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L'efficacia del provvedimento straniero in Italia

Una volta che la nuova famiglia rientra in Italia, si possono creare due situazioni differenti.

In un caso ci troviamo di fronte ad un'adozione che è già stata pronunciata all'estero. Allora, prima dell'ingresso del minore in Italia, il tribunale per i Minorenni dovrà effettuare una verifica sulla sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 4 della Convenzione dell'Aja, ovvero : lo stato di adottabilità del minore, la possibilità concreta dell'affidamento del minore nello Stato d'origine67, della regolare manifestazione del consenso da parte di

persone, istituzioni, Autorità e della libertà nella manifestazione dello stesso. Inoltre il provvedimento straniero non deve essere contrario ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori previsti nel nostro ordinamento, tra cui, principalmente, il superiore interesse del minore.

Tali principi sono però rintracciabili, se vogliamo, anche a livello internazionalistico, in quanto possiamo riscontrare una somiglianza nel concetto di “ordine pubblico” che troviamo proprio nella 67 Nel rispetto quindi del principio di sussidiarietà.

Convenzione dell'Aja. All'articolo 24 della stessa leggiamo, infatti, che la contrarietà all'ordine pubblico rappresenta uno dei limiti alla trascrivibilità dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Lo scopo è proprio quello di preservare l'armonia interna dell'ordinamento precludendo l'applicazione da parte del giudice italiano di norme straniere suscettibili di produrre effetti inaccettabili, non compatibili con i principi etici, economici, politici e sociali che condizionano il modo d'essere del nostro ordinamento: in ogni campo della convivenza sociale, dalle relazioni familiari a quelle di lavoro e a quelle commerciali68.

Di conseguenza, il riconoscimento della sentenza straniera sarà effettuato solo qualora non si riscontri non solo la contrarietà all'ordine pubblico, ma anche ad altri principi, tra i quali il superiore interesse del minore. Solo se si accerta la conformità a tali requisiti il Tribunale riconoscerà e dichiarerà gli effetti del provvedimento straniero.

Nel caso invece in cui non sia stata già pronunciata l'adozione da parte dell'Autorità straniera, allora sarà l'Autorità italiana ad 68 Mosconi, Campiglio 2006, 181.

occuparsene. In particolare leggiamo al comma 4 dell'articolo 35, legge 184 del 1983 :

“Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello

psicologo nominato dal tribunale .”

Il comune denominatore della legge sull'adozione è infatti quello di attribuire alla personalità e volontà del minore un ruolo non indifferente in relazione all'adozione di provvedimenti che trovano la loro ragion d'essere nell'interesse del minore. Sotto tale profilo, i provvedimenti nell'interesse del minore non vanno stabiliti a priori sulla base di un criterio generico di adeguatezza, ma vanno rapportati alle reali esigenze della fattispecie in esame, che non possono non emergere da un colloquio diretto con il soggetto interessato69.

Se la fase preadottiva termina positivamente, allora il tribunale dichiarerà l'adozione e ne ordinerà la trascrizione. Se invece il periodo di affidamento da esito negativo, la revoca di questo non determina l'automatica dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ma la Convenzione dell'Aja prevede che :

“1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore 69 Pazè 2003, 223 nota 5 che riprende la cassazione Civile

nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:

a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;

b - di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa in carico alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;

c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.

2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.”70

Sono comunque previste delle ipotesi tassative per cui l'adozione 70 Articolo 21 della Convenzione dell'Aja.

non può essere assolutamente pronunciata. Queste ipotesi sono elencate all' articolo 35 comma 6 della legge 184/1983, in cui si legge che: “Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse .”

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