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3.3 LA PROCEDURA DI RECUPERO

3.3.1 L’ORDINE DI RECUPERO

Nel caso in cui il procedimento di indagine formale, teso a verificare la compatibilità degli aiuti illegali con il mercato comune, abbia prodotto in seno alla Commissione una Decisione Negativa, prevedendo cioè l’impatto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, diventa necessario procedere con l’ordine di recupero delle somme percepite dalle imprese beneficiarie, in modo da ripristinare la situazione antecedente la concessione dell’aiuto illegale, che non aveva ancora subìto le

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FONTANA C., op. cit., pp.248-251 SALVINI L., op. cit., pp.340-342

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distorsioni prodotte da quest’ultimo. La Decisione Negativa produce, dunque, i propri effetti direttamente negli ordinamenti dei diversi Stati, anche se, per procedere al recupero, è necessario che questi ultimi

predispongano dei provvedimenti di esecuzione di tale decisione. Il fine che la Commissione si propone è sostanzialmente quello di ripristinare la

situazione antecedente all’aiuto in modo da eliminare tutte le distorsioni provocate; bisogna però al contempo evidenziare come il recupero delle somme ottenute

illegalmente presso le imprese beneficiarie potrebbe, almeno in via teorica, non essere l’unica possibilità per raggiungere tale obiettivo, in quanto si potrebbe anche

eventualmente agire dal lato dei concorrenti di tali imprese, concedendo loro la

differenza che era stata prodotta dall’aiuto. Resta infine da sottolineare come una volta evidenziata l’illegalità dell’aiuto nonché la

sua incompatibilità con il mercato comune, la Commissione non avrà la facoltà di decidere se procedere o meno con il recupero, ma quest’ultimo scatterà

obbligatoriamente in modo automatico. A tale riguardo particolarmente importante è il contributo fornito dal Regolamento n. 659/1999, il quale all’articolo 14 prevede che <<nel caso di decisioni negative relative ai casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario […]>>28; come già evidenziato in precedenza, deve quindi trattarsi di misure che, oltre ad essere state predisposte in modo illegale, siano anche state giudicate incompatibili con il mercato comune. Ne consegue che per le misure che invece sono state attuate in modo illegale, ma che si sono dimostrate compatibili con il

mercato comune, non dovrebbe scattare l’obbligo di recupero. La Commissione ordina dunque allo Stato membro interessato di procedere in via

obbligatoria al recupero, e ci sono una serie di considerazioni da fare con riguardo

all’ordine di recupero. Innanzitutto, la prima cosa che viene in mente, è sicuramente il quantum da

recuperare; con riferimento ad esso, non c’è nessun obbligo per la Commissione di

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individuarlo, e, dunque, tranne in qualche rara occasione in cui essa si impegna comunque a farlo, per il resto è sempre lo Stato membro ad avere tale onere, fermo restando tuttavia l’obbligo per la stessa Commissione di indicare nella propria

decisione tutti quegli elementi che siano in grado di permettere al destinatario stesso

della decisione di calcolare senza grosse difficoltà tale importo. Tale importo non è infatti così facile da individuare, in quanto, avendo come sempre

l’obiettivo di riportare la situazione ad essere la medesima che c’era prima della

predisposizione degli aiuti incompatibili, potrebbe non essere sufficiente far coincidere esso con la misura dell’aiuto in sé che era stato concesso, in quanto la somma

percepita dai destinatari in modo illegale ha avuto lo stesso effetto di un prestito, ovvero essi hanno avuto a disposizione del denaro che ha permesso loro di impiegarlo per la propria gestione, non dovendo accedere a misure di finanziamento, o quanto

meno farlo in misura minore. Hanno cioè goduto di un vero e proprio vantaggio finanziario derivante dall’utilizzo

gratuito del capitale, e dunque il vantaggio che ne deriva è, come detto, sicuramente maggiore dell’aiuto in sé; proprio per questo motivo, per assimilare i due casi, è necessario individuare anche la misura degli interessi da aggiungere all’aiuto

isolatamente considerato e concesso a suo tempo. Con riferimento al calcolo degli interessi, due sono le variabili da tenere in

considerazione, ossia il tasso di interesse e la data dalla quale far decorrere il termine; per quanto riguarda il primo, esso può essere individuato in quello legale, mentre per quanto riguarda la seconda, il termine inizia a decorrere dal momento in cui l’aiuto è

stato erogato e reso disponibile al beneficiario29. Preme sottolineare poi che non sono previste delle misure sanzionatorie,

coerentemente con quello che è l’obiettivo che il Trattato si pone, ossia quello di ripristinare lo status quo ante, e dunque ai soggetti si richiederanno solamente le somme ricevute più gli interessi di cui si è detto poco fa, ma non saranno inflitte loro ulteriori sanzioni; tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità, si avverte la

29 È previsto dallo stesso articolo n. 14 del Regolamento n.659/1999 che al secondo punto recita.

<<All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero>>

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necessità di valutare ogni caso singolarmente, in quanto bisogna prestare attenzione a non voler recuperare delle somme che siano palesemente spropositate rispetto a quella che è stata l’effettiva incidenza sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, con riferimento sempre a quello che il fine che il Trattato si è posto. Premesso che l’ordine di recupero deve obbligatoriamente presentare al proprio

interno una motivazione di quanto disposto (in modo da permettere la conoscenza delle ragioni di fondo a tutti coloro che ne sono interessati, anche eventualmente per basarci eventualmente la propria difesa) , è particolarmente importante capire chi

sono i destinatari e chi effettivamente subisca in concreto tale decisione. Il destinatario dell’ordine di recupero prodotto dalla Commissione è individuabile nello

Stato membro, cui viene affidato, come si vedrà, il compito di mettere in atto la

decisione, procedendo appunto al recupero; tuttavia, i soggetti passivi, ossia quelli che subiscono tale decisione, non sono ovviamente gli Stati membri, ma bensì le imprese che all’epoca avevano tratto un vantaggio economico dalla predisposizione delle

misure di favore. Tali soggetti, la cui individuazione deve avvenire a livello nazionale, in quanto per la

Commissione è impossibile procedere alla loro definizione in modo preciso e completo, non sono per forza di cose solamente quelle stesse imprese cui erano state erogate le misure di favore, ma anche tutte le altre, che pur non avendole ricevute direttamente, sono strettamente collegate ad esse, traendo così in qualche modo anche loro un certo vantaggio30.

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