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Nel 2009 il Digital Britain Report ha definito i dati “una valuta innovativa” e la “linfa vitale dell’economia della conoscenza” (Burbridge e Maguire, 2009). Gran parte di questa valuta innovativa è prodotta, raccolta o acquistata dai governi dell’Unione europea. Si tratta essenzialmente di materiale grezzo per un’ampia gamma di nuovi prodotti e servizi informativi che si basano su nuove possibilità di analizzare e visualizzare i dati provenienti da fonti differenti. Si tratta di prodotti che vanno dai sistemi di supporto alle decisioni delle imprese, ai servizi basati sulla localizzazione, ai sistemi di navigazione dei veicoli, alle previsioni del tempo e ad altre applicazioni per gli smartphones.

L’accesso alle informazioni ambientale e le problematiche ad essa legate rivestono oggi molta importanza in quanto, dato l’aggravarsi delle questioni ambientali e dell’aumentata consapevolezza della loro rilevanza nella vita di tutti i giorni, si è sviluppata la necessità di informare i cittadini su tali argomenti per sensibilizzarli ma soprattutto favorire una maggiore presa di coscienza di tali problematiche al fine di contribuire alla crescita della responsabilità individuale e collettiva.

Far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali e perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, in grado di preservare l’ambiente in cui viviamo e garantirlo alle generazioni future, non può prescindere da che la collettività venga informata e coinvolta nelle decisioni che governi e amministrazioni prendono e che investono il territorio e la qualità della vita.

Nell'Unione Europea, l'accesso ai dati spaziali ambientali è disciplinato dalla direttiva 2003/4/EC sull'informazione ambientale (che attua il principio della Convenzione di Aarhus) e dal capitolo IV della direttiva INSPIRE (Buri, 2012). La Convenzione della Commissione Economica delle Nazioni firmata ad Aarhus il 25 luglio 1998 ed entrata in vigore a seguito della ratifica di 45 parti il 13/07/2001, riguarda l’accesso alle informazioni ambientali (definite all’art. 2), la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. In seguito la Commissione Europea ha adeguato il diritto comunitario ai nuovi standard di accesso all’informazione ambientale espressi nella convenzione con la direttiva 2003/4/EC. Essa stabilisce una serie di diritti dei cittadini (individuali o delle associazioni) per quanto riguarda l'ambiente. La direttiva sull'accesso all'informazione ambientale (2003/4/EC) mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, stabilisce le condizioni di base per il suo esercizio e inoltre impone che questa informazione sia resa disponibile e diffusa al pubblico, in particolare attraverso le ICT (Buri, 2012). Quasi contemporaneamente la stessa Commissione Europea ha emanato la Direttiva PSI, 2003/98/EC, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La direttiva PSI incoraggia gli stati membri a massimizzare il potenziale dell'informazione del settore pubblico, rendendo possibile il riutilizzo della stessa e rappresenta un ulteriore sprone a rimuovere le barriere che ostacolano il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico nell'Unione Europea.

I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il

ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo aperto, come l'open

source, l'open access e l'open content.

E’ importante rilevare che con la direttiva PSI non si introduce, per gli stati membri e per le loro amministrazioni pubbliche, alcun obbligo di cedere le informazioni. Si limita invece a fissare regole che favoriscano il processo di riuso e assicurino trasparenza e possibilità di concorrenza.

Un aspetto piuttosto importante riguarda la messa a disposizione delle informazioni pubbliche a soggetti terzi che vogliano riutilizzarli. Questa è la fase oggetto delle disposizioni contenute nella Direttiva europea, che sostanzialmente è focalizzata sulla “regole” da applicare in questa transazione e sulle azioni per favorirla. Naturalmente, per essere distribuita e riutilizzata, un’informazione non deve essere soggetta a vincoli. Sono pertanto da escludere dal riuso tutte le informazioni che presentano limitazioni all’accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla privacy, a vincoli di sicurezza o riservatezza ecc. La Direttiva ed il Decreto escludono pertanto la possibilità di riuso per queste tipologie di documenti, così come per le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enti culturali, data la loro specificità. Inoltre non introduce, per gli stati membri e per le loro amministrazioni pubbliche, alcun obbligo di cedere le informazioni. Si limita invece a fissare regole che favoriscano il processo di riuso e assicurino trasparenza e possibilità di concorrenza.

Un ampio accesso ai dati scientifici, ad esempio, aiuterà i ricercatori di ambiti differenti a collaborare sulle stesse serie di dati, a dedicarsi a forme di ricerca completamente nuove e ad analizzare le correlazioni tra i risultati della ricerca (AA.VV., 2010). Di fatto il cambiamento di passo impresso al progresso scientifico dalla e-science permetterà di incrementare la produttività della ricerca e di trovare soluzioni nuove e inattese alle sfide sociali. Inoltre, l’interscambio tra la ricerca finanziata con fondi pubblici e il settore commerciale nell’ambito dello “Spazio europeo della ricerca online” permetterà di aumentare il ritmo e l’impatto dell’innovazione. (COM/2011/0882).

Riepilogando gli obiettivi alla base delle recenti direttive in materia di divulgazione e riuso dei dati sono i seguenti:

• le informazioni devono essere raccolte un'unica volta e condivise con gli altri soggetti interessati per più finalità;

• le informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità pubbliche e consentire loro di adempiere facilmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa ambientale;

• le informazioni devono essere prontamente accessibili agli utenti finali, e in particolare alle autorità pubbliche a tutti i livelli (dal livello locale a quello europeo), per consentire loro di valutare tempestivamente lo stato dell'ambiente e l'efficacia delle politiche perseguite e di elaborarne di nuove; • le informazioni devono inoltre essere accessibili per permettere agli utenti finali

(autorità pubbliche e cittadini) di effettuare comparazioni al livello geografico più appropriato (ad es. a livello di paese, città, bacino idrografico) e di partecipare in maniera significativa all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale;

• le informazioni devono essere pienamente accessibili al grande pubblico, dopo attenta considerazione del livello appropriato di aggregazione e tenuto conto dei vincoli di riservatezza, e a livello nazionale devono essere accessibili nella lingua o nelle lingue del paese;

• la condivisione e il trattamento delle informazioni devono avvenire tramite comuni strumenti software, liberi e open-source.

La direttiva INSPIRE