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Investment compact: l’equity-crowdfunding per le PMI innovative

Dal 25 gennaio 2015, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 3, del 24/1/2015, il cosiddetto Investment Compact, la start-up innovativa non è più la sola società a potersi avvalere dei benefici dell’equity-crowdfunding.

Nel nostro ordinamento è stata infatti introdotta la categoria delle Piccole Medie Imprese innovative; si tratta delle società indicate dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire imprese che:

 Occupano meno di 250 persone;

 Il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;

 Oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di eu- ro.

90 Disponibili sul sito internet del Ministero, sezione startup innovative e sul sito startup.registroimprese.it

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Per rientrare nella categoria di PMI innovative, le imprese non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazio- ne, devono avere la certificazione dell’ultimo bilancio e possedere almeno due dei tre requisiti riguardanti la capacità innovativa:

1. Spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggiore fra costo e valore totale della produzione, risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

 Di dottori, dottorandi di ricerca o laureati che abbiano svolto alme- no tre anni di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, per almeno il 20% della forza lavoro complessiva;

 Di laureati magistrali per almeno il 33% della forza lavoro com- plessiva;

3. Titolarità o licenza di almeno:

 Una privativa industriale, relativa a un’invenzione industriale, bio- tecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;

 Titolarità, non licenza, dei diritti relativi a un programma per elabo- ratore originario.

Inoltre, alle PMI Innovative si applicano alcuni benefici già previsti per le start- up innovative, molte delle deroghe di diritto societario, quali ad esempio, il pro- lungamento del termine per la riduzione delle perdite a meno di un terzo del capi- tale sociale, la possibilità di definire diverse categorie di quote con diversi diritti, emettere quote di risparmio e possibilità di effettuare operazioni su quote o azio- ni proprie.

Non si applicano invece i benefici in materia di crisi dell’impresa e fallimento, ma viene comunque facilitato il ripianamento delle passività.

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In caso di perdite sistematiche, le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripia- namento delle perdite superiori ad un terzo.

Come scritto nella scheda di sintesi del ministero dello Sviluppo Economico, per PMI innovative si intendono “tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel

campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione”; lo status di PMI innovativa

può essere considerato quindi, quasi come la naturale prosecuzione del percorso di crescita e di rafforzamento delle startup innovative. Si tratta, in alcuni casi, di una sorta di estensione temporale di certe agevolazioni già previste per le startup innovative, in quel caso vincolate a un limite non superiore ai 4 anni di attività, ora spostate a 7 anni per le piccole e medie imprese.

La nuova legge si preoccupa, in questo modo di continuare a garantire tutele ed agevolazioni a tutte quelle start-up che raggiunti i limiti di età prevista, raggiunta la loro “maturità”, avrebbero perso lo status di start-up innovativa.

La definizione di start-up innovativa è contenuta nel Decreto Crescita Bis, la de- finizione della PMI innovativa è invece stata inserita direttamente nel Testo Uni- co della Finanza (TUF)91 ed è proprio qui che il nuovo Decreto ha introdotto an- che una mini-riforma dell’equity-crowdfunding.

La prima novità quindi, è quella concernente l’estensione alle PMI innovative, la seconda coinvolge quella parte di finanza che investe in innovazione, l’equity

crowdfunding sarà utilizzabile per raccogliere capitale di rischio infatti, per orga-

nismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)92 che investono in start-up e PMI innovative; non solo si potrà collocare on-line il capitale di una società in- novativa, ma anche quello di un veicolo di investimento specializzato, una strut-

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

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Gli OICR sono i fondi comuni di investimento (articoli 34 e ss. del TUF) o le SICAV (articoli 43 e ss. del TUF); il loro patrimonio è gestito da un Società di Gestione del Risparmio (SGR) e sono sottoposti alla vigilanza della CONSOB e della Banca d’Italia.

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tura di venture capital che abbia come attività prevalente quella di investire in diverse start-up e PMI innovative.

La gestione di una campagna di equity-crowdfunding da parte di un OICR, per- mette di ottenere due importanti risultati: innanzitutto il rischio viene ripartito tra più soggetti secondo una logica di portafoglio, ed inoltre, poiché le quote di OICR sono correntemente scambiate, al contrario delle quote di start-up o PMI, si otterrebbe maggiore liquidità dell’investimento.

L’ulteriore estensione nell’utilizzo dell’equity-crowdfunding riguarda le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innova- tive.

A differenza degli OICR, le società di capitali sono veicoli d’investimenti chiusi, a servizio di un ristretto gruppo d’investitori; trattasi di società che operano come

holding di partecipazioni, possono essere s.r.l. o s.p.a. e sono assoggettate alla di-

sciplina della direttiva AIFM93.

L’obiettivo sembra essere chiaro: promuovere la competitività del tessuto produt- tivo nazionale, stimolando l’innovazione tecnologica all’interno di una più ampia platea di imprese.