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introdurre norme penali 177 . L’esclusione del principio di riserva di legge trova la sua ragione nella necessità di coniugare le istanze proprie degli ordinamenti di civil law con

quelle degli ordinamenti di common law.

Il rispetto dell’art. 7 CEDU non richiede, dunque, che il fatto incriminato o la

pena comminata siano previsti come tali da una legge intesa in senso formale, essendo

sufficiente che il reato o la pena siano tali, appunto “secondo il diritto interno o il diritto

internazionale”. La CorteEDU ha elaborato una nozione “autonoma” di legge

178

,

affermando che la locuzione “diritto” utilizzata dall’art. 7 equivale all’espressione

“legge” che figura negli altri articoli della Convenzione e ricomprende tanto il diritto

scritto quanto il diritto non scritto, di creazione giurisprudenziale e non legislativa

179

.

L’abbandono di una visione strettamente “formale” della legalità e l’opzione espressa

per una concezione di natura maggiormente “sostanziale” del principio sono stati

sensibilmente controbilanciati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo

180

, che

nella sua opera interpretativa ha individuato dei criteri materiali in base ai quali al diritto

non scritto può essere riconosciuto il carattere di “legge”

181

. Si tratta dei requisiti di

accessibilità della norma violata e della prevedibilità della sanzione

182

, che risultano

soddisfatte, secondo la Corte, quando l’interessato è in grado di conoscere, a cominciare

dal testo normativo e, se del caso, avvalendosi della sua interpretazione ad opera dei

giudici, quali azioni od omissioni possano comportare la sua responsabilità penale

183

.

Tali condizioni qualitative si riferiscono, dunque, non alla mera previsione legale

177 In questo senso, CHIAVARIO M., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti

normative in materia penale, Milano, 1969, 86 ss.; DE AMICIS G., Il principio di legalità penale nella

giurisprudenza delle Corti Europee, cit., 5 ss.; NICOSIA E., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e

diritto penale, Torino, 2006, 58; ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il

principio di legalità nella materia penale, in Ius@17unibo.it, n. 1, 2009, 60 ss.

178

Allo stesso modo la Corte ha elaborato anche una nozione “autonoma” di materia penale, estendendo l’ambito di applicazione del principio di legalità al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come “penali” dal diritto interno; nonché una noziono “autonoma” di pena. Per un approfondimento, si veda BERNARDI A., Art. 7, cit., 256 ss. e 271 ss.; DE VERO G. – PANEBIANCO G., Delitti e pene nella

giurisprudenza delle Corti europee, Torino, 2007, 11 ss.;ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei

diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, cit., 60 ss.

179 Cfr., CorteEDU, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, serie A n. 335-B, § 35; 15 novembre 1996,

Cantoni c. Francia, in Racc., 1996, § 29; 8 luglio 1999, Baskaja e Okçuoglu c. Turchia, in Racc., 1999, §

36.

180 CorteEDU, 26 aprile 1970, Sunday Times c. Regno Unito, Serie A., n.30, §§ 48-49.

181 In questo senso,ROLLAND P., Article 7, cit., 295.

182 Sul significato di “accessibilità” e “prevedibilità” della norma penale, si veda ampiamente BERNARDI

A., Art. 7, cit., 60 ss.

183 Cfr., CorteEDU, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia,cit., § 40; 15 novembre 1996, Cantoni c.

Francia, cit., § 29; sul contenuto del principio v., da ultimo BERNARDI A., "Riserva di legge" e fonti

esistente, ma alla norma “vivente”, quale risulta dall’applicazione e dall’interpretazione

dei giudici

184

. La Corte ha in proposito affermato che per quanto chiaro sia il testo di

una disposizione legale, in qualunque sistema, compreso il diritto penale, esiste

immancabilmente un elemento di interpretazione giudiziale, ribadendo che l’art. 7 della

Convenzione non deve essere interpretato come atto a vietare la chiarificazione graduale

delle regole della responsabilità penale attraverso l’interpretazione giudiziaria dei

singoli casi, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza dell’illecito e

ragionevolmente prevedibile

185

. Se il contenuto della norma risulta dalla combinazione

del dato legislativo e di quello giurisprudenziale, è evidente che anche la giurisprudenza

deve concorrere ad assicurare la conoscibilità e prevedibilità dei limiti posti dallo Stato

al godimento di un diritto o all’esercizio di una libertà dell’individuo

186

. Il requisito

fondamentale dell’attività interpretativa in ambito penale risiede, dunque, nella

ragionevole prevedibilità dei suoi esiti. E’ compatibile con l’art. 7 CEDU anche una

interpretazione di tipo estensivo che applichi la norma penale a fatti non previsti dal

legislatore all’epoca del suo intervento, purché venga fatta salva l’essenza della

previsione incriminatrice e la soluzione individuata sia ragionevolmente prevedibile

187

.

E una interpretazione estensiva è ragionevolmente prevedibile sia quando trae la sua

“prevedibilità” dalla precedente prassi interpretativa, anch’essa estensiva, sia quando,

pur contrastando con una precedente giurisprudenza a carattere restrittivo, trae la

propria giustificazione dal mutamento delle condizioni socio-culturali

188

.

Il tema della “qualità” della legge, sotto il profilo della prevedibilità, si lega

allora strettamente a quello della irretroattività

189

. Secondo la Corte, in tanto sarà

184

Cfr., ESPOSITO A., Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008, 323 ss.

185 CorteEDU, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, cit., §§ 34 e 36.

186 In questo senso, ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di

legalità nella materia penale, cit., 63.

