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L’iniziativa legislativa popolare

4.3 Il procedimento legislativo riguardante le proposte di legge d

4.3.1 L’iniziativa legislativa popolare

La riforma costituzionale viene a modificare l’istituto dell’iniziativa legisla- tiva popolare. Infatti nel caso in cui prevalessero i «Sì» al referendum di no- vembre, il nuovo terzo comma dell’articolo 71 della Costituzione disporreb- be che «Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in artico- li. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei li- miti stabiliti dai regolamenti parlamentari». È quindi triplicato il numero di firme necessario per l’iniziativa popolare: dalle cinquantamila di oggi, alle centocinquantamila previste dal comma in esame. La Commissione Affari costituzionali del Senato aveva previsto la soglia addirittura maggiore di duecentocinquantamila firme. Tale previsione però non venne confermata dall’Assemblea del Senato, che nella delibera dell’8 agosto 2014 approvò il testo con la previsione delle centocinquantamila firme.

Molto importante è la seconda parte del comma de quo, in quanto, nella previsione secondo cui ai progetti di legge di iniziativa popolare devono es-

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ser garantiti l’esame e la deliberazione finale parlamentare, seppur nei tem- pi, forme e limiti da definire nei procedimenti parlamentari, è evidente che la voluntas legislatoris è di assicurare in ogni caso la conclusione, in sede parlamentare, del procedimento concernente proposte di legge di iniziativa

popolare294. Una voluntas già molto diffusa negli statuti regionali ordinari,

come ad esempio quello della Regione Toscana, che al terzo comma dell’art. 74 prevede la necessaria votazione nel merito delle proposte di leg- ge di matrice popolare da parte del Consiglio regionale entro il termine di

nove mesi dalla loro presentazione295. E proprio la mancata previsione di un

obbligo per il Parlamento di esprimersi entro un determinato termine sul progetto di legge di matrice popolare, come previsto dallo statuto toscano, è

stata oggetto di critiche296.

C’è da osservare che la concreta attivazione dell’istituto dell’iniziativa legi- slativa popolare, nonché l’esatta misura del suo impatto innovativo, passano attraverso i regolamenti parlamentari; in altri termini significa che tutto è rimesso proprio nelle mani di quelle maggioranze parlamentari a cui l’istituto in questione intenderebbe in qualche maniera porre freno. Si ricor- di infatti che gli istituti di democrazia diretta sono strumenti di garanzia an-

timaggioritaria previsti dalla Carta costituzionale297.

Da segnalare che vi è chi ipotizza che, come conseguenza della limitazione del ruolo del Senato nel progetto di riforma costituzionale, l’iniziativa legi- slativa dovrebbe esercitarsi solamente presso la Camera dei deputati, in mo- do tale da non assegnare al comitato promotore l’onere di differenziare i progetti di legge sulla base della loro materia, bicamerale o monocamerale.

294

Cfr. G. PUCCINI,Riforma del bicameralismo e del titolo V, e i principi supremi della Co- stituzione, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 3/2014, p. 25.

295

Vedi Statuto della Regione Toscana consultabile sul sito internet:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71374/Statuto+Regione+Toscana+in+vigo re+dal+11++febbraio+2005.pdf/1e85276f-307e-4fe0-bc66-2ba4c344563e?version=1.1 , ultima data di consultazione 5 agosto 2016.

296

Vedi G. AZZARITI,Appunto predisposto…, cit., p. 5.

297

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Sull’iniziativa legislativa popolare si espresse anche la c.d. Commissione dei saggi (rectius Commissione per le riforme costituzionali) nella cui Rela- zione finale del 17 settembre 2013 venne disciplinato l’istituto dell’iniziativa legislativa «indiretta». Esso si sarebbe così articolato: dopo che un determinato numero di cittadini avesse depositato presso il Palazzo della Consulta un progetto di legge redatto in articoli ai fini di un sindacato preventivo di costituzionalità, il Parlamento, successivamente al benestare della Corte, avrebbe deliberato in modo definitivo sulla proposta di legge entro un determinato arco temporale. Qui si sarebbero potute aprire due strade: nel caso in cui il Parlamento si fosse pronunciato in senso favorevo- le, il procedimento si sarebbe concluso; altrimenti (ergo: nell’ipotesi in cui l’organo legislativo avesse respinto la proposta o non si fosse pronunciato nel termine fissato, ovvero avesse approvato il progetto ma con modifiche tali incidere sulla sostanza dello stesso), previa istanza dei promotori soste- nuta da un congruo numero di firme e verifica di costituzionalità da parte del Giudice delle leggi, si sarebbe proceduto alla votazione popolare con i medesimi quorum previsti per il referendum abrogativo, secondo i seguenti criteri: nel caso di inerzia parlamentare o di rigetto del progetto legislativo, il testo originario sarebbe stato sottoposto al voto popolare; nell’ipotesi di approvazione parlamentare con modifiche sostanziali, sarebbero stati sotto- posti in alternativa al voto dei cittadini il progetto originario e quello appro-

vato dal Parlamento298.

C’è stato chi, in Commissione per le riforme, ha proposto un sistema alter- nativo all’istituto dell’iniziativa legislativa «indiretta», definendo

quest’ultimo «farraginoso»299

, anche in forza del doppio controllo di costi- tuzionalità previsto nel suddetto procedimento. È stato prospettato quindi un sistema alternativo a tre livelli:

298

Vedi Relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali, pp. 34-35.

299

Così M. AINIS,Relazione finale della commissione per le riforme costituzionali, Roma,

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- la proposta di legge avanzata da cinquantamila elettori secondo la disciplina già vigente;

- l’iniziativa legislativa popolare «rafforzata», per la quale sarebbero state necessarie cinquecentomila firme e vi sarebbe stato l’obbligo del Parlamento di deliberare in senso definitivo entro sei mesi dal deposito del progetto di legge (anche rigettando o modificando la proposta). Nel caso di inerzia parlamentare l’iniziativa si sarebbe trasformata in referendum propositivo, con conseguente sottoposi- zione al responso del corpo elettorale;

- il referendum propositivo diretto, attivabile in via autonoma quando le sottoscrizioni avessero raggiunto il milione.

In aggiunta, quali mezzi finalizzati ad un rafforzamento della partecipazione popolare, sono stati suggeriti: l’obbligo di referendum confermativo per ogni legge di revisione costituzionale nonché per le leggi elettorali; l’introduzione dell’istituto del Recall che avrebbe permesso la revoca anti- cipata di un soggetto eletto (seppur con riferimento alle solo cariche mono- cratiche, entro limiti temporali predefiniti e previa raccolta di un congruo numero di sottoscrizioni).