COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare l’art 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commer-cio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legisla-tura, che prevede l’obiettivo del sostegno alla vitalità e all’attrat-tività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraver-so lo stanziamento di nuove riattraver-sorse per il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio (Risultato Atteso Econ 14 2 56);
Richiamati:
•
la d g r n 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l’indivi-duazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l r n 14/1999«, che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), co-stituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, distinti in DUC e DiD;•
la d g r n 1833 del 2 luglio 2019, con cui Regione Lom-bardia ha disposto che venisse effettuata una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d g r 10397/2009 ed al monitoraggio dell’atti-vità svolta negli ultimi tre anni, e che si procedesse poi alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;•
il d d u o n 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato co-stituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco;Richiamata inoltre la d g r 28 marzo 2022 n 6182 «Approva-zione dei criteri applicativi per la misura ‘Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024’», con la quale:
•
vengono definiti i criteri per la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco re-gionale, a fronte della realizzazione da parte loro di un pro-getto per lo sviluppo del Distretto composto da interventi a regia diretta degli Enti locali e bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese;•
Viene stabilita una dotazione complessiva per la misura di€ 42 850 000,00, così suddivisi:
− € 24 000 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677, sull’esercizio finanziario 2022;
− € 16 000 000,00 in conto capitale, a valere sul capito-lo di spesa 14 02 203 7682, di cui € 8 000 000,00 sull’e-sercizio finanziario 2023 e € 8 000 000,00 sull’esull’e-sercizio finanziario 2024;
− € 1 050 000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14 02 104 11434 sull’esercizio finan-ziario 2022;
− € 1 800 000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14 02 104 15506, di cui € 900 000,00 sull’esercizio finanziario 2023 e € 900 000,00 sull’esercizio finanziario 2024;
•
viene demandato al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione, entro 60 gior-ni dalla data di approvazione della suddetta d g r , del ban-do attuativo, nonché l’aban-dozione di tutti gli atti conseguenti e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d lgs n 33/2013;Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra richiama-to, di approvare il bando «Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024», come definito all’Allegato 1, parte integrante e
so-nell’esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non siano rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;
•
laddove invece l’attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, siano concessi ed ero-gati nel rispetto del Regolamento UE n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (con-trollo);
Ritenuto inoltre che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:
•
debbano da questi essere concessi sulla base del Rego-lamento (UE) n 1407/2013 «de minimis», come sopra spe-cificato;•
non debbano essere rivolti ai settori esclusi di cui all’art 1 del Regolamento UE n 1407/2013 e in particolare per le attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distri-buzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;•
possano essere cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, ai sensi dell’art 5 del richia-mato Regolamento UE n 1407/2013;Ritenuto che le imprese richiedenti debbano sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d p r 445/2000 che:
•
informi sulle relazioni di cui alle lett c) e d) dell’art 2 2 del predetto Regolamento UE 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;•
attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art 1 del suddetto Regolamento (UE);Visto il d m 31 maggio 2017, n 115, che ha approvato il Re-golamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-stro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n 234 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto che, qualora la concessione dell’aiuto «de minimis»
comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Re-golamento in «de minimis», secondo quanto previsto al com-ma 4 dell’art 14 del d m 31 com-maggio 2017 n 115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;
Dato atto che:
•
in caso di concessione di aiuti «de minimis» a Comuni, Co-munità Montane e Unioni di Comuni quali beneficiari diretti, gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Svi-luppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Regi-stro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d m 31 maggio 2017, n 115 e s m i artt 8 e ss ;•
per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di pro-pria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applica-zione del regolamento «de minimis» sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d m 115/2017 artt 8 e ss ;Vista la comunicazione del 12 aprile 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d g r n 6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n 33 del 14 mar-zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-mici a persone ed enti pubblici e privati;
triennio corrente;
•
la l r 7 luglio 2008, n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;Richiamata la d g r n XI/5826 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», con la qua-le è stato conferito a Roberto Lambicchi l’incarico di Dirigente dell’U O Commercio, Reti Distributive e Fiere, con competenza in materia di promozione dei Distretti del Commercio;
DECRETA
1 di approvare il bando «Sviluppo dei Distretti del Commer-cio 2022-2024», come definito all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessi-vo di € 42 850 000,00, di cui € 40 000 000 in conto capitale e € 2 850 000,00 di parte corrente;
2 di dare atto che lo stanziamento di € 42 850 000,00 trova copertura come segue:
•
€ 24 000 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677, sull’esercizio finanziario 2022;•
€ 16 000 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14 02 203 7682, di cui € 8 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023 e € 8 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2024;•
€ 1 050 000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spe-sa vincolato 14 02 104 11434 sull’esercizio finanziario 2022;•
€ 1 800 000,00 di parte corrente, a valere sul capitolo di spesa 14 02 104 15506, di cui € 900 000,00 sull’esercizio fi-nanziario 2023 e € 900 000,00 sull’esercizio fifi-nanziario 2024;3 di stabilire che i contribuiti concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni:
•
nei casi in cui l’attività svolta persegua fini istituzionali, nell’esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, non siano rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato;•
laddove invece l’attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, siano concessi ed ero-gati nel rispetto del Regolamento UE n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (con-trollo);
4 di prevedere che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n 1407/2013
«de minimis», come sopra specificato;
5 di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d lgs 33/2013;
6 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi online www bandi regione lombardia it
Il dirigente Roberto Lambicchi
——— • ———