• Non ci sono risultati.

Insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80

Preliminarmente, va analizzata, limitatamente al ruolo e alle competenze del Responsabile del procedimento, la figura giuridica del proposto Aggiudicatario, UKRI-STFC. Lo United King-dom Research and Innovation è la struttura pubblica che, nel Regno Unito, coordina, dal 1°

aprile 2018, con un budget di sette miliardi di sterline inglesi, nove “Research Councils”. Dello UKRI, che nasce con il “Higher Education and Research Act 2017 (HERA 2017)” (visibile su http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/schedule/9/enacted), è disponibile online lo

“Annual Reports and Accounts 2018-2019”, documento previsto dal citato “HERA 2017”, e di-sponibile sul sito governativo UK https://www.gov.uk/government/publications/ukri-annual-report-and-accounts-2018-to-2019. Ruolo di UKRI, il suo obiettivo di missione attraverso i

“Councils” che la compongono, è anche la gestione del 2,4% del PIL che Regno Unito destina alla Research & Development (R&D). Fra i nove “councils”, lo Science and Technology Facilities Council - STFC, “a world-leading multi-disciplinary science organisation. Its research seeks to un-derstand the Universe from the largest astronomical scales to the tiniest constituents of matter, and creates impact on a very tangible, human scale”, nell’ambito di UKRI è responsabile dello sviluppo di “astronomy, particle physics, space science, nuclear physics and provision and opera-tion of research facilities”. Il rapporto annuale citato illustra ampiamente la struttura di UKRI e

© INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

12 / 14

il ruolo dello STFC. L’organigramma dello Science and Technology Facilities Council – STFC è descritto nel documento “Management an Governance of STFC”, datato ottobre 2019.

Lo scrivente Responsabile del procedimento ha predisposto una Nota, riferimento interno RUP_OR1-01-20200427, qui allegata, che, in data 27 aprile 2020, ha illustrato al Direttore Generale dello Istituto Nazionale di Astrofisica e al Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari la complessa struttura formale del soggetto proposto Affidatario, inserito in un contesto normativo britannico per il quale non è immediatamente contestualizzabile la richiesta, e l’ot-tenimento, della documentazione di norma sollecitata alle Aziende, ancorché con sede legale in Paesi esteri, per la dimostrazione dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello che viene da sempre denomi-nato civil law, e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, che ha il nome di common law. Le due tipologie sono diverse per origine, struttura e ripartizione delle fun-zioni fra i poteri dello stato, e specialmente per i ruoli che nei due sistemi assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti. La complessa articola-zione operativa di UKRI, unita ai diversi approcci legislativi italiano e britannico, non consen-tono di basare la valutazione sul possesso dei requisiti ex artt. 80, 83 citati in precedenza, ac-quisendo la documentazione che pacificamente viene richiesta alle Aziende Italiane. In questo specifico caso ci ritroviamo a valutare delle complesse strutture governative estere, quali sono UKRI e STFC, provando ad adattare a queste le regole utilizzate per la gestione delle “Compa-nies”.

Nel corso del lungo scambio epistolare telematico avuto con UKRI, la figura referente è stata l’avvocato Kristen Huynh, In-House Commercial Lawyer di UKRI Legal Department, attestato dall’Albo (termine improprio) pubblico https://www.sra.org.uk/consumers/register/ , dal quale ho estratto la scheda (allegata) della Huynh. La Huynh dichiara con mail del 14 aprile 2020 che “It is within my remit to sign contracts on behalf of UKRI, I have delegated authority to do this and I have been signing contracts and other documents on behalf of UKRI-STFC. My con-tract of employment doesn’t specifically say that this is what I can do, but this is what we do in the UKRI Legal Department. There is not a public statement that gives you this information but if nee-ded, I can ask my Manager or the Head of Legal to give you a statement stating that I have autho-rity”. L’Avvocato Huynh ha sottoscritto i documenti di gara e si pone come futura firmataria del contratto di affidamento della fornitura di cui trattasi. Il 23 aprile 2020 ho richiesto e ricevuto l’organigramma del “Legal Department” dello UKRI (allegato) e una lettera firmata dal “diri-gente”, l’avvocato Josephine Mary Waite (allegato), con relativo passaporto. Una ricerca sul portale “SRA” ha confermato la figura professionale dell’avvocato Waite (scheda allegata), come già fatto con l’avvocato Huynh.

