L’Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta
formulata ai creditori (la “Proposta”). Il monitoraggio è a cura dell’imprenditore e degli organi
societari e, in caso di concordato preventivo, del commissario giudiziale.
9.1.1. L’Attestatore non ha l’obbligo giuridico di monitorarne l’esecuzione e non è destinatario di
responsabilità in caso di non corretta esecuzione del Piano attestato.
9.1.2. L’attività dell’Attestatore si sostanzia in un giudizio prognostico sull’idoneità del Piano a
consentire il superamento della crisi. La sua funzione, indipendentemente dallo “strumento
giuridico” in cui il Piano si innesta, si conclude nel momento in cui è resa.
9.1.3. Il Piano, oggetto del giudizio di attestazione, è un atto di “alta amministrazione”, la cui
redazione compete all’imprenditore ovvero all’organo amministrativo. Pertanto, la
realizzazione e la verifica della realizzabilità del Piano rimangono a carico di tali soggetti.
9.1.4. Ferma restando l’assenza di uno specifico obbligo di legge, nulla vieta che il soggetto
affidatario dell’incarico di monitoraggio del Piano nella fase esecutiva possa essere
individuato nella figura dell’Attestatore nella veste di professionista esperto della materia. Il
conferimento di tale ulteriore incarico non ha effetti sull’indipendenza dell’Attestatore in
relazione all’attestazione già effettuata.
9.1.5. All’Attestatore può essere richiesto, alla fine del periodo oggetto del Piano od anche
antecedentemente, di verificare il raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’impresa e il
risanamento della esposizione debitoria.
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9.1.6. Ove l’Attestatore sia incaricato di monitorare l’esecuzione del Piano è necessario, in fase di
formalizzazione dello specifico incarico di monitoraggio, stabilire qualità e quantità
dell’informativa periodica che il debitore e la Direzione aziendale devono produrre in favore
dell’Attestatore
13. Normalmente tali componenti dovrebbero essere già individuati nel Piano
come essenziale elemento di verifica di esecuzione dello stesso.
9.1.7. L’attività di monitoraggio a cura dell’Attestatore sarà agevolata se il Piano prevede degli
obiettivi intermedi in riferimento ai quali l’esecuzione del Piano va verificata (milestones).
Tali obiettivi sono individuabili anche in altri parametri, quali, se esistenti, il rispetto di
covenants contrattuali o i risultati di fine esercizio.
9.1.8. L’incarico di monitoraggio non può prevedere l’incarico di modifica del Piano che è sempre in
capo all’impresa.
9.2. Modifiche del Piano e nuova attestazione
In caso di scostamenti significativi del Piano, successivi al rilascio dell’attestazione, che non ne
permettono la realizzazione, se l’imprenditore ovvero l’organo amministrativo predispongono
modifiche o redigono un nuovo Piano, deve essere operata una nuova attestazione. La necessità di
una nuova attestazione al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, sebbene normativamente
prevista solo per il concordato preventivo, deve ritenersi applicabile anche con riferimento agli
altri strumenti di superamento della crisi.
9.2.1. Modifiche o scostamenti dal Piano non sempre rendono necessaria una nuova attestazione.
Se richiesto, l’Attestatore può verificare e dare atto che comunque entro il termine previsto
dal Piano originario si raggiungerà l’equilibrio ed il risanamento. Qualora, invece, dopo
l’emissione del giudizio di attestazione, siano apportate modifiche “sostanziali” al Piano (e/o
alla Proposta) o gli stessi sono redatti ex novo, si rende necessario il rilascio di una nuova
attestazione. In mancanza di nuova “validazione” a cura dell’Attestatore, il Piano posto in
esecuzione è escluso dalla “protezione” prevista dalla legge.
9.2.2. La modifica del Piano è “sostanziale” quando si verifichino congiuntamente tutte le seguenti
situazioni:
a. si verifica uno scostamento rispetto al contenuto ed alle previsioni del Piano, tale da
incidere sulla realizzabilità dello stesso (e non consentirne il rispetto) sui tempi e sulle
modalità del percorso di superamento della crisi;
b. lo scostamento non è “assorbito” da risparmi (savings) e/o correttivi e meccanismi di
aggiustamento, in quanto non previsti e/o non sufficienti;
13 A titolo esemplificativo l’informativa riguarderà: il grado di realizzazione delle ipotesi, le azioni compiute in conformità al Piano, le azioni compiute in difformità al Piano, gli scostamenti rispetto al cronoprogramma delle attività, previsto nel Piano.
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c. occorra modificare le intenzioni strategiche del Piano.
Non è una modifica sostanziale la modifica dell’action plan che non comporti un
cambiamento delle intenzioni strategiche del piano.
Costituisce, ad esempio, un cambiamento di intenzioni strategiche la dismissione di un ramo
aziendale del quale era previsto dal Piano originario la conduzione diretta.
9.2.3. L’obbligo del rilascio di una nuova attestazione, in caso di modifiche sostanziali del Piano, è
espressamente previsto dall’art. 161 l.f. in tema di concordato preventivo, ma deve
considerarsi applicabile anche agli altri istituti di superamento della crisi d’impresa.
9.2.4. Generalmente, nel caso di Piano attestato di risanamento e di Accordi di ristrutturazione dei
debiti, le modifiche sostanziali si manifestano nella fase di esecuzione del Piano, dopo il
perfezionamento dello strumento. Nel caso di concordato preventivo, le modifiche (e quindi
la necessità di redigere una nuova attestazione) possono essere attuate fino alla votazione ex
art. 175 l.f., dopo l’apertura della procedura, disposta a cura del tribunale con il decreto ex
art. 163 l.f.
9.2.5. Il verificarsi di modifiche sostanziali del Piano impone all’Imprenditore ovvero all’organo
amministrativo di redigere un nuovo Piano, formalmente diverso da quello originario,
(evidentemente non più eseguibile) ancorché possa riportare dati e/o elementi del Piano
precedente.
9.2.6. Sotto il profilo formale e sostanziale, la nuova attestazione, in quanto relativa ad un nuovo
Piano (diverso da quello originario non più eseguibile) non deve configurarsi quale
“supplemento” o “integrazione” dell’attestazione del Piano originario. Pertanto, in termini
di attività di verifica, struttura e giudizio conclusivo, la nuova relazione deve riguardare sia
la veridicità dei dati (su cui si fonda il nuovo Piano), sia la fattibilità del nuovo Piano. Ciò
impone all’Attestatore di ripetere le verifiche necessarie
14seppur tenendo in
considerazione il lavoro già svolto.
9.2.7. La nuova attestazione può essere rilasciata anche dal medesimo professionista che ha
attestato il Piano originario, a condizione che permangano, in capo a tale soggetto, i requisiti
di professionalità e di indipendenza richiesti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. In particolare,
la presunzione legale assoluta della mancanza di indipendenza in capo al professionista che
ha “prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (…) autonomo in favore del debitore”
non è applicabile alla fattispecie in esame.
14 Con particolare riferimento alle analisi prodromiche al giudizio di veridicità dei dati aziendali, esse richiedono il compimento di “nuove” verifiche qualora il “nuovo” Piano individui (come è normale) una diversa e successiva “data di riferimento” rispetto a quella originariamente individuata nel vecchio Piano. Ovviamente nell’effettuare le nuove verifiche potranno essere utilmente impiegate tutte le informazioni già acquisite in precedenza, limitando l’analisi alle variazioni intervenute.
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