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3 SCUOLA “E DE AMICIS”, LIVORNO

3.6 Interventi di prevenzione sismica

3.6.1 Classificazione degli interventi

Nel § 8.4 NTC2008[3], “si individuano le seguenti categorie di intervento:

 interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;  interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;

 riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.”

3.6.1.1 Intervento di adeguamento

Secondo il § 8.4.1 NTC2008[3], “è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento [...].

58 3.6.1.2 Intervento di miglioramento

Al § C8.4.2 della Circolare applicativa[4] si dice che, “in generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell’adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato. Ovviamente la variazione dovrà avvenire in senso migliorativo, ad esempio impegnando maggiormente gli elementi più resistenti, riducendo le irregolarità in pianta e in elevazione, trasformando i meccanismi di collasso da fragili a duttili.”

Inoltre, al § 8.4.2 NTC2008[3], è specificato che “il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.”

3.6.1.3 Riparazione o intervento locale

Al § C8.4.3 della Circolare applicativa[4] si dice che, “rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.

Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l’apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell’elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.”

59 3.6.2 La “De Amicis” bene del patrimonio culturale vincolato

L’edificio oggetto del presente studio, la scuola “E. De Amicis”, risulta essere un immobile facente parte di quel patrimonio culturale costituito da beni culturali e paesaggistici, secondo il Decreto Legislativo, 22/01/2004 n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”[6]

.

Infatti, nella Parte II – Beni culturali del suddetto Decreto Legislativo, più precisamente all’Articolo 10, comma 1[6], si può leggere: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili

appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”

Proseguendo si trova specificato, sempre nella Parte II – Beni culturali, all’Articolo 12, comma 1[6]: “Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”

La scuola risulta quindi essere un bene vincolato. La norma al § 8.4[3], a seguito della classificazione degli interventi, specifica che “per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.”

L’Articolo 29, comma 1, del D. lgs n°42, all’interno del Capo III – Sezione II – Misure di conservazione[6], specifica: “La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.” Mentre al comma 4[6], enuncia: “Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.”

3.6.3 Indicatore di rischio

Definita la categoria di intervento della struttura oggetto di tesi, ovvero il miglioramento, è possibile procedere con la definizione dell’indicatore di rischio sismico dell’edificio, associato all’intervento di miglioramento.

60 La Regione Toscana, nelle Direttive regionali D.2.9 , “Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati progettuali degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici strategici e rilevanti” [7], specifica che “gli interventi di miglioramento sismico devono consentire il raggiungimento dell’indicatore di rischio superiore a 0,65, [...]” calcolato secondo quanto riportato di seguito.

Le D.2.9. [7] continuano specificando che “la valutazione della sicurezza viene condotta in generale con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV).”

Essa deve essere finalizzata alla determinazione dell’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di carico di progetto, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC 2008, definiti dai coefficienti parziali sulle azioni e sui materiali.

Da un punto di vista operativo la valutazione della sicurezza consiste nei seguenti passaggi, sempre indicati nelle D.2.9. [7]:

1. determinazione della “domanda”, espressa in termini di periodo di ritorno dell’azione sismica di riferimento.

Nel caso specifico di edificio scolastico (classe d’uso III), la domanda è esprimibile nel seguente modo:

2. determinazione della “capacità” sismica dell’edificio, espressa in termini di periodo di ritorno (TR,C) dell’azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite

ultimo considerato.

3. definizione dell’indice di rischio come rapporto tra capacità/domanda

con a=0.41.

Dalla equazione appena espressa, imponendo che l’indice di rischio debba raggiungere almeno il valore di 0,65, è possibile calcolare il valore della minima capacità sismica che la struttura deve essere in grado di sviluppare, in termini di periodo di ritorno. Per cui si ha che:

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