La necessità di fare ricorso ad un’interpretazione che ricostruisca anche in via oggettiva le intenzione delli parti è avvertita -oltre che per le dichiarazioni rivolte a soggetti determinati- con maggior rigore per le dichiarazioni dirette a una cerchia indeterminata di persone, e che coinvolgono potenzialmente l’affidamento della collettività. Di fatto, può succedere che la dichiarazione, per mezzo di comunicazione di massa, si rivolga ad una platea di destinatari multipli, venendo detta talora dichiarazione alla generalità.
La dichiarazione, diretta a persone non identificate (ad incertam personam), può assumere l’aspetto di offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile), che equivale, secondo le circostanze e gli usi, alla proposta che contenga gli elementi essenziali del contratto, e come tale è obbligatoria per l’offerente. Se
la comunicazione rivolta a soggetto non determinato non ha tali elementi, si avrà solo un invito ad offrire. Così, un’offerta al pubblico incompleta, o che per volontà espressa dell’offerente o per ragioni esterne non sia vincolante, può valere come semplice invitatio ad offerendum, come mero stimolo a stabilire trattative, ma mai come vera proposta idonea a formare il contratto.
In questo modo, soltanto l’offerta che contenga gli elementi essenziali del contratto è vincolante e generatrice di pretese ed azioni. Questa forza vincolante rende impossibile per il predisponente di non assumere gli effetti del contratto, se la proposta sia già stata accettata dal destinatario153. L’offerta al pubblico è atto non ricettizio, dunque è efficace dal momento in cui viene emessa, differentemente della proposta individualizzata, ricettizia, che produce effetti in quanto portata a conoscenza dell’oblato154.
L’effetto giuridico della vincolatività può essere evitato soltanto se la revoca dell’offerta è fatta nella stessa forma o in forma equipollente da quella della sua divulgazione (art. 1336, secondo comma, del codice civile), e, naturalmente, senza pregiudizio dell’efficacia di eventuale accettazione anteriore. Bene si comprende che sia così, perché le offerte pubbliche sono spesso dotate di una certa permanenza temporale, che, congiuntamente con la soggezione al ricevimento incerto di accettazioni, giustifica il potere di revoca in qualsiasi tempo.
Inquadrando qui la specifica problematica delle condizioni generali di contratto, resta chiaro che esse possono integrare l’offerta al pubblico solo quando questa sia rivolta non ad un solo soggetto, ancorché
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In tal caso, perché si verifichi la conclusione del contratto, l’accettazione, che è certamente ricettizia, deve giungere alla conoscenza (art. 1326, primo comma, del codice civile) o all’indirizzo (art. 1335 del codice civile) dell’offerente.
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indeterminato, ma ad una pluralità di soggetti, e che sia quindi diretta alla costituzione di una pluralità di rapporti contrattuali155.
Pare opportuno distinguere l’istituto dell’offerta al pubblico da quello della promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile). L’offerta al pubblico quale elemento di un possibile contratto futuro, non crea di per sé l’obbligazione, necessitando dell’accettazione della persona, momentaneamente indeterminata, cui l’offerta convenga. Invece la promessa al pubblico, come atto unilaterale, opera essa stessa come fonte dell’obbligazione, vincolando i promissari, indipendentemente da accettazione, appena resa pubblica156.
Nell’interpretazione della promessa viene in rilievo il criterio di compatibilità, enunciato dall’art. 1324 del codice civile157. Ma qui la compatibilità, armonizzandosi con le dichiarazioni rivolte alla collettività, è esclusa dalla bilateralità della comune intenzione. La funzione di questo criterio di compatibilità “non sta nel ridurre la comune intenzione ad intenzione unilaterale, sicché sia questa a scegliere tra i sensi ascrivibili alle parole, ma nell’escludere il rapporto tra intenzione e testo linguistico, restaurando l’assoluta oggettività dei significati”158. Proprio per l’indipendenza degli effetti occorre che l’atto riveli il suo significato oggettivo.
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Per A. GENOVESE, Le condizioni generali di contratto, cit., pp. 75 ss., l’offerta al pubblico avendo per scopo la stipulazione di molteplici contratti con una pluralità di persone si avvicina delle condizioni generali di contratto, che mirano giustamente a facilitare la conclusione di contratti in serie. L’art. 1336 del codice civile disciplinerebbe pertanto il medesimo fenomeno previsto e regolato dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, pur essendo il nomen juris delle due norme ed i problemi a risolvere diversi. Il raffronto tra queste norme contribuirebbe “a porre in luce il valore giuridico delle c.g. nel momento precedente alla conclusione del contratto, e cioè quando esse sono unicamente espressione della volontà del predisponente”. Sostenta che le condizioni generali di contratto si adatterebbero meglio alla figura degli inviti ad offrire, A. GIORDANO, I contratti per adesione, cit., pp. 48 ss.
