• Non ci sono risultati.

Area a nord Uf = 0,6 mq/mq Area a sud Uf = 0,55 mq/mq

- La porzione di AC ad est del Centro Storico di Fiorano, in fondo a via Don Papazzoni (nei pressi di via Vittorio Veneto, presso la rotatoria all’intersezione con via Santa Caterina da Siena), è vincolata a verde privato in quanto la capacità edificatoria ivi riconosciuta dal precedente PRG viene trasferita in un sub-ambito perimetrato dal RUE lungo via Grazia Deledda, senza alcun incremento.

Il lotto destinato a verde privato è vincolato a tal fine per non incrementare ulteriormente il carico urbanistico in una zona del centro particolarmente gravata di traffico, e dovrà essere asservito come area inedificabile con atto trascritto alla limitrofa proprietà, a garanzia del futuro mantenimento della situazione prevista dal RUE.

- Gli interventi edilizi nel lotto B2 in via Gramsci retrostante l’edificio di origine storica ES classificato con scheda 4U.82.03/a possono essere autorizzati attraverso la monetizzazione integrale della dotazione di parcheggi pubblici, a causa della particolare conformazione del lotto e della sua ridotta accessibilità.

art. 21 - Ambiti urbani da riqualificare (AR): interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC

1. Negli ambiti AR.1 la normativa del POC perimetra i sub-ambiti e disciplina gli interventi ammessi senza obbligo di piano attuativo e quelli che richiedono l’approvazione di piano attuativo.

2. Nelle aree comprese nell’ambito AR.3e inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA o dell’Intervento Unitario Convenzionato, e nelle aree comprese nello stesso ambito AR.3e in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi:

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Demolizione.

3. Negli ambiti AR.2, al di fuori della programmazione del POC, sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Demolizione. Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione, a parità di SC, in quelle aree già assoggettate a PP scaduto e non totalmente saturato, previa approvazione di un accordo di fattibilità del progetto da parte della Giunta Comunale.

4. Negli ambiti AR.3a, AR.3b, AR.3c, AR.3d, AR.3f. AR.3g, AR.3h, AR.3i, AR.3l, AR.3m, AR.3n, al di fuori della programmazione del POC sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, senza cambio d’uso.

5 Nelle aree di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che precedono, al di fuori della programmazione del POC non sono ammessi ampliamenti né cambi d’uso rispetto agli usi in atto all’epoca di adozione del PSC. Sono ammessi incrementi di SC a parità di volume e di superficie coperta.

6 Nelle stesse aree di cui ai commi precedenti i frazionamenti sono ammessi a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi di riqualificazione previsti nella scheda d’ambito del PSC.

A tal fine gli interventi di frazionamento, anche nel caso in cui non richiedano titolo abilitativo, sono soggetti entro gli ambiti AR ad espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto possono costituire forme di ulteriore consolidamento e proliferazione di attività che il PSC definisce espressamente non compatibili con l’assetto urbanistico e ambientale di progetto.

7 Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi diretti di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.

Art. 22 – Ambiti per i nuovi insediamenti (AN.1): interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

1 Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.

2 Nelle aree comprese negli ambiti AN.1 inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree comprese negli ambiti AN.1 in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento diretto interventi edilizi di recupero di edifici esistenti (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia(con esclusione della demolizione e fedele ricostruzione) e interventi di demolizione.

3 Nelle stesse aree di cui al comma 2, al di fuori della programmazione del POC, non sono ammessi ampliamenti né cambi d’uso rispetto agli usi in atto all’epoca di adozione del PSC.

Sono ammessi frazionamenti a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità degli interventi di riqualificazione previsti nella scheda d’ambito del PSC. D.

4 Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione nei termini temporali previsti per il soggetto attuatore, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia (con esclusione della demolizione e fedele ricostruzione).

5 In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione e ricostruzione, e negli interventi di nuova edificazione è obbligatorio l'inserimento dell'impianto ascensore in edifici con tre livelli abitabili di progetto.

Art. 23 - Ambiti per i nuovi insediamenti in corso di attuazione (AN.2)

1 Fino alla data di scadenza del termine previsto dalla convenzione del Piano Urbanistico Attuativo vigente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, i parametri dimensionali e relative modalità di misura e le prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva.

