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Inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo

Nel documento CI PUOI CONTARE: PER LE IMPRESE (pagine 54-57)

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

18) Inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 10) “inquinamento” dell’Art. 53 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. è operante per la

Responsabilità Civile derivante all’ASSICURATO da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila) per annualità assicurativa, con uno SCOPERTO del 20 % con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 52 - Soggetti non considerati “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’ASSICURAZIONE R.C.T.:

1) il coniuge, i genitori, i figli dell’ASSICURATO, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”;

2) quando l’ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

3) le società le quali rispetto all’ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;

4) gli ADDETTI all’ATTIVITÀ ESERCITATA che subiscano il danno in occasione di lavoro;

5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’ASSICURAZIONE.

Art. 53 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile L’ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

1) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

3) conseguenti o derivanti dall’ emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

4) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

L’ASSICURAZIONE R.C.T. non comprende, altresì, i danni:

5) da FURTO; salvo quanto stabilito all’Art. 51 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 15) “danni a Cose portate dai clienti”;

6) alle COSE che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;

7) da circolazione su strade di uso pubblico su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età;

9) alle COSE in costruzione e alle COSE sulle quali si eseguono i lavori;

10) conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose;

inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

11) cagionati da persone non rientranti nella definizione di ADDETTI e della cui opera l’ASSICURATO si avvalga nell’esercizio dell’attività;

12) cagionati da prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. 51 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 6) “danni da somministrazione e vendita di prodotti” e punto 13) “proprietà e conduzione di giochi per bambini”;

13) dovuti a difetto originario delle COSE vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all’Art. 51 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 6) “danni da somministrazione e vendita di prodotti”;

14) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a COSE in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;

15) a COSE altrui derivanti da INCENDIO salvo quanto previsto all’Art. 51 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 14);

16) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

17) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l’ATTIVITÀ ESERCITATA e quelli da rigurgito di fogna;

18) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

19) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);

20) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

21) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO e non direttamente derivantigli dalla legge;

22) di cui l’ASSICURATO debba rispondere ai sensi degli articoli 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;

23) derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi;

24) derivanti da attività di catering svolte presso terzi;

25) da proprietà, uso, conduzione di piscine;

26) causati da beni in leasing;

27) da trattamenti di medicina alternativa, quali a titolo di esempio la cromoterapia.

Art. 54 - Esclusioni specifiche

Ad integrazione di quanto previsto agli Artt. 52 - Soggetti non considerati terzi e 53 - Rischi esclusi, per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, per le garanzie di seguito indicate l’ASSICURAZIONE non comprende i danni:

a) Danni durante le operazioni di carico e scarico (Vedi Art. 51, punto 3)

- a COSE che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;

- a COSE movimentate, sollevate, caricate, scaricate;

- conseguenti a mancato uso.

b) Danni da somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 51, punto 6) - relativi alla distribuzione di carburante;

- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;

- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;

- subiti dalle COSE stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

c) Responsabilità Civile personale degli addetti (Vedi Art. 51, punto 8) - i danni subiti dall’ASSICURATO/CONTRAENTE;

- i danni provocati da persone non rientranti nella definizione di “ADDETTI”, della cui opera l’ASSICURATO si avvalga nell’esercizio della propria attività.

d) Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione eseguita presso il laboratorio dell’esercizio commerciale (Vedi Art. 51, punto 12)

- i danni derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle COSE manutenute e riparate;

- qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle COSE stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;

- i danni derivanti da inidoneità delle COSE vendute all’uso cui sono destinate;

- i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;

- i danni cagionati dall’applicazione di apparecchi protesici;

- i danni derivanti dall’installazione delle COSE vendute;

- i lavori di autoriparazione di cui all’Art. 1 della Legge n°122/92.

e) Responsabilità Civile del fornitore (Vedi Art. 51, punto 17)

- i prodotti fabbricati dall’ASSICURATO o venduti con marchio proprio;

- i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;

- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;

- le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;

- le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del SINISTRO;

- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO e non da lui direttamente derivanti dalla legge.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare la garanzia di seguito proposta che sarà operante solo se indicata in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Pacchetto e garanzie integrative Art. 55 - Pacchetto RCO - Malattie professionali

Qualora questo pacchetto sia opzionato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, la garanzia viene estesa a:

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