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K. LARENZ, Derecho de Obligaciones (Schuldrecht), t. II, § 51, pp. 336 ss. V., anche, A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, § 401, p. 913, cui ricorda la formula: “si propone o si offre
un contratto, si promette un fatto”.
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G. CIAN e A. TRABUCCHI, Commentario breve al Codice civile, 5a. ed., Padova, 2001, p. 1130. 158
Così N. IRTI, Testo e contesto, cit., pp. 134 ss. Sul punto v., anche, G. OPPO, Profili
dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico, in Scritti giuridici III, Obbligazioni e negozio giuridico, Padova, 1992, pp. 173 ss.
Nelle dichiarazioni non recettizie il pubblico è il suo destinatario, con maggiore o minore definizione di caratteristiche comuni, e che costituisce il congiunto di recettori potenziali. In tali dichiarazioni non si considera le possibilità di comprensione del destinatario concreto, ma quelle di un soggetto normale medio o di un appartenente tipico del circolo di persone a che si dirige la dichiarazione, senza poter prendere in alcun modo in considerazione le circostanze del singolo caso.
Il problema di affidamento delle dichiarazioni recettizie, nelle quali c’è un soggetto determinato che viene in rilievo per la formazione della fattispecie negoziale, esiste anche in tutte quelle ipotesi nelle quali ci sia un controinteressato agli effetti della dichiarazione, cui sfera giuridica è tipicamente destinata a incidere la dichiarazione emessa159. È sufficiente la differenziazione dal linguaggio e dal mezzo di comunicazione usato per presumere differenze nel pubblico e pertanto differenti normalità e differenti possibilità di conoscimento delle intenzioni significative del dichiarante. La mancanza di trasparenza e la difficoltà di comprensione delle dichiarazioni alla generalità è la conseguenza dell’avvicinamento del senso della dichiarazione a un significato letterale e puramente normativo. In questi casi, vale meno che in qualsiasi altri l’intenzione del dichiarante, proprio perché essa può essere conosciuta con maggiore difficoltà e perché quello che si può dedurre del suo comportamento è regolato da un’impressione comune e non da un’impressione individualizzata160.
La tendenza ad un’interpretazione esclusivamente oggettiva si da in omaggio alle esigenze di tutelare l’affidamento di una pluralità di soggetti. Questa maggiore accentuazione del momento oggettivo riscontrata nelle
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G. CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, cit., pp. 146 ss. 160
Cfr. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 340, ad opinione del quale nelle dichiarazioni con destinatario fungibile o indeterminato, il punto di rilevanza ha sede nell’interesse
dichiarazioni rivolte ad una indeterminata cerchia di persone, ove il criterio della riconoscibilità trova il suo punto di riferimento nell’utente medio o nell’appartenente alla cerchia di persone in questione, permette siano prese in considerazione solo quelle circostanze che possono influire nella formazione di un criterio generale del traffico. A causa del carattere anonimo di queste dichiarazioni la loro interpretazione non potrà tenere conto degli elementi individualizzanti in ragione del destinatario, elementi che normalmente rilevano nelle dichiarazioni a persona determinata.
Nell’interpretazione delle dichiarazioni alla generalità si cerca di fissare il tenore della dichiarazione, giacché ciò che non è stato dovutamente manifestato neppure entra nel mondo giuridico161. La questione nodale verte attorno al riconoscimento oggettivo della dichiarazione come fatto sociale, o più precisamente, il suo riconoscimento dove e quando abbia rilevanza giuridica riguardo alla cerchia di persone interessate. La dichiarazione di volontà contrattuale non recettizia deve essere interpretata come un destinatario normale poteva e doveva ragionevolmente capirla, generalizzandosi e depersonalizzandosi la comprensione.
Orbene, tutti questi principi sono validi per l’interpretazione delle condizioni generali di contratto, in ragione dello stretto collegamento con le dichiarazioni alla generalità che, come dichiarazioni non reccetizie, sono stipulate e devono essere valide in modo sempre invariabile per una pluralità indeterminata di casi. Esse possono raggiungere la loro finalità di uniformare tutti i contratti solo se interpretate in modo identico. Infatti, la loro natura che
che esse promuovono, nella misura dell’affidamento cui danno vita; V. RIZZO, Interpretazione dei
contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985, p. 217.
161
F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. III, 3ª. ed., Rio de Janeiro, 1970, §
le caratterizza come disciplina uniforme per una serie di fattispecie, rende necessaria un’unica interpretazione tipica riguardo a tutti i contraenti162.
4. Cenni d’interpretazione delle dichiarazioni successorie. – Qualche rapido