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Il 31 Maggio 2014 viene emanato dal Presidente della Repubblica il DL 83/2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e s.m.i. Nonostante l’intero decreto venga definito “Art-bonus”, soltanto l’Art. 1 (denominato Art-bonus - Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) affronta il tema del beneficio fiscale che viene concesso ai soggetti che decidono di investire nel patrimonio culturale pubblico, mentre i restanti articoli riguardano misure relative al settore turistico e dei beni culturali. L’Art-bonus nasce dalla necessità di recuperare risorse e fondi per la protezione, la tutela e il restauro dei beni e dei siti culturali italiani98. Uno dei

principali motivi per cui il Governo ha deciso di introdurre questo strumento è quello di creare un regime fiscale agevolato temporaneo, concedendo ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dei beni culturali pubblici, gestiti sia da enti pubblici sia da enti privati, un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata. Il credito d’imposta può essere usato in compensazione di altre imposte per i titolari di reddito d’impresa, mentre gli enti non commerciali e le persone fisiche ne possono beneficiare esclusivamente nella dichiarazione dei redditi.

Un ulteriore vantaggio dell’Art-bonus è quello di rendere unica la disciplina fiscale, poiché sia le imprese che i soggetti privati e gli enti non commerciali ricevono un credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo, con l’unica differenza che il limite per i primi è il 5 per mille dei ricavi annui, mentre per i secondi il 15% del reddito imponibile: il vantaggio fiscale viene concesso a chiunque effettui

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erogazioni liberali in denaro nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 201399.

Gli enti beneficiari delle donazioni possono essere Comuni, Province e Regioni, enti privati concessionari di beni culturali pubblici, circuiti di distribuzione di musica, teatro e danza, imprese e centri di produzione teatrale, ma anche fondazioni lirico- sinfoniche, teatri di tradizione e nazionali, nonché il Mibact.

Figura 2.1 Elenco dei soggetti che possono usufruire dell’Art-bonus (www.Artbonus.gov.it).

Nel momento in cui il DL 83/2014 è stato convertito nella Legge n.106 del 30 luglio 2014, il credito d’imposta è stato esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi100.

Affinché i donatori possano usufruire della misura agevolativa prevista dall’Art- bonus, le erogazioni liberali devono riguardare interventi di:

A) Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

B) Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es.

musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi

99 Il credito d’imposta viene erogato nelle seguenti modalità: per le imprese in compensazione, in tre

anni, con la prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta

successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberale, mentre per le persone fisiche e gli

enti non commerciali in dichiarazione dei redditi, per tre anni, con la prima quota annuale nella

misura di 1/3 dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Informazioni ricavate da http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html,

consultato il 5 giugno 2018.

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monumentali, come definiti dall’Articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42101).

C) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo102.

È importante inoltre tenere presente che le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti103.

Con l’introduzione dell’Art-bonus quindi viene data primaria importanza al bene, in quanto è la sua natura pubblica a renderlo idoneo a ricevere le erogazioni liberali. Lo status giuridico dei soggetti che effettuano le donazioni è irrilevante104, così come

passa in secondo piano anche la tipologia di enti che gestiscono i beni. In questo modo si è cercato di semplificare tutta la normativa riguardante le erogazioni liberali, nel tentativo di incrementare l’intervento dei potenziali donatori, soprattutto tramite l’elevato vantaggio fiscale, a sostegno del patrimonio culturale italiano.

2.1.1 Modalità di effettuazione delle erogazioni e obblighi per i soggetti coinvolti

Le erogazioni liberali a favore dei beni culturali pubblici possono essere effettuate esclusivamente in denaro tramite le procedure illustrate nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.133/E del 14 giugno 2017, mediante:

 Operazioni bancarie  Uffici postali

 Carte di credito, di debito e prepagate  Assegni bancari e circolari

101 Precisazione contenuta nella Circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate. 102 http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, consultato il 5 giugno 2018. 103 http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, consultati il 5 giugno 2018.

104 Come già detto, il credito d’imposta del 65% viene concesso sia ai titolari di reddito d’impresa, sia

alle persone fisiche che agli anti non commerciali, con l’unica differenza nei limiti di spettanza dello stesso.

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Queste modalità di pagamento sono tracciabili e garantiscono la totale trasparenza delle operazioni, in modo che il mecenate possa conoscere le modalità di utilizzo della quota erogata. Dopo aver scelto l’intervento, il donatore deve contattate, tramite mail, l’ente che lo gestisce, comunicando il bene che intende sostenere e l’ammontare della donazione. Successivamente vengono concordati tutti i particolari e se non ci sono problemi, si può procedere con il versamento del contributo. I mecenati devono conservare la ricevuta dell’avvenuto versamento, indicando nella causale “Art-bonus”, il bene a cui è rivolta la donazione e l’ente beneficiario. Da parte loro, gli i soggetti che ricevono l’elargizione devono dare mensilmente comunicazione delle donazioni ricevute e del loro utilizzo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul proprio sito e sul portale www.Artbous.gov.it. Ogni intervento ha una propria pagina nella quale viene descritto il bene, la sua storia e la mission, le operazioni previste per la sua salvaguardia, lo stato di avanzamento delle raccolte e l’utilizzo delle erogazioni, in modo da garantire una totale trasparenza nell’uso delle stesse.

Non trattandosi di una sponsorizzazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati a ringraziare pubblicamente i donatori: solitamente esprimono il loro riconoscimento ai mecenati tramite una menzione nei loro siti istituzionali, senza tuttavia fare pubblicità al loro marchio o ai loro prodotti105. Sul sito creato appositamente dal

Ministero (www.Artbonus.gov.it) vengono elencati tutti i soggetti che hanno elargito un contributo a sostegno del patrimonio culturale e che hanno comunicato, tramite un’autodichiarazione e la firma di una liberatoria, la loro donazione. Nell’apposita pagina web106 i donatori vengono infine suddivisi in quattro macro-gruppi in base

alla cifra erogata:

 Erogazioni liberali maggiori di 100.000 euro.

 Erogazioni liberali comprese tra 10.000 e 100.000 euro.  Erogazioni liberali comprese tra 1000 e 10.000 euro.  Erogazioni liberali inferiori a 1000 euro.

105 Per approfondimenti sulla disciplina delle sponsorizzazioni si rimanda al capitolo I. 106 http://Artbonus.gov.it/i-mecenati.html, consultato il 5 giugno 2018.

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Tabella 2.1 Schema riassuntivo riguardante le principali caratteristiche dell’Art-bonus. ART-BONUS

L’art.1 del DL 83/2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni nella Legge

106/2014, prevede l’introduzione di un credito d’imposta da attribuire ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale (pubblico), pari al 65% della somma erogata.

Per poter usufruire del vantaggio fiscale previsto dall’Art-Bonus, le donazioni devono essere rivolte a enti pubblici e privati concessionari o affidatari di beni culturali

pubblici e devono avere come fine la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

A) Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

B) Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

C) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono godere dei benefici fiscali derivanti dal credito d’imposta, che viene ripatito in tre quote annuali, ma secondo diversi limiti:

- Per le persone fisiche è previsto il limite del 15% del reddito.

- Per le imprese il credito d’imposta non può superare il 5 ‰ dei ricavi annui.

Con l’introduzione dell’Art-bonus si è cercato di innalzare il vantaggio fiscale e di

rendere più agevoli le procedure per l’effettuazione delle erogazioni liberali, in modo

da favorire il mecenatismo a sostegno del patrimonio culturale, tramite:

 Una considerevole estensione del vantaggio fiscale;

 Un’unica disciplina per tutte le tipologie di mecenati;

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