• Non ci sono risultati.

Colla legge24 uovcmbrc 1864,n."2006venne approvala laconvenzione 31 ottobre dettoanno, invirtù dellaquale fuaffidalaad unaSocietàanonimal’operazionedellavendita dei beniDemaniali.

Con

R.Decreto del 29 marzo i865,

n.°2246venne approvatoilRegolamentostabilitodiconcerto collaSocietàinesecuzionedell’articolo23 dellaconvenzione suddetta.

Occorrendo oradifissare lenormespeciali,cuidovranno attenersigliAgenti Governativineldare esecuzioneallaLegge c Regolamentoprecitati,sideleimlnaquanto segue:

TITOLOI.

/?e//evendite.

Àrt. 1 .

Le DirezioniprovincialidelleTasse cdelDemanioegii Agentitutti dell’AmministrazioneDemanialecontinuerannoad eseguire glialtieleoperazionilorodemandatedalla Legge 21agosto1862,n.°

7q3,dalRegolamentoi4 settembre detto anno,n.°812,dalleIstruzioni12ottobresuccessivo, edalle Circolari emanatedal Ministerodelle Finanze,rispettoalla Ibrmazione

, approvazione e pubblicazionedegli clencbì pei beni,riguardo aiqualideltiatti nonsono ancora compiuti.

DigitizedbyGoogle

a

Ari. 3.

Finou cliclaSocietàanonimaincaricala dellavendita dei

I

beniDemanialisi varrà dell’operadegli AgentiGovernativi percondurreatermine l’operazionedellevendite,siatterranno

”listessiallaprescrizionedellaLegge, delRegolamento,delle l.struzioni cCircolarisurricordati,nonchedelRegolamento approvatocol R.Decreto39 marzo i865, salvo, riguardo alleIstruzioni e Circolari,quelle diversedisposizioniche la Societàpredellafosseper impartirenei limili dellesuefacoltà, cd osservate eziandio le prescrizioni di cui rìei successivi Hilicoli.

\rt. 3.

Nel capitolatogeneralenonpotràessereimpostoagli acqui-renti unripartodellerate diprezzocheaumenti l’importo di (]ualsiasidellerate stabilite dall’art.i4 delcapitolato stesso, sebbene fosseroaccordale moremaggioridi pagamento per lealtrerate diprezzo.

Potràperaltro laSocietà lasciarfacoltà agliacquirentidi .scegliere alfallo dell’aggiudicazione fra il riparto slab'dito tlall’art. 14 suddetto e quel diverso ripartochelamedesima intende.ssc diadottare.

,

Art. 4.

Le DirezioniprovincialidelleTasseedelDemanio compi-leranno icapitolali specialidelle vendite secondolenorme invigore, c liIrasmelteranno quindi alla Società predella perl’approvazione.

Art. 5.

(jliincantisarannotenutinelleformeordinaiie,in quella epoca chedalla .Societàsaràindicala.

L’esito dell’incanto sarà dalle Direzioni immediatamente nolilicaloallaSocietà;edincasodideserzione,quandotrattasi iliprimo incanto,sifaiannoconoscere,alla Societàstessale considerazioni clicper avventuraconsigliasserolaripetizione deir incauto»

DigitizedbyGoogle

Siprocederà agliincaniidalle Autorilùdeslinatea [>resic-derli,in rappresentanzadella Societàanonima per vendita deibeniDemaniali del Regnod’Italiaagentea

nome

eper contodel Governo.

Sottolostesso

nome

e rappresentanza seguiràla pubbli-cazione degliavvisiesifarannoiileliberamenti.

Art. 'j.

Neiverbali di deliberamentoenei contralti di compra

-vendita,dovelastipulazionenesia necessaria,sarà sempre convenutalacessazionesuibenialienalidella ipoteca esistente afavoredellaSocietà,giustal’articolo 6dellaLegge no-vembre 1864 persostituirvi laiscrizionediprivilegio collet-tivamente al

nome

dellaSocietà e del Governo atermini dell’ar):. i3dellaconvenzione approvatacoliaLeggesuddetta.

. Art. 8.

I verbali di deliberamento o i contratti stipulati come-sopra,saranno sottoposti al vistodell’UffiziodelContenzioso Finanziarioetrasmessialla Società, allaqualespettail pro-muoverneTapprovazionc.

Leeventuali osservazionidegli Uffizi delContenziososaranno comunicateallaSocietà.

Art.9.

Laconsegnadel fondoallo aggiudicatariosi faj-àsempre^

da un DelegatoDemaniale, ilquale rappresenterà tantoil

Demaniodetentoredello stabile,quantolaSocietàchene ha eseguito lavendita.

Art. IO.

Leliquidazioniriferibilialgodimentodello stabilesaranno tenute separateda quelle concernentiil jjrezzo egl’interessi sulmedesimomaturabili.

