Autorità incaricate dell’approvazione
4. Istituzioni 1 Autorità designatrici
a) Le autorità designatrici ai fini del presente allegato sono elencate nell’annesso 2.
b) Ciascuna Parte notifica all’altra entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi le modifiche concernenti le rispettive autorità designatrici e la loro autorità ad adempiere gli obblighi di cui nel presente allega-to.
4.2 Organismi di valutazione della conformità designati
a) Gli organismi di valutazione della conformità designati ai sensi del presente allegato sono riconosciuti come competenti a svolgere le at-tività di valutazione della conformità in materia di CEM. Ciascuna Parte garantisce che gli organismi designati soddisfano i criteri e le norme indicati nei requisiti regolamentari dell’altra Parte. Un elenco
degli organismi designati, comprendente l’indicazione dei prodotti e delle procedure per le quali sono stati designati, figura nell’annesso 3.
b) La designazione, la sospensione o la revoca di organismi di valuta-zione della conformità conformemente al presente allegato avviene nel rispetto delle procedure stabilite dal comitato misto istituito nell’ambito dell’accordo quadro di reciproco riconoscimento.
5. Disposizioni transitorie
5.1 Le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato, in particolare alla sezione 3, entrano in vigore 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente allegato.
5.2 Nel periodo precedente la conclusione dell’Accordo e la sua effettiva applicazione, le Parti collaborano al fine di:
a) aumentare la reciproca conoscenza dei requisiti regolamentari dell’altra Parte;
b) scambiare informazioni e valutare il lavoro svolto nel periodo tran-sitorio dagli organismi di valutazione della conformità designati;
c) dimostrare la reciproca capacità di effettuare la valutazione di con-formità conformemente ai requisiti dell’altra Parte.
6. Disposizioni aggiuntive Subappalto
6.1 Le operazioni di subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti in materia di subappalto dell’altra Parte.
6.2 Gli organismi di valutazione della conformità tengono nota dei dettagli delle loro indagini sulla competenza e sull’idoneità dei propri subappalta-tori e tengono un registro di tutti i subappalti. Su richiesta dell’altra Parte, tali dati sono messi subito a disposizione dell’altra Parte.
Sorveglianza post-vendita
6.3 Ai fini della sorveglianza post-vendita, le parti possono mantenere even-tuali obblighi esistenti in materia di etichettatura e di numerazione. L’as-segnazione di numeri o l’apposizione di etichette o marcature può avvenire nel territorio della Parte esportatrice.
Scambio di informazioni e assistenza reciproca
6.4 Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto incaricato di rispondere a tutte le ragionevoli domande dell’altra Parte in merito alle procedure, ai regolamenti e ai reclami.
6.5 Le Parti si informano reciprocamente dei cambiamenti apportati ai regola-menti, alle specifiche, ai metodi di collaudo, alle norme, e alle procedure amministrative entro trenta (30) giorni lavorativi dalla loro notifica nazio-nale.
Modifiche regolamentari e aggiornamento dell’allegato settoriale 6.6 Nel caso di modifiche ai regolamenti di cui all’annesso 1 o di introduzione
di nuovi regolamenti in materia di procedure di valutazione della confor-mità presso una delle Parti, le Parti aggiornano il presente allegato.
Riferimenti
6.7 Qualora prodotti coperti dal presente allegato siano soggetti anche a requi-siti in materia di sicurezza elettrica o di radiofonia o telecomunicazioni, si applicheranno anche le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica, sulle apparecchiature per terminali di telecomunica-zioni, sulle apparecchiature concernenti la tecnologia dell’informazione e i radiotrasmettitori.
Annesso 1 Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera Canada
Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM); (RS 734.5)
Regolamenti svizzeri per i radio-trasmettitori (applicazione civile) sottoposti alla legge federale del 30 giugno 1997 sulle tele-comunicazioni (LTC); (RS 784.10)
Radiocommunication Act
Regolamenti in materia di radiocomuni-cazioni (qui di seguito lista delle norme applicabili ai radiotrasmettitori in virtù dei regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni)
Elenco delle norme concernenti le appa-recchiature di categoria II
Elenco delle norme applicabili alle emittenti radio in virtù dei regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni Norme applicabili agli impianti che producono interferenze
Norma Titolo Edizione Data
ICES 001 Generatori di radiofrequenze industriali,
scientifici e medici 2 13.8.94
ICES 003 Sistemi di accensione a scintilla dei veicoli e altri dispositivi muniti di un motore a combustione interna
2
ICES 003 Apparecchiature digitali 3 22.11.97
ICES 004 Reti elettriche a corrente alternata ad alta tensione 1 giugno 91
Annesso 2
Autorità designatrici
Svizzera Canada
Ufficio federale dell’energia. Industry Canada
Annesso 3
Organismi di valutazione della conformità designati
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax, punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell’altra Parte).
Allegato settoriale sulla sicurezza elettrica 1. Finalità
1.1 Il presente allegato settoriale mira a istituire un quadro per l’accettazione di prodotti elettrici mediante il riconoscimento della valutazione di con-formità effettuata da organismi che soddisfano i requisiti dell’altra Parte senza peraltro modificare la normativa sulla sicurezza di alcuna delle Parti.
1.2 Il presente allegato definisce inoltre procedure per il riconoscimento:
a) degli organismi di valutazione della conformità (OVC) canadesi da parte della Svizzera; e
b) degli OVC in Svizzera da parte del Canada.
2. Campo di applicazione
2.1 Per l’accesso in Svizzera: la sicurezza del materiale elettrico coperto dal-l’ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)7; (RS 734.26).
2.2 Per l’accesso al Canada: il materiale elettrico a bassa tensione, compresi i dispositivi medici, coperti dal «Canadian Electrical Code», ad eccezione dei prodotti specificamente esclusi della direttiva CE sulla bassa tensione (fatti salvi i dispositivi medici).
2.3 I requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi applicabili nel territo-rio di ciascuna Parte come pure le autorità preposte alla sicurezza elettrica sono elencati nell’annesso 1.