla Somma Assicurata per l’in-tera percentuale riconosciuta.

1° ESEMPIO

Somma Assicurata: 80.000,00 Grado di Invalidità accertato: 15%

Calcolo della Franchigia: fino a 103.000,00 => Franchigia 3%

Indennizzo: 800,00 a punto x 15 punti di invalidità – 3 punti di Franchigia = 9.600,00

2° ESEMPIO

Somma Assicurata: 165.000,00 Grado di Invalidità accertato: 15%

Calcolo della Franchigia:

• Fino a 103.000,00 => Franchigia 3%

• Superiore a 103.000,00 => Franchigia 5%

Indennizzo:

• 1030,00 a punto x 15 punti di invalidità – 3 punti di Franchigia = 12.360,00

• 620,00 a punto x 15 punti di invalidità – 5 punti di Franchigia = 6.200,00 TOTALE: 12.360,00 + 6200,00 = 18.560,00

3° ESEMPIO

Somma Assicurata: 165.000,00 Grado di Invalidità accertato: 35%

Calcolo della Franchigia: grado di Invalidità Permanente accertato maggiore del 30% => nessuna Franchigia

Indennizzo: 1650,00 x 35 punti di invalidità = 57.750,00 I valori sono espressi in euro

Art. 2.5 DIARIA DA RICOVERO

(operante nella Prima, nella Terza e nella Quinta combinazione)

In caso di Ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato, Allianz Viva paga, per ogni giorno di Ricovero, la diaria giornaliera convenuta indicata in Polizza prevista dalla combinazione scelta.

La giornata di entrata e quella di dimissioni dall’Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, indipendentemente dall’orario del Ricovero e delle dimissioni.

Limite di Indennizzo: periodo massimo di 365 giorni per Sinistro

ESEMPIO

Giorno di entrata in Istituto di Cura: 20 marzo Giorno di dimissioni dall’Istituto di Cura: 30 marzo Giorni di Ricovero ai fini dell’Indennizzo: 10 giorni Somma Assicurata: 40,00

Indennizzo: 40,00 al giorno x 10 giorni = 400,00 I valori sono espressi in euro

Art. 2.6 RIMBORSO SPESE DI CURA

(operante nella Prima, nella Terza e nella Quinta combinazione)

Allianz Viva rimborsa le spese di cura sostenute fino alla concorrenza della som-ma assicurata indicata in Polizza per:

• onorari dei medici e dei chirurghi, rette di degenza in Istituto di Cura, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, accertamenti diagnostici e traspor-to in ambulanza all’Istitutraspor-to di Cura, all’ambulatraspor-torio o al prontraspor-to soccorso;

• terapie fisiche, medicinali, cure termali Esclusione: spese di natura alberghiera.

Limite di Indennizzo: 30% della Somma Assicurata.

acquisto di apparecchi protesici e terapeutici, se l’Infortunio ha comportato perdite anatomiche o funzionali.

Esclusione: spese per la manutenzione, la riparazione e il noleggio.

Limite di Indennizzo: 30% della Somma Assicurata.

Sono comunque escluse dalla garanzia le spese relative a cure dentarie e paradontali e relative protesi.

Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia opera per la parte di spesa da lui effettivamente sostenuta.

1° ESEMPIO

Somma Assicurata: 2.750,00

Spese di cura sostenute: 1.000,00 per onorari dei medici

Limite di Indennizzo: non previsto (uguale alla Somma Assicurata) Indennizzo = 1.000,00

2° ESEMPIO

Somma Assicurata: 2.750,00

Spese di cura sostenute: 500,00 per medicinali

Limite Indennizzo: 30% della Somma Assicurata: 825,00 Indennizzo = 500,00

3° ESEMPIO

Somma Assicurata: 2.750,00

Spese di cura sostenute: 1.000,00 per acquisto apparecchio protesico Limite di Indennizzo: 30% della Somma Assicurata: 825,00

Indennizzo = 825,00 4° ESEMPIO

Somma Assicurata: 2.750,00

Spese di cura sostenute: 5.000,00 per onorari medici

Limite di Indennizzo è uguale alla Somma Assicurata: 2.750,00 Indennizzo = 2.750,00

I valori sono espressi in euro

Art. 2.7 RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO

L’Assicurazione opera per gli infortuni conseguenti a incidente della Circolazione avvenuti in stato di guerra (dichiarata e non) o di insurrezione popolare, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato in qualità di civile viene sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace.

Esclusioni:

• infortuni subiti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vati-cano e della Repubblica di San Marino;

• partecipazione attiva a tali eventi.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.8 ESCLUSIONI

L’Assicurazione non opera se l’Assicurato è una persona che soffre di:

• alcoolismo;

• tossicodipendenza;

• AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e sindromi ad essa correlate.

L’Assicurazione non opera per le conseguenze di infortuni che si siano verifi-cati in conseguenza diretta o indiretta di:

a) guida od uso di mezzi subacquei e di veicoli o natanti a motore in compe-tizioni e relative prove;

b) guida di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge

“apparecchi per il volo da diporto o sportivo”, ovvero ultraleggeri, delta-plani, parapendii e simili;

c) delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;

d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;

e) guerra e insurrezioni (salvo quanto stabilito all’art. 2.7 “Rischio di guer-ra all’estero”), terremoti, eruzioni, inondazioni, tguer-rasmutazione del nucleo dell’atomo come pure radiazioni provocate artificialmente dall’accelera-zione di particelle atomiche o esposidall’accelera-zione a radiazioni ionizzanti.;

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

In caso di Sinistro, l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono:

a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi su-bito alle cure mediche e seguirne le prescrizioni;

b) avvisare per iscritto l’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Al-lianz Viva, anche tramite l’Area clienti disponibile sul sito www.alAl-lianzviva.

it, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza7;

c) indicare luogo, giorno, ora e dettagliata descrizione dell’evento e, se pre-sente, fornire il verbale autorità intervenute sul luogo del sinistro.

d) inviare, insieme alla denuncia, la documentazione medica.

L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono inoltre:

e) sciogliere da segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;

f) permettere le indagini e gli accertamenti necessari e, su richiesta di Allianz Viva, la visita medica, da effettuare in Italia, dell’Assicurato da parte dei propri incaricati.

Allianz Viva può sempre richiedere eventuale ulteriore documentazione utile alla corretta valutazione del Sinistro.

Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, se non è stato contraria-mente pattuito, sono a carico dell’Assicurato.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della veridicità del-la documentazione inviata in copia, Allianz Viva può sempre richiedere anche l’invio degli originali.

Se non rispetta questi obblighi, l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto possono perdere in tutto o in parte il diritto all’Indennizzo8.

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