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L’attività di monitoraggio sull’andamento degli investimenti

CAPITOLO II - L’attività di programmazione e monitoraggio

2. L’attività di monitoraggio sull’andamento degli investimenti

Gli stanziamenti di cui all’art. 20 l. n. 67/1988 si sono rivelati molto importanti per correlare i nuovi investimenti con le misure effettive e concrete di razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio esistente, atteso che le aziende sanitarie, attualmente, hanno ingenti beni immobiliari e strumentali, ma percentuali di utilizzo non sempre ottimali.

Il d.lgs. n. 229/201132pone l’attenzione sulla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché sulle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, del livello di realizzazione delle opere finanziate, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato.

E’ fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di assicurare che l'opera venga corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del cosiddetto Codice unico di progetto (Cup), che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, così come richiesto dalla l. 13 agosto 2010, n. 136 e dalla l. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevedono l’obbligatorietà della codificazione della spesa dello Stato per garantire

31Attuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

la rispondenza dei conti pubblici all’art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea33.

Dal citato art. 28 trae origine il progetto Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), finalizzato a rilevare ed elaborare informazioni sulle riscossioni e sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Tramite il Cup34, presente sul mandato informatico, è possibile perciò disporre tempestivamente delle informazioni su incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche, mediante un archivio informatico gestito dalla Banca d’Italia. Le singole amministrazioni sarebbero quindi agevolate nella rilevazione dei dati necessari per la conoscenza dei flussi finanziari di loro competenza35.

Il Codice unico di progetto, in sostanza, rappresenta un’etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutti le fasi della

33La delibera Cipe n. 143 del 27 dicembre 2002 afferma che la responsabilità della richiesta del Cup è attribuita all'amministrazione, ovvero al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi stessi. Il codice Cup, che, in base a quanto stabilito dalla delibera Cipe n. 24 del 29 settembre 2004, deve necessariamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d’investimento cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.) oltre che nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati a tali progetti, deve essere richiesto, per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione (nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico) mentre, per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

34L’art. 11 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 ha previsto che il Cup identifica, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, un progetto d’investimento pubblico, e rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip), istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell’attività svolta dai nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, istituiti dalla l. 17 maggio 1999, n. 144 all’interno delle amministrazioni centrali e regionali.

35 Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso Cipe, anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Cipe definisce la strutturazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplinandone il funzionamento ed emanando indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve perciò essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal Cipe alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il Cipe invia un rapporto semestrale al Parlamento.

vita36.

Con le informazioni offerte tramite il Cup37, unitamente all’altro codice identificativo gara (Cig)38, il Ministero della salute, in particolare, potrebbe avere a disposizione un sistema univoco di identificazione dei progetti d’investimento, con il quale sia possibile, fra l’altro, semplificare la sua attività amministrativa e rintracciare i dati dello stesso progetto su tutti i sistemi di monitoraggio che consenta di far circolare al suo interno informazioni essenziali relative alle diverse iniziative39.

Atteso il succitato quadro di insieme, appare anacronistico che, a tutt’oggi, per il proprio sistema di monitoraggio, il Ministero, per conoscere lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto ricompreso nell’accordo di programma, si basi soltanto sul c.d. mod. “C” (documento cartaceo) che le singole regioni debbono trasmettere una volta all’anno,

36Corrisponde ad una sorta di “codice fiscale” del progetto stesso e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri generata tramite il sistema Cup gestito dal Dipe ed ottenuta inserendo pochi dati per via telematica collegandosi al sito web del Cipe.

37Devono essere registrati al Sistema Cup i progetti d'investimento pubblico finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla l. n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività produttive, finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

38Nato per il sistema di monitoraggio delle gare (Simog), il codice identificativo gara ha assunto la funzione di codice identificativo di singolo rapporto contrattuale ed è divenuto il filo conduttore della tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche secondo le regole dell'art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136. 39 Una volta accertato che il rapporto contrattuale da instaurare rientra fra quelli compresi nell'ambito oggettivo di applicazione della l. n. 136/2010, nel bonifico di pagamento dovrà necessariamente essere indicato tale codice. Occorre quindi che l'amministrazione pubblica contraente richieda all'autorità preposta al rilascio, l’Avcp (in conseguenza dell’emanazione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, l’Avcp è stata soppressa e i suoi compiti e le sue strutture sono confluite nell'Autorità nazionale anticorruzione-Anac), l'attribuzione del Cig, a prescindere dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto. Anche nel caso di acquisto presso fornitori selezionati da Consip s.p.a., il singolo ente deve richiedere il Cig per identificare il rapporto e tracciare i pagamenti. Il Cig, costituito da un codice alfanumerico univoco ed obbligatorio, deve essere richiesto dal Responsabile unico del procedimento (Rup) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto deve essere indicato nel bando o, in caso di procedura senza pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Deve inoltre essere inserito nel bonifico sul conto dedicato con il quale viene effettuato il pagamento a favore dell'appaltatore. Il medesimo Cig seguirà poi il flusso finanziario della commessa, poiché andrà inserito dall'appaltatore nei pagamenti a favore di tutti i subappaltatori.

Sostanzialmente, il Cig è utile nella risoluzione anche di problematiche concernenti:

- la tracciabilità dei flussi finanziari di ciascuna stazione appaltante per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo la l. n. 136/2010, a prescindere dall’importo dell’affidamento e dalla procedura scelta; - l’adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio per individuare in maniera

univoca gare, lotti e contratti, secondo l’art. 7 del Codice dei contratti;

-l’adempimento al sistema di contribuzione della somma dovuta all’Avcp (ora Anac) da parte degli operatori economici, il cui versamento è condizione di ammissibilità alle procedure per la realizzazione di opere pubbliche, secondo l’art. 1, c. 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 8, c. 12, del Codice.

quando, come già detto, la l. n. 229/2011 prevede, all’art. 8, che tali informazioni possano essere rese disponibili, in tempo reale, alle stesse amministrazioni pubbliche40 che concorrono all’alimentazione della medesima banca dati.

In concreto, tali informazioni possono essere facilmente acquisibili da tutte le amministrazioni pubbliche stipulando un protocollo d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, in conformità con le modalità di accesso definite con l’art. 13 della l. n. 196/2009 istitutivo della relativa banca dati.

Va da sé che il Ministero, ottenuta l’abilitazione all’accesso della Banca dati dell’amministrazione pubblica (Bdap), potrà conoscere le informazioni di cui alla sezione Mop (Monitoraggio opere pubbliche) e rilevare le eventuali irregolarità d’inserimento dei dati da parte delle regioni e sollecitarne la registrazione per vigilare sullo stato di avanzamento delle opere.

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