• Non ci sono risultati.

invita la Corte dei conti a pubblicare una relazione analoga per il settore dei fondi strutturali;

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 10 maggio 2012

95. invita la Corte dei conti a pubblicare una relazione analoga per il settore dei fondi strutturali;

Parte XII — Relazione speciale n. 9/2011 della Corte dei conti dal titolo «I progetti di e- Government sovvenzionati dal FESR sono stati efficaci?»

96. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti e della sua valutazione secondo cui i progetti di e-Government sostenuti dal FESR hanno contribuito allo sviluppo dei servizi pubblici elettronici;

97. appoggia le raccomandazioni della Corte, in particolare:

— gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie in materia di e-Government che si basino sulle esigenze emerse, abbiano chiari obiettivi e attribuiscano responsabilità agli organismi che devono rispondere della realizzazione degli obiettivi stessi,

— le autorità di gestione dovrebbero selezionare i progetti di e-Government cui concedere l’aiuto a titolo del FESR in base ad una valutazione dei probabili costi e dei benefici quantitativi e qualitativi del progetto,

— le autorità di gestione negli Stati membri dovrebbero far sì che i progetti di e-Government selezionati ai fini del finanziamento del FESR non si concentrino solo sulle realizzazioni ma anche sui cambiamenti nei processi o nell’organizzazione necessari per beneficiare pienamente dei sistemi sviluppati,

— le autorità di gestione dovrebbero essere incoraggiate ad applicare le migliori pratiche, consigliare quali siano disponibili ad esempio attraverso la comunità ePractice, e raccomandare l’uso di una metodologia appropriata di gestione dei progetti per quanto riguarda i progetti di e-Government che beneficiano di finanziamenti del FESR,

— la Commissione dovrebbe essere invitata a proseguire gli sforzi intesi a garantire che i progetti beneficiari del FESR tengano conto dei principi e delle raccomandazioni dell’Unione che consen­

tono l’interoperabilità transeuropea, in particolare dei principi del FESR, ( 1 ) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

— le autorità di gestione, al momento di selezionare i progetti di e-Government, dovrebbero accer­

tarsi che nell’analisi costi-benefici, che dovrebbe supportare la decisione di finanziamento, siano stati sufficientemente previsti tutti i costi significativi, compresi quelli di manutenzione,

— la Commissione dovrebbe essere invitata a proseguire gli sforzi per fare in modo che le autorità di gestione verifichino e valutino i risultati e l’impatto dei progetti al fine di dimostrare l’uso efficace dei finanziamenti dell’Unione e fornire un importante riscontro per migliorare la concezione dei programmi futuri;

Parte XIII — Relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti dal titolo «I programmi “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” sono efficaci?»

98. ricorda l’esito della valutazione esterna del programma «Latte alle scuole» eseguita nel 1999 e l’osser­

vazione della Corte dei conti secondo cui da allora non è stato apportato alcun reale cambiamento al programma;

99. sottolinea che il semplice proseguimento dell’attuale programma «Latte alle scuole» rappresenterebbe uno spreco del denaro dei contribuenti e che il programma andrebbe pertanto interrotto immediata­

mente, a meno che non venga sottoposto a una riforma immediata e completa;

100. evidenzia che attualmente solo il 10 % delle scuole ammissibili a partecipare al programma «Latte alle scuole» ne beneficia concretamente; osserva, pertanto, che gli Stati membri hanno mostrato il loro sostegno al programma nonostante il basso tasso di sovvenzione e il possibile «effetto inerziale»;

incoraggia gli Stati membri a istituire programmi nutrizionali nazionali per le scuole, sostituendo i programmi «Latte alle scuole» e «Frutta nelle scuole» con misure più mirate;

101. è del parere che, se verranno portati avanti, i programmi «Latte» e «Frutta» dovranno presentare un funzionamento analogo al fine di semplificare il coordinamento e la creazione di sinergie, dal mo­

mento che i loro obiettivi coincidono;

