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L’installazione in fabbricati destinati ad altro uso o in locali facenti parte dell’edificio servito

54.2 Gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

54.2.7 L’installazione in fabbricati destinati ad altro uso o in locali facenti parte dell’edificio servito

54.2.7.1 Le regole generali per l’ubicazione

La norma stabilisce in generale che il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento. In casi particolari può essere ammesso che tale piano sia a quota più bassa e, comunque, non inferiore a – 10 m dal piano di riferimento, ma devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le aperture di aerazione e l’accesso devono essere ricavati su una o più intercapedini antincendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi;

- all’esterno del locale e in prossimità di questo, deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, una valvola automatica del tipo normalmente chiuso, asservita al funzionamento del bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di

116 impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore;

- la pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.

Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e larga non meno di 60 cm, e attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. Per meglio comprendere alcuni aspetti di cui sopra, si riportano alcune definizioni del D.M. 30 novembre 1983.

intercapedine antincendi (punto 1.8)

Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 60 cm, con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 90 cm (figura 90.6 (a)).

Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.

Ai soli scopi di aerazione e di scarico dei prodotti della combustione, è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall’intradosso del solaio del locale stesso.

Per la funzione di passaggio di persone, la profondità dell’intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.

Superiormente, è delimitata da spazio scoperto.

spazio scoperto (punto 1.12)

Spazio a cielo libero o superiormente grigliato, avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima (Smin) in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l’altezza (hmin) in metri della parete più bassa che lo delimita:

S

min

= h

min

· 3

La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.

Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le predette condizioni, e se il rapporto fra la sporgenza o rientranza (s) e la relativa altezza di impostazione (d) non è superiore ad 1/2 (figura 81.6 (b)).

La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti.

La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenze, e fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

Il Ministero dell’Interno, con la lettera circolare 30 novembre 2000, n. P1275/4134, chiarisce che, in via generale, la prescrizione richiedente che almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell’ambito della fascia perimetrale dell’edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:

- obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato;

- assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d’aerazione;

- determinare situazioni di luogo atte a facilitare l’intervento delle squadre di soccorso in caso d’incendio.

La specifica funzione dell’intercapedine è connessa all’aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto.

È consigliabile che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas. Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d’aerazione devono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell’immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.

Figura 81.6 - Intercapedine antincendio e spazio scoperto secondo il D.M. 30 novembre 1983

54.2.7.2 Le limitazioni dell’ubicazione di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

L’installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch’essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.

54.2.7.3 I divieti per l’ubicazione dei locali

I locali di installazione degli apparecchi per la climatizzazione di edificio e ambienti non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m² o ai relativi sistemi di vie di uscita.

Tale sottostanza o contiguità è tuttavia ammessa, purché la parete confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo, attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda per una lunghezza non inferiore al 20% del perimetro e la pressione di esercizio non superi i 0,04 bar.

54.2.7.4 Le caratteristiche costruttive

I locali posti all’interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio. Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione. Le caratteristiche antincendio sono illustrate nella tabella 81.1.

Tabella 81.1 - Caratteristiche antincendio

Portata termica

complessiva dell’impianto

Strutture portanti Portata termica complessiva

Strutture di separazione da altri ambienti

(resistenza al fuoco)

non superiore a 116 kW ≥ R 60 ≥ REI 60

superiore a 116 kW ≥ R 120 ≥ REI 120

Per approfondimenti sugli aspetti strutturali e di resistenza a fuoco si rimanda al D.M. 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione). Tale decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti. È definito prodotto da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione. Le opere da costruzione comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

- prove;

- calcoli;

- confronti con tabelle.

Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell’allegato B del citato decreto.

L’allegato C, incece, descrive le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli.

Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle, infine, sono descritte nell’allegato D.

Il D.M. 12 aprile 1996 stabilisce che, ferme restando le limitazioni sulla disposizione degli impianti all’interno dei locali, l’altezza del locale di installazione deve rispettare le misure minime, in funzione della

portata termica complessiva, indicate nella tabella 81.2.

Tabella 81.2 - Misure minime dell’altezza del locale di installazione

118

Portata termica complessiva dell’impianto Altezza minima

non superiore a 116 kW 2,00 m

superiore a 116 kW e sino a 350 kW 2,30 m

superiore a 350 kW e sino a 580 kW 2,60 m

superiore a 580 kW 2,90 m

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