Colla legge24 uovcmbrc 1864,n."2006venne approvala laconvenzione 31 ottobre dettoanno, invirtù dellaquale fuaffidalaad unaSocietàanonimal’operazionedellavendita dei beniDemaniali.
Con
R.Decreto del 29 marzo i865,n.°2246venne approvatoilRegolamentostabilitodiconcerto collaSocietàinesecuzionedell’articolo23 dellaconvenzione suddetta.
Occorrendo oradifissare lenormespeciali,cuidovranno attenersigliAgenti Governativineldare esecuzioneallaLegge c Regolamentoprecitati,sideleimlnaquanto segue:
TITOLOI.
/?e//evendite.
Àrt. 1 .
Le DirezioniprovincialidelleTasse cdelDemanioegii Agentitutti dell’AmministrazioneDemanialecontinuerannoad eseguire glialtieleoperazionilorodemandatedalla Legge 21agosto1862,n.°
7q3,dalRegolamentoi4 settembre detto anno,n.°812,dalleIstruzioni12ottobresuccessivo, edalle Circolari emanatedal Ministerodelle Finanze,rispettoalla Ibrmazione
, approvazione e pubblicazionedegli clencbì pei beni,riguardo aiqualideltiatti nonsono ancora compiuti.
DigitizedbyGoogle
a
Ari. 3.
Finou cliclaSocietàanonimaincaricala dellavendita dei
I
beniDemanialisi varrà dell’operadegli AgentiGovernativi percondurreatermine l’operazionedellevendite,siatterranno
”listessiallaprescrizionedellaLegge, delRegolamento,delle l.struzioni cCircolarisurricordati,nonchedelRegolamento approvatocol R.Decreto39 marzo i865, salvo, riguardo alleIstruzioni e Circolari,quelle diversedisposizioniche la Societàpredellafosseper impartirenei limili dellesuefacoltà, cd osservate eziandio le prescrizioni di cui rìei successivi Hilicoli.
\rt. 3.
Nel capitolatogeneralenonpotràessereimpostoagli acqui-renti unripartodellerate diprezzocheaumenti l’importo di (]ualsiasidellerate stabilite dall’art.i4 delcapitolato stesso, sebbene fosseroaccordale moremaggioridi pagamento per lealtrerate diprezzo.
Potràperaltro laSocietà lasciarfacoltà agliacquirentidi .scegliere alfallo dell’aggiudicazione fra il riparto slab'dito tlall’art. 14 suddetto e quel diverso ripartochelamedesima intende.ssc diadottare.
,
Art. 4.
Le DirezioniprovincialidelleTasseedelDemanio compi-leranno icapitolali specialidelle vendite secondolenorme invigore, c liIrasmelteranno quindi alla Società predella perl’approvazione.
’ Art. 5.
(jliincantisarannotenutinelleformeordinaiie,in quella epoca chedalla .Societàsaràindicala.
L’esito dell’incanto sarà dalle Direzioni immediatamente nolilicaloallaSocietà;edincasodideserzione,quandotrattasi iliprimo incanto,sifaiannoconoscere,alla Societàstessale considerazioni clicper avventuraconsigliasserolaripetizione deir incauto»
DigitizedbyGoogle
Siprocederà agliincaniidalle Autorilùdeslinatea [>resic-derli,in rappresentanzadella Societàanonima per vendita deibeniDemaniali del Regnod’Italiaagentea
nome
eper contodel Governo.Sottolostesso
nome
e rappresentanza seguiràla pubbli-cazione degliavvisiesifarannoiileliberamenti.Art. 'j.
Neiverbali di deliberamentoenei contralti di compra
-vendita,dovelastipulazionenesia necessaria,sarà sempre convenutalacessazionesuibenialienalidella ipoteca esistente afavoredellaSocietà,giustal’articolo 6dellaLegge no-vembre 1864 persostituirvi laiscrizionediprivilegio collet-tivamente al
nome
dellaSocietà e del Governo atermini dell’ar):. i3dellaconvenzione approvatacoliaLeggesuddetta.. Art. 8.
I verbali di deliberamento o i contratti stipulati come-sopra,saranno sottoposti al vistodell’UffiziodelContenzioso Finanziarioetrasmessialla Società, allaqualespettail pro-muoverneTapprovazionc.
Leeventuali osservazionidegli Uffizi delContenziososaranno comunicateallaSocietà.
Art.9.
Laconsegnadel fondoallo aggiudicatariosi faj-àsempre^
da un DelegatoDemaniale, ilquale rappresenterà tantoil
Demaniodetentoredello stabile,quantolaSocietàchene ha eseguito lavendita.
Art. IO.
Leliquidazioniriferibilialgodimentodello stabilesaranno tenute separateda quelle concernentiil jjrezzo egl’interessi sulmedesimomaturabili.