187 Sul punto, BERNARDI A., Art. 7, cit., 264; DE AMICIS G., Il principio di legalità penale nella

giurisprudenza delle Corti Europee, cit., 7. Sul significato di “mutamento di interpretazione” e di

“prevedibilità ragionevole” si interroga RIONDATO S., Legalità penale versus prevedibilità delle nuove

interpretazioni. Novità dal Corpus Juris 2000, in PICOTTI L. (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Nuova

formulazione e prospettive di attuazione, Padova, 2004, 130.

188 Si veda, ampiamente, BERNARDI A., Art. 7, cit., 265 ss.

189 Anche il principio di irretroattività sancito dall’art. 7.1 CEDU investe infatti non solo il diritto scritto, ma anche quello giurisprudenziale; cfr., DELMAS-MARTY M., Pour un droit commun, Lonrai, 1994, 188, il quale sottolinea che l’art. 7 CEDU “reprend le principe de la rétroactivitè du ‘droit’ et pas seulement de ‘la loi’, en matière de condamnation pour ‘infraction’, donc de droit penale”; RIONDATO S., Competenza

possibile un’ applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, in

quanto si tratti di interpretazioni ragionevoli e prevedibili

190

. Al di fuori di questi casi,

un mutamento in malam partem della giurisprudenza relativa ad una data fattispecie

incriminatrice potrebbe essere compatibile con l’art. 7 CEDU solo se applicato ai fatti

commessi successivamente alla sua pronuncia (c.d. prospective overruling proprio dei

sistemi di common law), oppure riconoscendo all’imputato una ignorantia iuris

inevitabile, con conseguente proscioglimento dello stesso

191

. Non possiamo qui

approfondire ulteriormente questo tema, peraltro ricco di profili problematici. Basti

quanto fin qui ricordato per delineare sommariamente la nozione di “legge” secondo la

CEDU.

Per quanto riguarda più specificatamente il principio di retroattività della legge

penale più favorevole, esso non è espressamente previsto dall’art. 7 CEDU

192

. Gli

organi di Strasburgo, dal canto loro, hanno sempre ritenuto, salvo sviluppi recentissimi,

che tale disposizione non elevasse a diritto dell’uomo il diritto del reo all’applicazione

della legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto

193

. In

particolare, la Commissione, nel caso X c. Germania, dopo aver ricordato che “l’art. 7

della Convenzione non contiene nessuna disposizione simile all’art. 15. 1 del Patto delle

Nazioni Unite”, ha affermato: “nel caso di specie, una parte dei fatti posti a carico del

sfavorevole tra legalità e ragionevolezza, in VINCENTI U. (a cura di), Diritto e clinica, Padova, 2000; ID.,

Legalità penale versus prevedibilità delle nuove interpretazioni, cit.,128.

190 Commissione, dec. 7 maggio 1982, Ltd e Y. c. Regno Unito, in DR, 28 85; CorteEDU, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, cit. § 37. Tratta approfonditamente tali pronunce, NICOSIA E., Convenzione

europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., 66 ss. Una siffatta soluzione è stata peraltro fortemente

criticata dalla dottrina, ampiamente citata da BERNARDI A., Art. 7, cit., 284.

191 Cfr., limitatamente all’Italia, Corte Cost., sent. n. 364 del 1988, ove si legge che “l’errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d’ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (…) atteggiamento interpretativo

degli organi giudiziari”. Per un commento alla sent. 364 del 1988, v., FIANDACA G., Principio di

colpevolezza e ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della sentenza 364/88, in Foro it.,

1988, I, 1386; PADOVANI T., L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria di

incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Leg. pen., 1988, 449; PALAZZO F.C:, Ignorantia legis: vecchi

limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 920. V., anche, CADOPPI A.,

Orientamenti giurisprudenziali in tema di ignorantia legis, in Foro it., 1991, II, 415 ss.; ID., Il valore del

precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 1999; ID., Il

principio di irretroattività, cit., 186; ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il

principio di legalità nella materia penale, cit., 74.

192 Sul punto, BERNARDI A., Art. 7, cit., 252; DE AMICIS G., Il principio di legalità penale nella

giurisprudenza delle Corti Europee, cit., 8; NICOSIA E., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e

diritto penale, cit., 75; ROLLAND P., Article 7, cit., 295.

193 Sulla giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, tra gli altri, FALCINELLI D., L’effettività dei diritti alla

ricorrente sono stati in qualche misura, oggetto di decriminalizzazione. Nondimeno

l’azione del ricorrente, al momento in cui era stata commessa, costituiva un reato

secondo il diritto nazionale ai sensi dell’art. 7,1, cosicché il ricorso è manifestamente

infondato”

194

. Sin da questa decisione si è affermato un orientamento dei giudici di

Strasburgo attento a valorizzare la mancata “espressione” del rilievo retroattivo

dell’abolitio criminis e più latamente della norma di maggior favore: in effetti, ai sensi

dell’art. 7, una persona può essere condannata solo per un’azione che costituiva reato al

“momento in cui è stata commessa”

195

.

La decisione adottata nella causa X c. Germania veniva ripresa dalla

CorteEDU nelle cause Le Petit c. Regno Unito

196

e Zaprianov c. Bulgaria

197

, in cui essa

affermava categoricamente che “L’articolo 7 non sancisce il diritto di veder applicare ad

un reato una modifica legislativa più favorevole adottata successivamente”.

L’intendere la norma come assertiva del principio del tempus regit actum, che