Dopo la scadenza della convenzione sono possibili gli interventi di cui al terzo comma dell’art.

22 che precede.

2. Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POC, sono consentiti, fino all’approvazione dello stesso, e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

– manutenzione straordinaria;

– restauro e risanamento conservativo;

– ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, a parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC;

– demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.

Art.24–Poli Funzionali - Interventi ammessi in assenza di POC

1 L'attuazione degli interventi nei poli funzionali è disciplinata dagli artt. 60 e 61 del PSC e

dalla Scheda PF allegata alla norme del PSC.

2 I Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese stipuleranno con la Provincia di Modena un Accordo Territoriale che costituisce un Accordo-quadro che definisce le linee generali dei contenuti dei POLI FUNZIONALI, nel rispetto del quadro generale di riferimento territoriale introdotto dal PSC in forma associata dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese e dello stato attuale della pianificazione sovracomunale. In attuazione di tale accordo gli enti dovranno stipulare, per l'attuazione di uno o più Poli Funzionali, specifici Accordi Territoriali atti a definire puntualmente gli elementi di cui all’Art.A15 comma 6 della L.R.20/2000.

3 In assenza dell'Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, che dovrà disciplinare, ai sensi dell'art. A-15 della L.R.n.20/2000 l'attuazione degli interventi edilizi e infrastrutturali dei Poli Funzionali, sono ammessi nelle parti insediate interventi di adeguamento delle strutture edilizie esistenti (attraverso interventi fino alla ristrutturazione edilizia) e interventi di sistemazione degli spazi esterni, senza mutamento di destinazione d’uso né incremento delle superfici complessive esistenti.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (APS – APC) Art. 25 - Articolazione

1 Per gli ambiti che sono oggetto di schede normative del PSC (“Schede relative agli ambiti territoriali“) le prescrizioni specifiche contenute in tali schede sono prevalenti rispetto alle norme del presente RUE .

2 Gli Ambiti specializzati per attività produttive si dividono in :

• APS – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE

• APC – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RILIEVO COMUNALE.

3 Gli ambiti di rilievo sovracomunale APS si articolano in tre sub-ambiti:

APS.i – con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione APS.c – con prevalenza di attività commerciali

APS.t – con prevalenza di attività terziario-direzionali.

4 APS.i - I sub-ambiti industriali-artigianali APS.i sono classificati dal RUE in :

APS.i (e) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali, consolidati (totalmente o prevalentemente insediati).

APS.i (d) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali: aree adibite a depositi all’aperto.

APS.i (r) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con

prevalenza di attività industriali: aree da riqualificare.

APS.i (p) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali: aree di nuovo insediamento o di integrazione.

5 APS.c - I sub-ambiti commerciali APS.c sono classificati dal RUE in :

APS.c (e) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività commerciali, consolidati (totalmente o prevalentemente insediati).

APS.c (r) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività commerciali: aree da riqualificare.

APS.c (p) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività commerciali: aree di nuovo insediamento o di integrazione.

6 APS.t - I sub-ambiti terziario-direzionali APS.t sono classificati dal RUE in :

APS.t (e) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività terziario direzionali, consolidati (totalmente o prevalentemente insediati).

APS.t (r) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività terziario direzionali: aree da riqualificare.

APS.t (p) - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività terziario direzionali: aree di nuovo insediamento o di integrazione.

7 Gli ambiti di rilievo comunale APC si articolano in tre sub-ambiti:

APC.i – con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione APC.c – con prevalenza di attività commerciali

APC.t – con prevalenza di attività terziario-direzionali.

8 APC.i - I sub-ambiti APC.i sono classificati dal RUE in:

APC.i (s) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività industriali e artigianali per aree insediate – consolidate, sature (manutenzione urbanistico-edilizia).

APC.i (r) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività industriali e artigianali per aree da riqualificare.

APC.i (Ni) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività industriali e artigianali per aree di completamento/nuovo insediamento.

9 APC.c - I sub-ambiti APC.c sono classificati dal RUE in:

APC.c (s) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività commerciali per aree insediate – consolidate, sature (manutenzione

urbanistico-edilizia).

APC.c (r) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività commerciali per aree da riqualificare.

APC.c (Ni) – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale con prevalenza di attività commerciali per aree di completamento/nuovo insediamento.