Le
primesarannofatte nello esclusivointeressedelGoverno, senza alcuna partecipazionedellaSocietàcheviè esti'auea, eDigitizedbyGoogle
4
senza die frairisullali delle due liquidazioni possa aver luogocompensazione.
Ari. II.
'
Le
venditeairatlalivaprivala,dellequalièaccordataai Direlloriprovinciali la effettuazione aterminideU’art. 88del Regolamentoi4settembre 1863, edell’art.28 dellerelative Istruzioni,nonpotranno più avei'luogosenondietro auto-rizzazionespeciale dellaSocietà.Art. 12.
Direzioni provinciali rivolgeranno allaSocietà tantoi
contrattistipulaticonriserva d’approvazione a termini del-l’art.precedente,quantoleproposte d’ogni sorta che credes-serodifare rispetto allavenditadibeniatrettativa privala.
Art. t3.
Le
Direzioni stessesottoporrannoeziandioall’esamedella Società le considerazioni che credessero difare intornoalmodo
incoilaSocietàavesseaiàrusodelle facoltàaccordale allamedesimacoll’articolo 2 dellaConvenzione approvatacolla Legge 24novembre 1864.Art. i4
-Sarà cura delle Direzionidi vegliare allariscossionedel prezzodei beni venduti, e dipromuovereglialtioccorrenti tantoperlarivenditadeibenia*rischioe spesedegli acqui-rentimorosi
,quantoperlaesazione forzosadelleratescadute diprezzo e relativiinteressi.
Art. 15.
Dellariscossionedelprezzo,ed ingeneredi tuttociòche concerne l’operazione dellevenditefattedallaSocietà, le Di-rezionidovrannotenerecostantemente informatalaSocietà, allaquale sarannorivolte ledimostrazioni peiiodiche,che perlenormevigentidovevanotrasmettersialGoverno,tranne quelleche riflettono pagamenti per aggiudicazioniavvenute anteriormenteal i."gennaio i865, od accollamentodi pesi
DlyiilztXibyGoogl
5 aicompratori,lequalicontinueranno adessere trasmesse a questoMinistero.
TITOLO II.
DeUe contabilità.
Art. i6.
' Per lariscossionedelprezzo deibeni vendutidallaSocietà verranno stanziatiarticoliinappositicampioni,
giu^
l’an-nesso modulo,esemplificato.DegliartìcolistanziatiiContaHlitrasmetteranno tostodue estratticonformialia Direzione, laqualene rimetterà uno allaSocietà.
Art. 17.
Ogni pagamentolattodagli acquisitori dibenisai'à imme-diatamente riportato in margine del relàtivo articolo del campione, e saràinoltracontemporaneamenteannotato sovra appositoregistroconforme all’unitomodulo.
Art. 18.
Leriscossioniindanaroper prezzodibenialienatisaranno daiContabiliversateintegralmentenellaTesoreria, ritirando deivagliapagabilisullaTesoreriadellaprovincia,in cuiha sede la Società, i quali verranno immediatamenterimessi allaSocietàstessainpiegoassicurato.
Art. 19.
I titoli di rendita consolidata, ricevuti inpagamento a terminidellaCircolaren.° l'oi,saranno direttamenterivolti allaSocietà, pureinpiegoassicurato,unitamentealprospetto prescritto dalla Circolare stessa, munito della firma del-Tacquirente.
Art. ao.
IIritardodioltre tregiorni nella consegna dei vagliae deititolidirenditaaU’Ufficiopostale,sottoponeilContabile
DigilizedbyGoogle
6
' allemisure di l'igortportatedai Regolamentidisciplinari ,
oltre ilrisarcimentodeidanni versolaSocietà.
Art.ai.
DeivagliacdeititolidirenditapervenutiallaSocietà,la
medesimarilascierà ricevutaalContabile perdiluiscarico.
Art. 3 2.
Delle preaccennate riscossioni i Ricevitori terranno una contabilitàdistinta daquelladelloStato.
Essi invieranno ognimeseallaDirezionedacuidipendono uncontodelle
somme
riscosse indanaroodintitolidi ren-ditaedellecorrispondenti spedizionifatteallaSocietà.Lericevutedella Società costituirannoiltitolodiscarico delContabile.
Art. a3.
Collascorta dei conti mensili leDirezioni praticheranno>
leoccorrenti emarginazioniagliarticoli iscrittisul'campione specialedellevenditedaessetenuto.
Vigilerannoefarannosorvegliare questaspecialegestione dagli Ispettori c Sotto-Ispettori colla norme stessec con Tadempimentoditutteleverifiche,riscontried incumbenti prescritti perla gestionedeiproventidelloiStato.
Torinoili5maggio i865.
IlMinùlr»
Q.
Sella.
DigitizedbyGoogl
7