Come ulteriore elemento, in sede di assunzione per tutti gli impiegati statali del Regno Unito viene verificata la cosiddetta “Baseline Personnel Security Standard (BPSS)”, secondo uno stan-dard superiore al documento “Disclosure & Barring Service” (DBS). UKRI ha accertato che l’av-vocato Kristen Huynh ha “right to work in the UK”, l’identità, i “criminal convictions”, lo “em-ployment history and references” (nei 3 anni precedenti) e i “social media and Internet mining”.

A valle di un confronto telematico avuto il 30 aprile 2020 con il Direttore Generale dell’INAF, il dottore Gaetano Telesio, e con la dottoressa Raffaella Riondino, l’indicazione avuta è quella di dichiarare l’offerta di UKRI-STFC come formalmente accettabile, e confermare l’avvocato Kristen Huynh come firmatario del contratto.

© INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

13 / 14 Lo scrivente ha successivamente richiesto:

1. una dichiarazione dell’avvocato Josephine Mary Waite, “Head of UKRI Legal De-partment”, trasmessa dall’indirizzo email istituzionale del dominio “ukri.org”, che atte-sti come l’avvocato Kristen Vy Huynh sia delegata alla firma del contratto per la fornitura del ricevitore “CARUSO” (questo il nome dato al ricevitore W-band oggetto della gara).

Questo attestato, accompagnato dal documento d’identità dell’avvocato Wayte, è stato trasmesso a me e inviato in copia all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari in data 4 maggio 2020, e successivamente protocollato e ammesso agli atti della stazione appaltante in medesima data, protocollo 697;

2. una dichiarazione dell’avvocato Kristen Vy Huynh, dello UKRI Legal Department, tra-smessa dall’indirizzo email istituzionale del dominio “ukri.org”, con allegata copia del suo certificato di “Disclosure & Barring Service”, che riporti “None recorded” per quanto attiene i “Police Records of Convictions, Cautions, Reprimands and Warnings”.

Questo attestato, accompagnato dal documento d’identità dell’avvocato Huynh, è stato trasmesso a me e inviato in copia all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari in data 4 maggio 2020, e successivamente ac-quisito agli atti della stazione appaltante in data 13 maggio 2020, protocollo 742;

3. una dichiarazione del Dr. David Hackett, “UKRI Head of Security”, dalla quale si evinca che l’avvocato Kristen Vy Huynh ha superato positivamente la verifica del BPSS il 23 gennaio 2019, data di assunzione in UKRI. Documento ricevuto all’indirizzo di posta elet-tronica certificata istituzionale dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari in data 13 maggio 2020, e successivamente protocollato e ammesso agli atti della stazione appal-tante in data 14 maggio 2020, protocollo 749.

Lo scrivente, supportato dalla postazione autorizzata presso la Struttura INAF IAPS di Roma, ha inoltre richiesto, in data 11 maggio 2020, tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno “SICEANT”, l’informativa antimafia di cui all’art. 92 del D.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, e s.m.i. (“Codice Antimafia”), di cui al protocollo PR_RMUTG_In-gresso_0168127_20200511. La pratica risulta attualmente “in istruttoria”. Il “termine per il rilascio delle informazioni” di cui all’art.92 del “Codice Antimafia”, comma 1, “è immedia-tamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica”. Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del summenzionato art.92 dispon-gono che (comma 2) “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'ar-ticolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. e che (comma 3) “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (NdS: nel caso di specie l’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari), procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

© INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

14 / 14 16. Conclusioni e proposta di affidamento

Con la presente “Relazione” il Responsabile del procedimento comunica al “Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari” l’esito della procedura di gara in oggetto.

Ai sensi dello art. 99 del “Codice dei contratti pubblici”, la “stazione appaltante” menta lo svolgimento di questa procedura di gara, garantendo la conservazione di una docu-mentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di ap-palto, inclusi gli atti endoprocedimentali, le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiu-dicazione dell’appalto o, come nel caso di specie, dalla data di trasmissione della presente “Re-lazione” all’Ufficio Protocollo della “stazione appaltante”.

La presente “Relazione”, predisposta dallo scrivente “Responsabile unico del procedi-mento” incaricato in supporto a quanto disposto dall’art. 99 del “Codice dei contratti pub-blici”, viene trasmessa in allegato alla “Proposta di affidamento” redatta sul portale telematico di gestione dei flussi documentali, utilizzato per l’invio della richiesta di spesa 382, nonché all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, per gli atti conseguenti.

La documentazione della procedura di gara di cui trattasi è stata resa disponibile nella car-tella “PON/PON DEFINITIVO/PON_OR1” predisposta dalla “stazione appaltante” nella piat-taforma “Google Drive”.

Selargius, 15 maggio 2020

Il Responsabile del procedimento Ignazio Enrico Pietro Porceddu

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Documenti correlati