102. invita la Commissione e gli Stati membri a scegliere come destinatari, su base scientifica, i bambini e gli alunni che potrebbero trarne il massimo beneficio (in termini di fabbisogno nutrizionale, classi di età, stato di salute, gruppo sociale ecc.); sottolinea che un simile orientamento dell’aiuto renderà più semplice la misurazione dell’impatto dei programmi;

103. è del parere che i prodotti andrebbero distribuiti gratuitamente evitando la distribuzione nelle mense;

104. insiste sul fatto che la distribuzione dei prodotti che rientrano nell’ambito di tali regimi deve essere integrata in una strategia nazionale e/o regionale e sottolinea che tale strategia deve includere altresì misure di accompagnamento (sotto forma di misure di istruzione e di informazione che coinvolgano genitori e insegnanti);

105. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire per il programma «Latte alle scuole» un sistema di cofinanziamento simile a quello utilizzato per il programma «Frutta nelle scuole»; ritiene che la Commissione e gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere il cofinanziamento alle misure di accompagnamento e ritiene inoltre che le dotazioni finanziarie nazio­

nali non utilizzate potrebbero essere ridistribuite tra gli Stati membri;

106. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare sistemi efficaci di monitoraggio e di controllo;

Parte XIV — Relazione speciale n. 11/2011 della Corte dei conti dal titolo «La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l’efficacia?»

107. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti e prende atto delle sue conclusioni secondo le quali:

— le disposizioni giuridiche relative al sistema di indicazione geografica non stabiliscono requisiti minimi in materia di verifica dei disciplinari e non trattano aspetti quali la copertura minima delle verifiche, la frequenza delle stesse, la metodologia per la loro selezione e le parti coinvolte nelle differenti fasi della produzione e della distribuzione soggette a controllo;

— il regolamento (CE) n. 882/2004 non affronta le questioni dell’obbligatorietà e della natura dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per prevenire e individuare le pratiche non auto­

rizzate relative al sistema delle indicazioni geografiche;

108. teme, in linea con l’audit della Corte dei conti, che ne consegua una situazione in cui i sistemi di controllo messi in atto nei diversi Stati membri presentino discrepanze relative a diversi aspetti importanti e ritiene che tali discrepanze debbano essere ridotte in futuro; prende atto della proposta della Commissione [COM(2010) 0733] che fa parte del cosiddetto «pacchetto qualità»; invita ad istituire una struttura e un sistema di controllo adeguati che garantiscano una qualità elevata e costante dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta e contribuiscano a prevenire e individuare efficacemente le pratiche non autorizzate in tutti gli Stati membri; ritiene tuttavia che ciò non debba portare alla creazione di nuovi livelli di controllo, alla definizione di requisiti massimi di controllo e a un ulteriore aumento della burocrazia;

109. sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe includere nel proprio programma di audit periodici negli Stati membri degli audit sulle verifiche operate dagli Stati membri in ordine al regime delle indicazioni geografiche e invita la Commissione ad agire di conse­

guenza;

110. ricorda la costatazione della Corte dei conti secondo cui la procedura d’esame delle domande, a livello sia nazionale che di Commissione, richiede molto tempo e chiede a quest’ultima di semplificare ed abbreviare le procedure di registrazione lunghe ed onerose al fine di rafforzare l’attrattiva del sistema di indicazione geografica agli occhi dei potenziali richiedenti attualmente scoraggiati dalle procedure di registrazione troppo dispendiose in termini di tempo;

111. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha costatato sia presso i produttori che i consumatori una scarsa conoscenza del sistema delle indicazioni geografiche; teme inoltre che le opzioni attualmente messe in atto non consentano una maggiore sensibilizzazione nei confronti del sistema e siano inadatte a incoraggiare i produttori ad aderirvi; invita quindi la Commissione a esaminare la situazione in modo approfondito, a sviluppare una chiara strategia e a definire misure e strumenti efficaci volti a porre rimedio all’attuale situazione di scarsa conoscenza del sistema delle indicazioni geografiche, dei loro prodotti e del logo, ad esempio organizzando di propria iniziativa una campagna promozionale;

112. sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui dovrebbe essere istituito un sistema di assistenza reciproca adeguato alle specifiche esigenze delle autorità nazionali che si occupano del sistema delle indicazioni geografiche;

113. ricorda che il sistema di indicazioni geografiche dell’Unione distingue tra due tipi di denominazioni protette: denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta; segnala che tali defini­

zioni sono fonte di confusione per i consumatori in quanto non evidenziano chiaramente la differenza esistente tra loro; propone pertanto indicazioni più chiare, atte a consentire ai consumatori di sapere come le denominazioni protette siano diverse in termini di grado e tipo di legame esistente tra un prodotto e una regione geografica;

114. esprime preoccupazione in merito a recenti notizie della stampa che denunciano l’abuso e l’utilizzo improprio compiuti da alcuni paesi terzi in materia di indicazioni geografiche; invita la Commissione a intervenire attivamente per proteggere i prodotti registrati nel quadro del sistema delle indicazioni geografiche dell’Unione, anche nel contesto degli scambi internazionali, e ad elaborare accordi in tal senso con i paesi terzi;

115. esorta la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito ai risultati delle sue azioni;

Parte XV — Relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti dal titolo «Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?»

116. accoglie con favore la relazione speciale e approva, in generale, le raccomandazioni della Corte dei conti con le osservazioni in appresso, e constata che solo otto Stati membri sono stati selezionati per l’audit;

117. prende atto della valutazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione ha reagito in maniera tempestiva ed efficace alla crisi finanziaria, contribuendo così in modo sostanziale a evitare il falli­

mento di grandi istituti finanziari con sede centrale nell’Unione;

118. invita la Commissione ad adottare un atteggiamento più fattivo nelle proprie relazioni con gli Stati membri, in particolare:

— ad adoperarsi maggiormente per sensibilizzare alle norme in materia di aiuti di Stato, attraverso la diffusione delle migliori prassi e la fornitura di orientamenti più pratici,

— a garantire, se del caso, che tutti gli aiuti di Stato siano debitamente notificati, nonché sviluppare strumenti per disciplinare a questo riguardo gli Stati membri inadempienti,

— ad incrementare senza ulteriore indugio le risorse umane preposte al controllo degli aiuti di Stato;

119. prende atto delle carenze concernenti la necessità di velocizzare il processo decisionale e di aumen­

tarne la trasparenza, e invita la Commissione ad attivarsi per restringere i tempi del procedimento di indagine; osserva l’elevato numero di richieste di informazioni inviate agli Stati membri e incoraggia la Commissione a ridurne il numero in modo da velocizzare la procedura; invita la Commissione a informare il Parlamento sul tempo medio, per Stato membro, impiegato negli ultimi quattro anni per chiudere i casi;

120. incoraggia la Commissione a valutare se le lezioni apprese dalla positiva gestione della crisi finanziaria possano essere usate anche per semplificare il lavoro in circostanze «normali» e invita la Commissione a informare il Parlamento prima del settembre 2012 in merito alle eventuali modifiche da introdurre;

121. sottolinea l’importanza di garantire certezza giuridica a tutte le parti interessate; esorta pertanto la Commissione a:

— archiviare le denunce infondate in tempi rapidi,

— velocizzare in generale il processo di esame delle denunce e ripartire le risorse necessarie per ridurre ulteriormente gli arretrati,

— informare debitamente il denunciante, lo Stato membro e il beneficiario circa i progressi relativi a ciascun caso e il risultato dell’indagine;