Le

primesarannofatte nello esclusivointeressedelGoverno, senza alcuna partecipazionedellaSocietàcheviè esti'auea, e

DigitizedbyGoogle

4

senza die frairisullali delle due liquidazioni possa aver luogocompensazione.

Ari. II.

'

Le

venditeairatlalivaprivala,dellequalièaccordataai Direlloriprovinciali la effettuazione aterminideU’art. 88del Regolamentoi4settembre 1863, edell’art.28 dellerelative Istruzioni,nonpotranno più avei'luogosenondietro auto-rizzazionespeciale dellaSocietà.

Art. 12.

Direzioni provinciali rivolgeranno allaSocietà tantoi

contrattistipulaticonriserva d’approvazione a termini del-l’art.precedente,quantoleproposte d’ogni sorta che credes-serodifare rispetto allavenditadibeniatrettativa privala.

Art. t3.

Le

Direzioni stessesottoporrannoeziandioall’esamedella Società le considerazioni che credessero difare intornoal

modo

incoilaSocietàavesseaiàrusodelle facoltàaccordale allamedesimacoll’articolo 2 dellaConvenzione approvatacolla Legge 24novembre 1864.

Art. i4

-Sarà cura delle Direzionidi vegliare allariscossionedel prezzodei beni venduti, e dipromuovereglialtioccorrenti tantoperlarivenditadeibenia*rischioe spesedegli acqui-rentimorosi

,quantoperlaesazione forzosadelleratescadute diprezzo e relativiinteressi.

Art. 15.

Dellariscossionedelprezzo,ed ingeneredi tuttociòche concerne l’operazione dellevenditefattedallaSocietà, le Di-rezionidovrannotenerecostantemente informatalaSocietà, allaquale sarannorivolte ledimostrazioni peiiodiche,che perlenormevigentidovevanotrasmettersialGoverno,tranne quelleche riflettono pagamenti per aggiudicazioniavvenute anteriormenteal i."gennaio i865, od accollamentodi pesi

DlyiilztXibyGoogl

5 aicompratori,lequalicontinueranno adessere trasmesse a questoMinistero.

TITOLO II.

DeUe contabilità.

Art. i6.

' Per lariscossionedelprezzo deibeni vendutidallaSocietà verranno stanziatiarticoliinappositicampioni,

giu^

l’an-nesso modulo,esemplificato.

DegliartìcolistanziatiiContaHlitrasmetteranno tostodue estratticonformialia Direzione, laqualene rimetterà uno allaSocietà.

Art. 17.

Ogni pagamentolattodagli acquisitori dibenisai'à imme-diatamente riportato in margine del relàtivo articolo del campione, e saràinoltracontemporaneamenteannotato sovra appositoregistroconforme all’unitomodulo.

Art. 18.

Leriscossioniindanaroper prezzodibenialienatisaranno daiContabiliversateintegralmentenellaTesoreria, ritirando deivagliapagabilisullaTesoreriadellaprovincia,in cuiha sede la Società, i quali verranno immediatamenterimessi allaSocietàstessainpiegoassicurato.

Art. 19.

I titoli di rendita consolidata, ricevuti inpagamento a terminidellaCircolaren.° l'oi,saranno direttamenterivolti allaSocietà, pureinpiegoassicurato,unitamentealprospetto prescritto dalla Circolare stessa, munito della firma del-Tacquirente.

Art. ao.

IIritardodioltre tregiorni nella consegna dei vagliae deititolidirenditaaU’Ufficiopostale,sottoponeilContabile

DigilizedbyGoogle

6

' allemisure di l'igortportatedai Regolamentidisciplinari ,

oltre ilrisarcimentodeidanni versolaSocietà.

Art.ai.

DeivagliacdeititolidirenditapervenutiallaSocietà,la

medesimarilascierà ricevutaalContabile perdiluiscarico.

Art. 3 2.

Delle preaccennate riscossioni i Ricevitori terranno una contabilitàdistinta daquelladelloStato.

Essi invieranno ognimeseallaDirezionedacuidipendono uncontodelle

somme

riscosse indanaroodintitolidi ren-ditaedellecorrispondenti spedizionifatteallaSocietà.

Lericevutedella Società costituirannoiltitolodiscarico delContabile.

Art. a3.

Collascorta dei conti mensili leDirezioni praticheranno>

leoccorrenti emarginazioniagliarticoli iscrittisul'campione specialedellevenditedaessetenuto.

Vigilerannoefarannosorvegliare questaspecialegestione dagli Ispettori c Sotto-Ispettori colla norme stessec con Tadempimentoditutteleverifiche,riscontried incumbenti prescritti perla gestionedeiproventidelloiStato.

Torinoili5maggio i865.

IlMinùlr»

Q.

Sella.

DigitizedbyGoogl

7

Documenti correlati