• Non ci sono risultati.

Articolo 1 – STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito Coefficienti di premio

+ 5 0,740

+ 4 0,757

+ 3 0,775

+ 2 0,794

+ 1 0,815

0 0,837

1 0,872

2 0,916

3 0,962

4 1,011

5 1,063

6 1,118

7 1,177

8 1,239

9 1,306

10 1,397

11 1,517

12 1,657

13 1,831

14 2,049

15 2,295

16 2,703

17 3,183

18 3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest’ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell’Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Classe di assegnazione in base ai sinistri Kasko osservati

Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 o più sinistri

+5 +5 1 5 9

+4 +5 2 6 10

+3 +4 3 7 11

+2 +3 4 8 12

+1 +2 5 9 13

0 +1 6 10 14

1 0 7 11 15

2 1 8 12 16

3 2 9 13 17

4 3 10 13 18

5 4 11 14 18

6 5 12 15 18

7 6 13 16 18

8 7 13 16 18

9 8 14 17 18

10 9 15 17 18

11 10 15 18 18

12 11 16 18 18

13 12 16 18 18

14 13 17 18 18

15 14 18 18 18

16 15 18 18 18

17 16 18 18 18

18 17 18 18 18

Per l’applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

– la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;

– le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell’ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l’Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un’ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall’Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;

- risolvere l’intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA GARANZIA

L’Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all’obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all’acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;

gli apparecchi audio-fono-visivi:

1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.

In ogni caso l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, ferma restando l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Articolo 4 – FRANCHIGIA CONTRATTUALE

La garanzia opera con la franchigia riportata sullo stampato di polizza.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

§ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

§ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;

§ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;

§ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

§ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente.

L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;

§ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro.

L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;

§ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L’esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell’ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;

§ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;

§ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;

§ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.

§ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

§ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;

§ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi

§ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;

§ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato – veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l’Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista “Quattroruote Professional” utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell’autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l’età del proprietario e l’anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L’Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista “Quattroruote Professional”. L’esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l’aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo articolo 8

“Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente”.

Nel caso di marca/modello/versione dell’autoveicolo non valutata dalla rivista “Quattroruote Professional”, l’adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell’adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L’aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo articolo 8 “Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente”.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l’aggiornamento del valore assicurato, l’Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell’ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall’articolo 10 “Determinazione dell’ammontare del danno”.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale l’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell’Impresa l’assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa.

In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell’eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., qualora l’assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L’assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall’effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell’Impresa.

Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Peofessional”, riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optionals forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora “Quattroruote Professional” non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optionals assicurabili avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all’estero) del veicolo, l’ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d’uso dello stesso o delle sue parti;

in caso di danno parziale, non si considera il degrado d’uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all’estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO ALL’ASSICURATO

L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.