122. prende atto delle carenze concernenti l’impiego delle risorse umane disponibili e plaude all’intenzione della Commissione di attuare un sistema potenziato di registrazione dei tempi; appoggia il suggeri­

mento della Corte dei conti di introdurre un sistema di rendiconto della gestione volto a monitorare in modo efficace il tempo dedicato ai singoli casi e il carico di lavoro di ciascun incaricato; auspica che un tale sistema sia operativo entro la fine del 2012;

123. evidenzia l’importanza di monitorare gli aiuti di Stato; incoraggia quindi la Commissione a intensi­

ficare le sue attività di monitoraggio, sia in termini di dimensioni del campione che di portata;

124. prende atto delle carenze relative al processo di raccolta dati e invita la Commissione a migliorarne l’efficienza e l’attendibilità, nonché a riferire sui progressi relativi all’introduzione dell’applicazione SARI ( 1 ) prima della chiusura della procedura di discarico per l’esercizio 2010;

125. invita la Commissione a estendere la sua valutazione ex post dell’impatto degli aiuti di Stato e del controllo in materia di aiuti di Stato sulle imprese, sui mercati e sull’economia nel suo complesso;

126. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

( 1 ) L’applicazione SARI è una nuova applicazione della base di dati centrale con cui le autorità che erogano gli aiuti negli Stati membri possono direttamente inscrivere le spese relative agli aiuti che le concernono (Relazione speciale n. 15/2011, pag. 15).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 10 maggio 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2010

(2012/547/UE, Euratom) IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010 ( 1 ),

— visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011 ( 2 )],

— visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2010,

— visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

— visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, pre­

sentata all’autorità competente per il discarico [COM(2011) 643], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2011) 1189],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia ( 3 ),

— vista la dichiarazione ( 4 ) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2012, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2010 [06084/2012 — C7-0052/2012], e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 5 ), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( 6 ), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

( 1 ) GU L 64 del 12.3.2010.

( 2 ) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

( 3 ) GU C 366 del 15.12.2011, pag. 63.

( 4 ) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

( 5 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 6 ) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regola­

mento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ( 1 ), in particolare l’articolo 66, primo e secondo comma,

— vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecu­

tiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 2 ),

— visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commis­

sione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commis­

sione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commissione e la risolu­

zione che costituisce parte integrante di tali decisioni, al direttore dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente Martin SCHULZ

Il segretario generale Klaus WELLE

( 1 ) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

( 2 ) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 10 maggio 2012

sul discarico per l’esecuzione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2010

(2012/548/UE, Euratom) IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010 ( 1 ),

— visti i conti annuali definitivi dell’Unione europea relativi all’esercizio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011] ( 2 ),

— visti i conti annuali definitivi dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2010,

— visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l’esercizio 2009 [COM(2011) 736] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione [SEC(2011) 1350 e SEC(2011) 1351],

— visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, pre­

sentata all’autorità competente per il discarico [COM(2011) 643], e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione [SEC(2011) 1189],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia ( 3 ),

— vista la dichiarazione ( 4 ) attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2010 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2010 [06084/2012 — C7-0052/2012], e rilevando che il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Svezia hanno rifiutato per la prima volta di raccomandare la concessione del discarico,

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 106 bis del trattato Euratom,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 5 ), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( 6 ), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regola­

mento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ( 7 ), in particolare l’articolo 66, commi primo e secondo,

( 1 ) GU L 64 del 12.3.2010.

( 2 ) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 1.

( 3 ) GU C 366 del 15.12.2011, pag. 81.

( 4 ) GU C 332 del 14.11.2011, pag. 134.

( 5 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 6 ) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

( 7 ) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

— vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un’agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comuni­

taria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 1 ),

— vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione ( 2 ),

— visti l’articolo 76 e l’allegato VI del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0098/2012),

A. considerando che, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, la Commis­

sione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, a norma dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esecu­

zione del bilancio dell’Agenzia esecutiva per l’esercizio 2010;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commis­

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, sezione III — Commis­

Documenti correlati