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L’assicurazione della responsabilità civile e la polizza RC

LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VETTORIALE E CONTRO I DANNI ALLE MERC

1. L’assicurazione della responsabilità civile e la polizza RC

Abbiamo esaminato nel capitolo precedente i lineamenti della responsabilità vettoriale nel trasporto terrestre di cose conto terzi, la limitazione del debito ed i soggetti astrattamente legittimati a richiedere il ristoro dei danni cagionati dal vettore.

Possiamo pertanto passare alla disamina delle coperture assicurative della responsabilità civile184 più frequenti nell’ambito

184 Molteplici e talvolta sensibilmente dissonanti sono le valutazioni dei

rapporti e dei reciproci condizionamenti riscontrabili tra il contratto di assicurazione e la responsabilità civile, soprattutto per ciò che concerne l’incidenza del primo sull’evoluzione funzionale della seconda (sul punto si veda tra gli altri Alpa, L’assicurazione di fronte all’evolversi del concetto di responsabilità, in Assicuraz., 1985, I, p. 534 s.; Ponzanelli, Nuove figure di danno alla persona e tecniche assicurative, in Resp. civ., 1989, I, p. 404 ss.; Candian, Responsabilità civile ed assicurazione, Milano, 1993., p. 1 ss.; Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano 2005., p. 24 s.; Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive presunte (Artt. 2049-2053), nel Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano 2009, p. 51 s.; recentemente, Annunziata, La

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dei trasporti terrestri che consistono nella tutela da un lato del patrimonio del vettore a fronte dei reclami spiccati dagli aventi diritto al carico per la perdita o l’avaria alle merci da queste trasferite, e dall’altro lato nella garanzia di indennizzo a favore dei danni subiti dalle merci durante il trasporto.

La copertura de qua nasce in epoca abbastanza recente, posto che in passato tale garanzia del rischio era ostacolata da due principi consacrati anche nel Codice del Commercio.

Secondo tali principi la responsabilità in senso proprio doveva avere un proprio fondamento soggettivo, sotto il duplice alternativo profilo del dolo o della colpa, ed all’assicuratore era preclusa la risarcibilità del danno cagionato dall’assicurato per colpa.

responsabilità civile e le fattispecie di responsabilità presunta, p. 22 s.; Scognamiglio, Il

danno morale mezzo secolo dopo, Riv. Dir. civ., 2010, p. 618.). In proposito viene generalmente osservato che la presenza del meccanismo assicurativo ha consentito o, comunque, favorito notevolmente il passaggio dall’idea tradizionale della responsabilità civile, essenzialmente deterrente-sanzionatoria, alla concezione prevalentemente compensativa-riparatoria attualmente, seppure con diverse sfumature, riconosciuta dalla dottrina prevalente; concezione che, come è noto, è riscontrabile in una delle sue manifestazioni più importanti nella estensione e nella valorizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva, avvenuta soprattutto con la teorizzazione della responsabilità per rischio d’impresa. Secondo questa visione, l’imprenditore, anche quando non abbia posto in essere alcun comportamento colpevole, andrebbe considerato il soggetto più adatto a farsi carico dei costi del fatto dannoso, in quanto egli, nell’ambito della sua attività, avrebbe la possibilità di ripartire tali costi su di una pluralità di soggetti, mediante la stipulazione di contratti di assicurazione a condizioni più convenienti rispetto a quelle alle quali potrebbero accedere i singoli soggetti esposti all’evento dannoso (sul punto si veda Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961, p. 34 ss.; dello stesso a., seppure nella prospettiva della responsabilità contrattuale, Sul significato economico

dei criteri di responsabilità contrattuale, 1962., p. 513 ss; Calabresi, Costo degli incidenti, rad. it., Milano 1975,. 401, il quale riconosce esplicitamente di aver sviluppato un approccio al tema analogo a quello di Trimarchi (p. 19, nt. 1); inoltre v., tra gli altri, Alpa, L’assicurazione di fronte all’evolversi del concetto di responsabilità, in Assicuraz., 1985, I., p. 536 s.; Buonocuore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli 2006, p. 161; Afferni, La riparazione del danno non patrimoniale nella responsabilità oggettiva, in Resp. civ., 2004, p. 864 ss.

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Secondo la ricostruzione operata da autorevole dottrina185

l’istituto in questione potè trovare sviluppo a seguito del progressivo ridimensionamento del principio della esclusiva responsabilità per colpa accertata, della necessità per gli imprenditori di contenere i rischi delle loro attività produttive, ed infine dalla consapevolezza che lo strumento assicurativo avrebbe potuto condurre alla liberazione dell’imprenditore da quei rischi risarcitori complessi e particolarmente gravosi in relazione ad attività pericolose.

In generale è opinione comune in dottrina che l’assicurazione della responsabilità civile rientra nella categoria di assicurazione contro i danni.186

Tale opinione ha trovato recentemente dignità normativa a seguito della introduzione nel nostro ordinamento del Codice delle Assicurazioni il quale all’art. 2 comma 3 classifica le assicurazioni della responsabilità civile in quattro rami.187

L’art. 1917 c.c.188 al comma 1 contiene la nozione di

assicurazione della responsabilità civile. Con essa “l’assicuratore è

185 La Torre, L’assicurazione nella storia delle idee, Milano, 2000.

186 P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto

da R. Sacco, Torino, 1998; F. Peccenini, Assicurazioni contro i danni e assicurazioni

sulla vita Profili attuali, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 5ª ed., Torino, 2007, 94; F. Caringella-L. Buffoni, Manuale di diritto civile, Roma, 2009, 1057; Corrias, Responsabilità civile e contratto di assicurazione, in Riv. Dir. Civ., 2011, 3, 245 in giurisprudenza recentemente, Trib. Campobasso, 02-02-2012, Trib. Padova Sez. II, 16 agosto 2011

187 I primi tre rami attengono alle responsabilità risultanti dall’uso di

autoveicoli terrestri, veicoli aerei, marittimi, lacustri e fluviali. Il quarto ramo inerisce “ad ogni responsabilità diversa” da quella dei tre rami precedentemente elencati.

188 L'art. 1917 c.c. testualmente recita " Nell’assicurazione della responsabilit civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo,

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obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”189.

La definizione codicistica ricomprende diverse fattispecie di responsabilità quali il fatto proprio dell’assicurato o altrui, la responsabilità da fatto illecito o da reato.